Pubblicato il 2 luglio 2026Aggiornato il 22 ottobre 20264 minuti di lettura
In 30 secondi
- Sul piano fiscale successione e donazione si somigliano molto.
- Sul piano pratico hanno conseguenze diverse, soprattutto quando si rivende la casa.
- Dal 18 dicembre 2025 il legittimario leso ottiene una somma di denaro, non la casa.
Nota sulla riforma del 2025
La prima versione di questo articolo indicava, come principale svantaggio della donazione, la difficoltà di rivendere o ipotecare l’immobile donato. Con l’art. 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, gli artt. 561 e 563 del codice civile sono stati riscritti: l’azione di restituzione contro chi ha comprato l’immobile donato e contro la banca che lo ha ipotecato non esiste più. Il legittimario leso agisce solo verso il donatario, per l’equivalente in denaro. Per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 le vecchie regole valgono solo se una domanda di riduzione o un’opposizione è stata trascritta entro il 18 giugno 2026.
La riforma nel dettaglio: Provenienza donativa e riforma degli artt. 561-563 c.c.. Il testo che segue è stato aggiornato.
“Conviene donare ai figli adesso o lasciare tutto in eredità?” È una delle domande più frequenti in studio. Dal punto di vista fiscale le due strade si somigliano molto; dal punto di vista pratico hanno conseguenze diverse, e una in particolare va conosciuta prima di decidere.
La successione
Fa parte del percorso: Successioni e testamenti: la guida del notaio
La successione si apre con la morte della persona e trasferisce agli eredi il patrimonio, secondo il testamento o, in mancanza, secondo le regole di legge. Gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate entro dodici mesi dall’apertura e versare le imposte dovute, che dal 2025 si autoliquidano.
La donazione
La donazione è invece un atto tra vivi: si sceglie di trasferire subito un bene, senza corrispettivo. Richiede l’atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. Permette di organizzare il passaggio con lucidità, mentre si è in vita, evitando conflitti futuri.
Fiscalmente si equivalgono
Successioni e donazioni scontano la stessa imposta, con aliquote e franchigie legate al grado di parentela:
- 4% per coniuge e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun beneficiario;
- 6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro; 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al 4° grado;
- 8% per tutti gli altri, senza franchigia.
Sugli immobili si aggiungono le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%), che diventano fisse se il beneficiario ha i requisiti “prima casa”. Grazie alle franchigie elevate, moltissimi passaggi familiari non pagano imposta di successione o donazione.
La differenza che pesa davvero: la legittima
Un immobile ricevuto per donazione resta esposto all’azione di riduzione: alla morte del donante, i legittimari (coniuge, figli, in mancanza i genitori) che si ritenessero lesi nella loro quota possono agire per rimettere in discussione l’attribuzione. Questo non è cambiato. È cambiato, dal 18 dicembre 2025, contro chi si agisce: solo contro il donatario, che deve compensare in denaro i fratelli o il genitore superstite nei limiti della lesione. Il figlio che ha ricevuto la casa e l’ha venduta, o l’ha data in garanzia alla banca, non espone più l’acquirente e la banca a nessuna restituzione.
La conseguenza pratica è che oggi una casa donata si rivende e si ipoteca come qualsiasi altra. Restano due differenze rispetto all’immobile ereditato: il donatario può trovarsi a dover pagare ai fratelli l’equivalente della lesione, e per questo una donazione squilibrata tra i figli resta una fonte di liti; e per le successioni aperte prima del 18 dicembre 2025 il notaio verifica ancora nei registri se risultano domande di riduzione o opposizioni trascritte entro il 18 giugno 2026. I dettagli nell’articolo sull’acquisto di immobili con provenienza donativa.
Quindi cosa conviene?
Non esiste una risposta valida per tutti. La donazione conviene quando si vuole organizzare adesso il passaggio, magari con riserva di usufrutto per continuare a usare l’immobile, e quando si vogliono usare subito le franchigie. La successione, con un testamento chiaro, è preferibile quando si vuole restare pienamente proprietari fino alla fine o quando i figli sono più di uno e il patrimonio non si presta a una divisione equilibrata già oggi. In presenza di un’azienda di famiglia esistono strumenti dedicati con importanti agevolazioni, come il patto di famiglia.
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Per approfondire
Fonti
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44 (riforma degli artt. 561 e 563 c.c.) – normattiva.it
- Codice civile, artt. 536-564 (legittimari e riduzione), 769 e ss. (donazione) – normattiva.it
- D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (riforma dell’imposta sulle successioni e donazioni) e, dal 2026, Testo unico D.Lgs. 123/2025 – gazzettaufficiale.it
- Agenzia delle Entrate, schede “Dichiarazione di successione” e “Imposta di donazione” – agenziaentrate.gov.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, guide per il cittadino “Successioni tutelate” e “Donazioni consapevoli” – notariato.it
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.
Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, prima nei Distretti notarili di Lecce e di Trani, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.
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