Quando si vende un immobile a un prezzo superiore a quello di acquisto si realizza una plusvalenza. Non sempre, però, questa è tassata: la legge prevede regole precise e diverse esenzioni. Capire in anticipo se la vendita è imponibile è essenziale per non avere sorprese.
Quando la plusvalenza è tassabile
In base all’art. 67 del TUIR, la plusvalenza da vendita di un immobile costituisce reddito imponibile solo se l’immobile viene venduto entro cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione. Superati i cinque anni, la plusvalenza non è tassata.
I casi di esenzione
Anche entro i cinque anni, non c’è tassazione quando:
- l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo di possesso;
- l’immobile è stato ricevuto per successione (eredità);
- si tratta di terreni non edificabili.
La novità sugli immobili con Superbonus
Dal 2024 è stata introdotta una regola specifica: la vendita di immobili sui quali sono stati eseguiti interventi agevolati con il Superbonus può generare plusvalenza tassabile se avviene entro dieci anni dalla fine dei lavori, con criteri particolari per il calcolo dei costi deducibili. È un aspetto da valutare con attenzione prima di vendere.
L’imposta sostitutiva del 26%
Quando la plusvalenza è imponibile, il venditore può scegliere, direttamente in atto, di applicare un’imposta sostitutiva del 26% gestita dal notaio, in alternativa alla tassazione ordinaria IRPEF. Spesso è la soluzione più conveniente.
Vedi anche: se rivendi entro cinque anni una casa comprata con le agevolazioni prima casa c’è un secondo conto da fare, quello della decadenza. E se l’immobile ti è arrivato da un familiare, cambia tutto a seconda che sia una successione o una donazione: lo spieghiamo in differenza tra successione e donazione.
Stai per vendere un immobile e non sai se la plusvalenza sarà tassata? Prenota un appuntamento: verifichiamo insieme la tua posizione prima del rogito.