In 30 secondi

  • Il mutuo con ipoteca si firma davanti al notaio, di solito lo stesso giorno del rogito.
  • Sul mutuo si paga l’imposta sostitutiva: 0,25 per cento per la prima casa, 2 per cento negli altri casi.
  • A mutuo estinto l’ipoteca si cancella in automatico su comunicazione della banca.

Aggiornato al 13 ottobre 2026.

Le guide del notaio · Mutuo e ipoteca

Cosa si firma davvero quando si accende un mutuo; quanto costa l’imposta sostitutiva; come si cambia banca senza spese con la surroga; cosa succede se si compra una casa con un mutuo in corso; come si cancella l’ipoteca quando si è finito di pagare.

Pubblicata il 9 ottobre 2024 · Aggiornata il 13 settembre 2026 · Tempo di lettura: 11 minuti

Illustrazione: una casa, una banca, una chiave e una catena spezzata per il mutuo estinto, con Castel dell'Ovo sullo sfondo
In breve
  • Il mutuo ipotecario si stipula per atto pubblico davanti al notaio, lo stesso giorno della compravendita: la banca eroga il denaro e in cambio iscrive un’ipoteca sulla casa.
  • Sul mutuo si paga una sola imposta, la sostitutiva: 0,25% del capitale se compra la prima casa, 2% se finanzia un’altra abitazione. La trattiene la banca.
  • La surroga (cambio di banca a condizioni migliori) è gratuita per legge: niente penali, niente imposte, l’onorario del notaio lo paga la nuova banca.
  • Quando finisce di pagare, l’ipoteca si cancella automaticamente su comunicazione della banca (art. 40-bis TUB): il notaio serve solo in casi particolari.
  • Estinguere in anticipo un mutuo per la casa non costa penali (art. 120-ter TUB).

Cosa si firma quando si accende un mutuo ipotecario?

Il mutuo è il contratto con cui la banca le consegna una somma e lei si impegna a restituirla a rate, con gli interessi. È «ipotecario» perché a garanzia la banca iscrive un’ipoteca sull’immobile: se smette di pagare, può farlo vendere all’asta e soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori. L’ipoteca si iscrive nei registri immobiliari sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata: per questo il mutuo passa dal notaio.

Approfondisca: cosa si firma quando si accende un mutuo ipotecario

Il giorno dell’atto, di regola subito dopo la compravendita, il notaio legge il contratto di mutuo. Ne spiega le clausole principali: tasso, durata, spread, piano di ammortamento, condizioni di estinzione anticipata. Riceve poi il consenso all’iscrizione dell’ipoteca. L’ipoteca viene iscritta per un importo superiore al capitale prestato, di solito tra il 150% e il 200%. Copre infatti anche interessi, spese ed eventuali oneri di recupero: non è un debito in più, è solo la misura della garanzia. Dura vent’anni dall’iscrizione (art. 2847 c.c.) e può essere rinnovata se il mutuo è più lungo.

Cosa fa il notaio prima e dopo

  • Relazione notarile preliminare. Prima della delibera, la banca chiede al notaio una relazione sui vent’anni di storia dell’immobile: proprietà, provenienze, ipoteche, pignoramenti, vincoli. È la stessa indagine della compravendita (visure ipotecarie ventennali); serve alla banca per sapere che la garanzia è solida.
  • Atto di mutuo e iscrizione. Dopo la firma, il notaio iscrive l’ipoteca in Conservatoria, di norma entro pochi giorni, e comunica alla banca gli estremi.
  • Copia esecutiva. La banca riceve una copia dell’atto munita di formula esecutiva: è il titolo che le permetterebbe di agire senza una causa in caso di inadempimento. Lei riceve una copia semplice.
Erogazione contestuale o differitaMolte banche erogano il mutuo al momento dell’atto (erogazione contestuale); altre consegnano la somma solo dopo aver ricevuto la relazione definitiva del notaio con l’iscrizione consolidata (di solito 10-15 giorni). Nel secondo caso il venditore va avvisato per tempo, perché il saldo del prezzo arriva dopo la firma: spesso si risolve con un deposito prezzo presso il notaio o con una garanzia della banca.

Quanto costa l’imposta sostitutiva: 0,25% o 2%?

I finanziamenti bancari di durata superiore ai 18 mesi godono di un regime fiscale speciale: al posto di registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali si paga una sola imposta sostitutiva (artt. 15-18 del D.P.R. 601/1973). L’aliquota è:

  • 0,25% del capitale erogato, se il mutuo serve per comprare, costruire o ristrutturare l’abitazione con i requisiti prima casa. Vale anche per qualsiasi altra finalità (liquidità, consolidamento, immobile strumentale);
  • 2% se il mutuo finanzia l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un’abitazione. Si applica quando non ricorrono i requisiti prima casa (seconda casa, casa per i figli, investimento).

Su un mutuo prima casa di 150.000 euro l’imposta è di 375 euro; se la stessa somma finanziasse una seconda casa, sarebbero 3.000 euro. L’imposta la trattiene la banca dall’importo erogato e la versa allo Stato: nel preventivo del notaio non la trova, ma nel conteggio complessivo va considerata. Attenzione alla dichiarazione nell’atto: chi dichiara i requisiti prima casa e poi decade paga la differenza dell’1,75% con sanzione. L’utilità Imposta sostitutiva sul mutuo fa il calcolo per lei.

Un vantaggio spesso dimenticato: gli interessi passivi del mutuo per l’abitazione principale sono detraibili dall’IRPEF al 19%. Il limite è di 4.000 euro l’anno (art. 15, comma 1, lettera b, TUIR). Vale a condizione che la casa diventi abitazione principale entro un anno dall’acquisto.

Come si cambia banca a costo zero con la surroga?

Surroga, rinegoziazione o sostituzione del mutuoTre strade a confronto: la surroga cambia banca senza costi né imposte; la rinegoziazione cambia le condizioni con la stessa banca senza notaio; la sostituzione è un nuovo mutuo con nuova ipoteca e imposta sostitutiva. Vuole condizioni migliori? Tre strade, tre costi diversi Surroga nuova banca, stesso debito residuo notaio: sì, pagato dalla banca imposte: nessuna penali: vietate costo per lei: zero Rinegoziazione stessa banca, nuovo tasso o durata notaio: di regola no imposte: nessuna ipoteca: resta la stessa costo per lei: zero Sostituzione nuovo mutuo, anche più alto notaio: sì, nuova ipoteca imposta sostitutiva 0,25% o 2% più spese di istruttoria e perizia costo per lei: pieno Art. 120-quater del Testo unico bancario e D.L. 7/2007 (decreto Bersani-bis).
Surroga, rinegoziazione e sostituzione: la stessa esigenza, tre costi diversi.
Approfondisca: come si cambia banca a costo zero con la surroga

Se un’altra banca le offre un tasso migliore, non deve estinguere il vecchio mutuo e accenderne uno nuovo: può trasferirlo. La surroga per volontà del debitore permette alla nuova banca di subentrare nella stessa ipoteca (art. 1202 c.c. e art. 120-quater TUB). Non serve cancellarla e reiscriverla. È stata introdotta dal decreto Bersani-bis (D.L. 7/2007, conv. legge 40/2007). Le regole a sua tutela sono precise:

  • la banca originaria non può opporsi né applicare penali;
  • nessuna spesa può essere messa a suo carico: istruttoria, perizia, accertamenti catastali, formalità ipotecarie e onorario del notaio sono a carico della banca subentrante;
  • l’operazione è esente da imposte e tasse: non si paga di nuovo l’imposta sostitutiva (art. 8, comma 4-bis, D.L. 7/2007);
  • la surroga deve perfezionarsi entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta alla banca originaria del conteggio del debito residuo; se il ritardo dipende da lei, le deve un risarcimento pari all’1% del finanziamento per ogni mese o frazione di mese;
  • i benefici fiscali (la detrazione degli interessi) restano.

Il limite è uno: il nuovo mutuo deve essere pari al debito residuo, non di più. Se le serve liquidità aggiuntiva, serve un mutuo di sostituzione, con nuova ipoteca e costi pieni. Se invece vuole solo cambiare tasso o durata con la stessa banca, basta una rinegoziazione: un accordo scritto, senza notaio, che mantiene l’ipoteca e i benefici fiscali (art. 120-quater, comma 8, TUB).

OperazioneServe il notaio?ImposteChi paga i costi
Surroga (nuova banca, stesso debito residuo)Sì: atto di mutuo e atto di surrogaNessunaLa nuova banca
Rinegoziazione (stessa banca, cambio tasso o durata)No, di regolaNessunaNessuno
Sostituzione (nuovo mutuo, anche di importo maggiore)Sì: nuovo mutuo e nuova ipotecaImposta sostitutiva 0,25% o 2%Il cliente

Si compra una casa con un mutuo in corso: accollo o estinzione?

Capita di comprare una casa sulla quale grava ancora il mutuo del venditore. Le strade sono due.

Approfondisca: si compra una casa con un mutuo in corso: accollo o estinzione

Estinzione contestuale

È la più comune: il giorno del rogito una parte del prezzo viene usata per estinguere il mutuo del venditore, con un assegno o bonifico diretto alla sua banca. La banca rilascia la quietanza e avvia la cancellazione automatica dell’ipoteca. Il notaio coordina i conteggi e verifica che la somma copra tutto; se ha a sua volta un mutuo, la sua banca iscrive la nuova ipoteca in primo grado non appena la vecchia risulta cancellata. Più spesso, basta l’impegno della banca del venditore a cancellarla.

Accollo del mutuo

Con l’accollo (art. 1273 c.c.) subentra nel mutuo del venditore alle stesse condizioni, e il prezzo si riduce del debito residuo. Conviene quando il tasso è migliore di quelli attuali. Due avvertenze: la banca deve aderire all’accollo e dichiarare di liberare il venditore (accollo liberatorio), altrimenti lui resta obbligato in solido; e non si paga una nuova imposta sostitutiva, perché il finanziamento è lo stesso. L’accollo si inserisce nell’atto di compravendita, con la banca che interviene o aderisce separatamente. Lo stesso meccanismo serve nella separazione, quando uno dei coniugi tiene la casa e il mutuo cointestato (guida a famiglia e patrimonio).

Frazionamento e restrizione dell’ipoteca: quando servono?

Se compra dal costruttore, l’ipoteca che grava sul palazzo va frazionata in quote riferite alle singole unità prima del rogito: è un suo diritto (art. 39, commi 6 e 6-bis, TUB) e la banca deve provvedere entro 90 giorni dalla richiesta; per gli immobili da costruire il frazionamento prima del rogito è un obbligo del costruttore (art. 8 D.Lgs. 122/2005). Al rogito il suo appartamento risulterà gravato solo della propria quota, che potrà accollarsi o estinguere (Comprare una casa da costruire).

Approfondisca: frazionamento e restrizione dell’ipoteca: quando servono

La restrizione è invece l’atto con cui la banca libera dall’ipoteca una parte degli immobili gravati (per esempio un box o un terreno). La garanzia resta sugli altri: serve un atto notarile di assenso alla restrizione, che il notaio annota in Conservatoria. Per i mutui che hanno scontato l’imposta sostitutiva, l’annotazione è esente da imposte.

Come si cancella l’ipoteca quando si è finito di pagare?

L’ipoteca non sparisce da sola quando si paga l’ultima rata. Dal 2007 però la procedura è semplice e gratuita: entro 30 giorni dall’estinzione del mutuo la banca deve trasmettere alla Conservatoria una comunicazione di avvenuta estinzione. Il conservatore cancella poi l’ipoteca d’ufficio, senza spese e senza notaio (art. 40-bis TUB, introdotto dal decreto Bersani-bis). Lei non deve fare nulla, salvo chiedere alla banca la quietanza e, dopo qualche settimana, verificare con una visura che la cancellazione sia stata eseguita.

Approfondisca: come si cancella l’ipoteca quando si è finito di pagare

Quando serve ancora il notaio

  • quando l’ipoteca non è a garanzia di un mutuo bancario, ma di un debito verso un privato; di una vendita con prezzo dilazionato; o di una donazione con oneri: serve l’atto di assenso alla cancellazione firmato dal creditore davanti al notaio;
  • quando la banca non ha inviato la comunicazione (per esempio perché è stata incorporata o liquidata) e ha fretta di vendere;
  • quando l’ipoteca è giudiziale (iscritta in base a un decreto ingiuntivo o a una sentenza): serve l’assenso del creditore o un provvedimento del giudice;
  • per cancellare un pignoramento, dopo l’ordinanza di estinzione del giudice.

Per l’ipoteca di un mutuo bancario che ha scontato l’imposta sostitutiva, la cancellazione notarile costa solo la tassa ipotecaria (35 euro) e l’onorario; per un’ipoteca tra privati si aggiunge l’imposta ipotecaria dello 0,50% dell’importo garantito, con un minimo di 200 euro. Si aggiunge anche il bollo di 59 euro (tariffa allegata al D.Lgs. 347/1990). Se ha stipulato da noi, la richiesta si fa dalla pagina Dopo l’atto.

Estinzione anticipata senza penaliPer i mutui contratti da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili abitativi non si paga alcuna penale di estinzione anticipata. Vale sia per l’estinzione totale sia per quella parziale (art. 120-ter TUB). Per i mutui più vecchi, stipulati prima del 2 febbraio 2007, valgono le misure massime concordate tra ABI e associazioni dei consumatori.

Quanto costa un mutuo dal notaio? Le voci

Approfondisca: quanto costa un mutuo dal notaio? Le voci

Il costo notarile del mutuo dipende dall’importo dell’ipoteca iscritta e dalla complessità dell’operazione. Le voci sono queste:

VoceChi la incassaQuanto
Imposta sostitutivaStato, tramite la banca0,25% del capitale (prima casa) o 2% (altre abitazioni)
Tassa ipotecaria per l’iscrizioneStato, tramite il notaio35 €
Relazione notarile preliminare e visureNotaioIndicata nel preventivo
Onorario per l’atto di mutuo e l’iscrizioneNotaioIndicato nel preventivo, in base all’importo ipotecario
Copia esecutiva per la banca e copieNotaio (bolli allo Stato)Indicate nel preventivo
Surroga—Nulla a carico del cliente
Cancellazione automatica (art. 40-bis TUB)—Gratuita

Esempio: mutuo prima casa di 150.000 euro con ipoteca iscritta per 300.000 euro. Imposta sostitutiva trattenuta dalla banca: 375 euro. Al notaio: tassa ipotecaria 35 euro, più onorario e spese indicati nel preventivo scritto. A questi vanno aggiunti i costi bancari (istruttoria, perizia, polizza incendio obbligatoria), che trova nel documento PIES che la banca le consegna prima della firma. Per stimare la rata usi l’utilità Rata del mutuo; le dieci cose da sapere prima di firmare sono in Mutuo casa: 10 cose da sapere prima di firmare.

Quali documenti servono e quanto tempo ci vuole?

Per il notaioPer la banca
Documento d’identità e codice fiscale; estratto di matrimonio o stato libero; atto di provenienza dell’immobile e visure; delibera di mutuo e nome del referente in banca; per la surroga, conteggio estintivo della vecchia banca; per l’accollo, contratto di mutuo del venditore e adesione della banca.Ultime buste paga o dichiarazioni dei redditi, estratto conto, compromesso registrato, documenti dell’immobile per la perizia, eventuali altri finanziamenti in corso.
  1. Richiesta e istruttoria: 30-60 giorni. La banca valuta reddito e immobile; nel frattempo il notaio prepara la relazione preliminare.
  2. Delibera e fissazione dell’atto: 1-2 settimane. La banca invia al notaio la minuta del contratto; le mandiamo la bozza da leggere con calma.
  3. Atto: un’ora circa. Compravendita e mutuo si firmano di seguito.
  4. Dopo l’atto: 2-3 settimane. Iscrizione dell’ipoteca, relazione definitiva alla banca, copia esecutiva; se l’erogazione è differita, la somma arriva in questa fase.

L’elenco completo dei documenti è nella pagina Documenti da portare in Studio; se vuole capire come il mutuo si incastra con la compravendita, legga la guida alla compravendita.

Domande frequenti

Posso scegliere io il notaio per il mutuo? +

Sì. La banca può indicarne uno di fiducia, ma la scelta spetta a chi paga, cioè al cliente. Di solito lo stesso notaio riceve compravendita e mutuo, perché le due pratiche condividono le stesse verifiche.

La surroga è davvero gratuita? +

Sì: per legge (art. 120-quater TUB) nessuna spesa può essere addebitata al cliente, compreso l’onorario del notaio, che paga la nuova banca. L’operazione è anche esente da imposte.

Ho finito di pagare il mutuo: devo andare dal notaio per cancellare l’ipoteca? +

No. La banca comunica l’estinzione alla Conservatoria entro 30 giorni e l’ipoteca viene cancellata d’ufficio. Il notaio serve solo se l’ipoteca è a favore di un privato, se è giudiziale o se la banca non provvede.

Cosa succede se vendo la casa prima di aver finito di pagare il mutuo? +

Si estingue il mutuo con parte del prezzo il giorno del rogito, oppure l’acquirente se lo accolla con il consenso della banca. Il notaio coordina i conteggi con la banca.

L’imposta sostitutiva la paga il notaio o la banca? +

La trattiene la banca dalla somma erogata e la versa lei allo Stato. Nel preventivo del notaio non compare, ma va messa in conto.

Ho comprato una seconda casa e ho pagato il 2%: se poi diventa prima casa posso recuperare? +

No: l’aliquota si determina in base alla dichiarazione resa nell’atto di mutuo. Vale il contrario: chi dichiara la prima casa e decade deve versare la differenza.

Vuole parlarne con il notaio?

Ci mandi la delibera della banca o il conteggio della vecchia banca: le diciamo per iscritto cosa serve, quanto costa e in quanto tempo si può firmare. Le pratiche di surroga e cancellazione si gestiscono anche interamente online.

Studio Notarile Marco Fiorentino · Via Cuma 6, 80132 Napoli · tel. e WhatsApp +39 352 2737467 · segreteria@notaiofiorentinomarco.com
Fonti consultate
  • Codice civile, artt. 1202, 1273, 1813 ss., 2808 ss., 2847
  • D.Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario), artt. 39, 40-bis, 120-ter, 120-quater
  • D.L. 7/2007 conv. legge 40/2007 (decreto Bersani-bis), artt. 7 e 8, comma 4-bis
  • D.P.R. 601/1973, artt. 15-18 (imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine)
  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 15, comma 1, lettera b (detrazione interessi passivi)
  • D.Lgs. 347/1990, Tariffa (tasse e imposte ipotecarie per iscrizioni, annotazioni e cancellazioni); D.Lgs. 122/2005, art. 8 (frazionamento prima del rogito)
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Guida «Mutuo informato» e schede «Cambiare mutuo» e «Estinzione e cancellazione dell’ipoteca»

Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la consulenza sul caso concreto. Aliquote, franchigie e termini sono quelli in vigore alla data di aggiornamento indicata in alto.

Per approfondire: le Guide per il cittadino del Consiglio Nazionale del Notariato, scritte insieme alle associazioni dei consumatori e scaricabili gratuitamente in PDF.

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.

Approfondimento: Che cos’è l’ipoteca presunta al 150% nel mutuo

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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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