Chi eredita e in che quote, cosa può decidere un testamento e cosa no, come si accetta o si rifiuta un’eredità con debiti, quanto si paga e quali scadenze non si possono sbagliare. Scritta per chi deve gestire una successione a Napoli o vuole mettere ordine prima.
Pubblicata il 8 febbraio 2023 · Aggiornata il 13 settembre 2026 · Tempo di lettura: 13 minuti

- Senza testamento eredita la famiglia secondo l’ordine fissato dal codice civile: coniuge e figli prima di tutti, poi genitori e fratelli, poi gli altri parenti fino al sesto grado.
- Con il testamento decidi tu, ma non tutto: a coniuge, figli e (se non ci sono figli) genitori spetta comunque la legittima. Il resto è la quota disponibile.
- Eredi non si diventa per forza: si può rinunciare o accettare con beneficio d’inventario, così i debiti del defunto non intaccano il tuo patrimonio.
- La dichiarazione di successione si presenta entro 12 mesi dal decesso; per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 l’imposta si autoliquida e si versa entro 90 giorni dalla presentazione.
- Coniuge e figli hanno una franchigia di un milione di euro a testa: nella maggior parte delle famiglie l’imposta di successione è zero. Sugli immobili restano ipotecaria e catastale (200 euro l’una con la prima casa).
Chi eredita se non c’è un testamento?
Quando una persona muore senza lasciare testamento si apre la successione legittima: è la legge a stabilire chi eredita e in che misura (artt. 565 e seguenti c.c.). L’ordine è pensato per seguire gli affetti più vicini: prima il coniuge e i figli, poi i genitori e i fratelli, poi gli altri parenti fino al sesto grado. Solo se non c’è nessuno di questi eredita lo Stato.
| Chi lascia il defunto | Come si divide l’eredità |
|---|---|
| Coniuge e un figlio | Metà al coniuge, metà al figlio |
| Coniuge e più figli | Un terzo al coniuge, due terzi ai figli in parti uguali |
| Solo figli | Tutto ai figli, in parti uguali |
| Coniuge senza figli, con genitori o fratelli | Due terzi al coniuge, un terzo a genitori e fratelli (ai genitori almeno un quarto) |
| Solo coniuge | Tutto al coniuge |
| Né coniuge né figli | Genitori e fratelli per capi; poi gli altri parenti fino al sesto grado; infine lo Stato |
Alcune precisazioni che spesso sorprendono. Il coniuge separato senza addebito eredita come se fosse ancora in casa; il coniuge divorziato no. La parte di un’unione civile eredita esattamente come un coniuge. Il convivente di fatto, invece, non è erede: gli spetta solo il diritto di continuare ad abitare nella casa comune per un periodo limitato (ne parliamo nella guida alla convivenza). I figli nati fuori dal matrimonio e i figli adottivi hanno gli stessi diritti degli altri. Se un figlio è morto prima del genitore, al suo posto subentrano i suoi discendenti (rappresentazione, art. 467 c.c.).
Al coniuge, in ogni caso, spettano anche il diritto di abitazione sulla casa familiare e l’uso dei mobili che la arredano (art. 540 c.c.): anche quando concorre con i figli, nessuno può chiedergli di lasciare la casa in cui viveva.
Cosa può decidere un testamento e cosa no: la legittima
Con il testamento puoi scegliere chi eredita, in che quote, e lasciare beni specifici a persone precise (i legati): la casa al mare alla nipote, un conto a un’associazione, i gioielli a un’amica. Ma la libertà ha un confine: la successione necessaria (artt. 536 e seguenti c.c.) riserva una quota del patrimonio ai legittimari, cioè coniuge (o parte dell’unione civile), figli e, se non ci sono figli, genitori. Quella quota si chiama legittima; ciò che resta è la quota disponibile, di cui puoi fare quello che vuoi.
| Legittimari presenti | Legittima | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Un solo figlio, senza coniuge | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Più figli, senza coniuge | 2/3 ai figli in parti uguali | 1/3 |
| Coniuge senza figli né genitori | 1/2 al coniuge | 1/2 |
| Coniuge e un figlio | 1/3 al coniuge, 1/3 al figlio | 1/3 |
| Coniuge e più figli | 1/4 al coniuge, 1/2 ai figli | 1/4 |
| Solo genitori | 1/3 ai genitori | 2/3 |
| Coniuge e genitori | 1/2 al coniuge, 1/4 ai genitori | 1/4 |
Per capire se la legittima è stata rispettata non si guarda solo a ciò che c’è alla morte: si ricostruisce il patrimonio sommando ai beni lasciati tutto quello che il defunto ha donato in vita (la cosiddetta riunione fittizia, art. 556 c.c.). Chi è stato leso può chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, entro dieci anni. Dal 18 dicembre 2025, con la riforma degli artt. 561 e 563 c.c. (art. 44 della legge 182/2025), la riduzione di una donazione non tocca più chi ha comprato l’immobile dal donatario: il legittimario viene compensato in denaro dal donatario. Tutto questo è spiegato nella guida alle donazioni.
Testamento olografo, pubblico o segreto: quale scegliere?
Il codice civile conosce tre forme ordinarie di testamento (artt. 601 e seguenti c.c.), tutte con lo stesso valore: un testamento successivo revoca quello precedente per le parti incompatibili, qualunque sia la forma.
- Olografo (art. 602 c.c.): scritto interamente a mano dal testatore, datato e firmato. Non costa nulla e resta riservato, ma è anche il più fragile: basta una riga scritta a computer o una data mancante per renderlo nullo o annullabile, si può perdere, distruggere o contestare per incapacità. Può essere conservato a casa o affidato a un notaio in deposito fiduciario, che lo iscrive nel Registro generale dei testamenti.
- Pubblico (art. 603 c.c.): il testatore detta le sue volontà al notaio davanti a due testimoni; il notaio le scrive, le legge e le conserva. Il vantaggio è la certezza: l’atto è redatto da chi conosce le regole, è quasi impossibile che vada perduto e le contestazioni sulla capacità sono molto più difficili. È l’unica forma possibile per chi non può scrivere. «Pubblico» non significa che il contenuto si sappia in giro: resta segreto fino alla morte.
- Segreto (art. 604 c.c.): scritto dal testatore (anche a macchina) e consegnato sigillato al notaio, che ne verbalizza la ricezione senza conoscerne il contenuto. È poco usato.
Nel testamento si possono anche nominare un esecutore testamentario, un tutore per i figli minori, disporre sostituzioni (se il beneficiario non può o non vuole accettare) e dettare condizioni, purché non contrarie alla legge. Quello che non si può fare: un testamento a due (art. 589 c.c.), un patto con cui ci si impegna in vita a lasciare qualcosa a qualcuno (art. 458 c.c.), disposizioni a favore del notaio o dei testimoni. Alla morte, il testamento olografo va pubblicato da un notaio con un verbale che ne descrive lo stato e lo rende utilizzabile per volture e trascrizioni; il testamento pubblico viene semplicemente comunicato agli eredi dal notaio che lo custodisce. Le differenze pratiche sono approfondite in Testamento olografo, pubblico e segreto.
Accettare, rinunciare o accettare con beneficio d’inventario?
Nessuno diventa erede automaticamente. Chi è chiamato all’eredità ha tre strade, e ha dieci anni per scegliere (art. 480 c.c.); trascorso il termine, il diritto di accettare si prescrive.
- Accettazione pura e semplice. Può essere espressa (con atto notarile o scrittura privata) oppure tacita: chi vende un bene dell’eredità, incassa un credito o si comporta da proprietario ha accettato, anche senza volerlo (art. 476 c.c.). Da quel momento risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio.
- Accettazione con beneficio d’inventario (artt. 484 e seguenti c.c.). Si fa con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale, seguita dall’inventario dei beni. L’effetto è che il patrimonio del defunto resta separato dal tuo: paghi i debiti solo con quello che hai ricevuto. È obbligatoria per accettare a nome di minori e persone incapaci. Attenzione ai termini: chi possiede già i beni ereditari deve completare l’inventario entro tre mesi dal decesso e decidere nei quaranta giorni successivi, altrimenti diventa erede puro e semplice.
- Rinuncia (art. 519 c.c.). Si fa con dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere ed è gratuita quanto a imposte (si paga solo il bollo e la registrazione). Chi rinuncia è come se non fosse mai stato chiamato: la sua parte va agli altri eredi o ai suoi discendenti per rappresentazione. Chi ha già compiuto atti di accettazione tacita non può più rinunciare.
Se tra i chiamati ci sono minori o persone sotto amministrazione di sostegno, l’accettazione e la vendita dei beni ereditari richiedono un’autorizzazione: dal 28 febbraio 2023, con la riforma Cartabia (art. 21 d.lgs. 149/2022), può rilasciarla direttamente il notaio che riceve l’atto, senza passare dal tribunale (autorizzazioni per minori e persone fragili).
Quando e come si presenta la dichiarazione di successione?
La dichiarazione di successione è l’adempimento fiscale: elenca gli eredi, i beni e i debiti del defunto e serve a calcolare le imposte e a volturare gli immobili. Va presentata all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data del decesso, esclusivamente per via telematica, dagli eredi, dai legatari o da un intermediario abilitato come il notaio (art. 28 e seguenti del d.lgs. 346/1990). Con la dichiarazione si chiede in automatico anche la voltura catastale degli immobili.
Non è obbligatoria quando ricorrono insieme due condizioni: l’eredità va al coniuge e ai parenti in linea retta (figli, genitori) e l’attivo non supera 100.000 euro senza immobili. In tutti gli altri casi va fatta, anche se non c’è alcuna imposta da pagare: senza dichiarazione la banca non sblocca i conti del defunto e gli immobili non si possono vendere.
L’autoliquidazione dal 2025
Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 è cambiato il metodo (d.lgs. 139/2024): non si aspetta più l’avviso di liquidazione dell’Agenzia, ma è il dichiarante a calcolare l’imposta di successione e a versarla, insieme a ipotecaria, catastale, bollo e tassa ipotecaria, entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, oppure subito con addebito in conto. Sopra i 1.000 euro si può rateizzare: almeno il 20% subito e il resto in otto rate trimestrali (dodici se l’importo supera 20.000 euro). L’Agenzia controlla poi la dichiarazione e, se trova errori, notifica la differenza. Sbagliare un calcolo non è drammatico; dimenticare la scadenza sì, perché scattano sanzioni.
Cosa serve per prepararla
- certificato di morte e autocertificazione dello stato di famiglia del defunto ed eventuali testamenti pubblicati, rinunce, accettazioni;
- per gli immobili: atti di provenienza, visure e planimetrie catastali (l’imposta si calcola sul valore catastale, non sul prezzo di mercato: rendita rivalutata del 5% per 110 se prima casa, per 120 negli altri casi, per 90 per i terreni sulla base del reddito dominicale rivalutato del 25%);
- per conti, titoli e polizze: la certificazione della banca alla data del decesso; i saldi dei conti cointestati si considerano per la quota del defunto;
- per aziende e quote sociali: l’ultimo bilancio o inventario; per veicoli non serve, perché non entrano nella dichiarazione;
- i debiti deducibili: mutui, debiti verso banche e imposte, spese mediche degli ultimi sei mesi, spese funerarie fino a 1.032,91 euro.
Dopo la dichiarazione, per gli immobili si procede alla trascrizione dell’accettazione nei registri immobiliari: è ciò che rende pubblica la titolarità dell’erede e permette di vendere. Spesso si fa contestualmente alla vendita, con l’accettazione tacita contenuta nell’atto.
Quanto si paga di imposta di successione nel 2026?
L’imposta di successione si calcola sul valore netto della quota di ciascun erede e dipende dal rapporto di parentela (art. 2, commi 48-49, d.l. 262/2006, ora nel d.lgs. 346/1990 riscritto dal d.lgs. 139/2024; dal 1° gennaio 2026 le norme sono raccolte nel Testo unico dei tributi indiretti, d.lgs. 123/2025). La franchigia vale per ciascun beneficiario e non per l’intera eredità.
| Erede o legatario | Aliquota | Franchigia (per ciascuno) |
|---|---|---|
| Coniuge, parte dell’unione civile, figli, genitori, nipoti in linea retta | 4% | 1.000.000 € |
| Fratelli e sorelle | 6% | 100.000 € |
| Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini collaterali fino al 3° grado | 6% | nessuna |
| Tutti gli altri, compreso il convivente di fatto | 8% | nessuna |
| Persona con disabilità grave (legge 104/1992), qualunque sia il rapporto | aliquota del grado | 1.500.000 € |
Se ci sono immobili si aggiungono, senza franchigia, l’imposta ipotecaria del 2% e la catastale dell’1% del valore catastale, con un minimo di 200 euro ciascuna; se almeno un erede ha i requisiti prima casa sull’immobile, diventano fisse, 200 euro l’una (art. 69, comma 3, legge 342/2000). Si pagano poi l’imposta di bollo e la tassa ipotecaria per ogni conservatoria interessata. Sono esenti i titoli di Stato, i TFR e le polizze vita, e il trasferimento di aziende o partecipazioni di controllo a coniuge e discendenti che proseguano l’attività per almeno cinque anni (art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990). Dal 2025 le donazioni fatte in vita non si sommano più all’eredità per il calcolo dell’imposta (il coacervo successorio è stato abolito), mentre continuano a contare per la legittima.
Esempio: una famiglia napoletana
Muore un padre lasciando moglie e due figli. Patrimonio: appartamento con valore catastale 150.000 euro (casa familiare, i figli non hanno altre case), conto corrente 60.000 euro. Ciascun erede riceve una quota ampiamente sotto il milione di euro: imposta di successione zero. Sull’immobile, con la richiesta prima casa da parte di uno dei figli, si pagano 200 euro di ipotecaria e 200 di catastale, più bollo e tassa ipotecaria: in tutto poco più di 500 euro allo Stato. Senza la prima casa sarebbero 3.000 + 1.500 = 4.500 euro. Rifai il conto con l’utilità Imposta di successione 2026.
Come si divide l’eredità e cosa succede alla casa in comune?
Finché l’eredità non viene divisa, gli eredi sono comproprietari di tutto, in quota: la casa, il conto, l’automobile. Per vendere serve l’accordo di tutti; per gestire basta la maggioranza delle quote per l’ordinaria amministrazione. La divisione può essere fatta d’accordo, con atto notarile, oppure chiesta al giudice da uno qualsiasi degli eredi (art. 713 c.c.): nessuno è obbligato a restare in comunione.
Nella divisione entrano anche le donazioni ricevute in vita da figli e coniuge, che vanno conferite alla massa (collazione, art. 737 c.c.) salvo che il defunto li abbia dispensati: chi ha già avuto la casa dal padre ne tiene conto quando si dividono i beni rimasti. Se le quote non tornano, si pareggia con conguagli in denaro. Fiscalmente la divisione con conguagli entro il 5% paga l’imposta di registro dell’1%; ne parliamo in Dividere una casa ereditata.
Prima di vendere una casa ereditata, vanno sistemate due cose: la trascrizione dell’accettazione dell’eredità e la conformità catastale e urbanistica, che vale anche per gli immobili ricevuti per successione (conformità catastale). Se un coerede è irreperibile o non collabora, la strada è la divisione giudiziale, oppure la vendita della sola quota, che però ha poco mercato.
Cosa fa il notaio in una successione e quanto tempo serve?
In una successione il notaio non è obbligatorio per legge in ogni passaggio, ma è l’unico che può seguire tutto il percorso: pubblicazione del testamento, accettazione con beneficio d’inventario, rinunce, autorizzazioni per i minori, dichiarazione di successione con volture, trascrizione dell’accettazione, divisione, vendita. Ecco i tempi realistici.
- Prime settimane. Verifica dell’esistenza di testamenti (Registro generale dei testamenti, archivio notarile), raccolta dei certificati e dei documenti sugli immobili; eventuali rinunce.
- Entro 3 mesi se un chiamato possiede i beni e vuole il beneficio d’inventario: dichiarazione e inventario.
- Entro 12 mesi. Dichiarazione di successione telematica con calcolo e versamento delle imposte (o entro i 90 giorni successivi); volture catastali automatiche. Con i documenti pronti, lo Studio la predispone in un paio di settimane.
- Dopo. Trascrizione dell’accettazione, sblocco dei conti, eventuale divisione o vendita. Per gli eredi fino a 26 anni la legge consente lo sblocco delle somme in banca prima della dichiarazione, se sono gli unici eredi e i soldi servono per pagare le imposte.
Se il defunto viveva all’estero o aveva beni fuori dall’Italia, si applica il Regolamento europeo 650/2012: conta la legge dello Stato di residenza abituale, salvo scelta della legge nazionale nel testamento, e il notaio può rilasciare il certificato successorio europeo. I documenti da portare in Studio sono elencati nella pagina Documenti da portare in Studio.
Domande frequenti
Entro quanto tempo va presentata la dichiarazione di successione? +
Entro 12 mesi dalla data del decesso, per via telematica. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025 le imposte si calcolano da soli (autoliquidazione) e si versano entro 90 giorni dalla presentazione, o subito con addebito in conto.
Quanto si paga per ereditare la casa dei genitori? +
L’imposta di successione tra genitori e figli si applica solo sulla parte che supera un milione di euro per ciascun figlio: nella maggior parte dei casi è zero. Restano le imposte ipotecaria e catastale sul valore catastale (2% e 1%), che scendono a 200 euro ciascuna se un erede chiede la prima casa.
Posso fare testamento da solo, senza notaio? +
Sì, con il testamento olografo: scritto tutto a mano, datato e firmato. È valido, ma si perde e si contesta più facilmente. Il testamento pubblico, ricevuto dal notaio con due testimoni, dà più certezza e non può andare smarrito.
Cosa succede se il defunto aveva debiti? +
Chi accetta l’eredità puramente e semplicemente risponde dei debiti anche con il proprio patrimonio. Per proteggersi si accetta con beneficio d’inventario, così si paga solo con i beni ereditati, oppure si rinuncia.
Posso diseredare un figlio? +
No. I figli sono legittimari e hanno diritto alla quota di legittima anche contro la volontà del testatore. Un testamento che li esclude non è nullo, ma il figlio può chiedere la riduzione entro dieci anni. Si possono invece escludere fratelli, nipoti e altri parenti.
Il convivente eredita? +
Senza testamento no: il convivente di fatto non è tra gli eredi legittimi e ha solo il diritto di restare nella casa comune per un periodo limitato. Per lasciargli qualcosa serve un testamento, nei limiti della quota disponibile; l’imposta di successione per lui è dell’8% senza franchigia.
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Studio Notarile Marco Fiorentino · Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli · tel. e WhatsApp +39 328 6151578 · segreteria@notaiofiorentinomarco.com- Codice civile, artt. 456-564 (apertura della successione, accettazione, rinuncia, legittimari), 565-586 (successione legittima), 587-712 (testamento), 713-768 (divisione e collazione)
- D.lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), art. 21: autorizzazioni rilasciate dal notaio dal 28 febbraio 2023
- Legge 182/2025, art. 44 (riforma degli artt. 561 e 563 c.c., in vigore dal 18 dicembre 2025)
- D.lgs. 346/1990 (Testo unico imposta successioni e donazioni), artt. 2, 3, 7, 28-33, come modificati dal d.lgs. 139/2024 (autoliquidazione per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025); d.lgs. 123/2025 (Testo unico dei tributi indiretti, dal 1° gennaio 2026)
- D.lgs. 347/1990 (imposte ipotecaria e catastale); legge 342/2000, art. 69, comma 3 (misura fissa per la prima casa)
- Regolamento (UE) 650/2012 (successioni transfrontaliere e certificato successorio europeo)
- Agenzia delle Entrate, modello di dichiarazione di successione approvato con provvedimento del 13 febbraio 2025 e guida al calcolo dell’imposta in autoliquidazione
- Consiglio Nazionale del Notariato, Guida per il cittadino «Successioni» (edizione aggiornata a marzo 2025) e Guida «Volontaria giurisdizione»
Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la consulenza sul caso concreto. Aliquote, franchigie e termini sono quelli in vigore alla data di aggiornamento indicata in alto.
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