📅 Pubblicato il 12 settembre 2026🔄 Versione 1.0 · aggiornato il 12 settembre 2026

Stai per comprare casa e nel preventivo del notaio trovi una voce che si chiama “visure ipotecarie e catastali ventennali”. Non è una formalità burocratica: è il controllo che ti dice se l’immobile che stai pagando è davvero libero e appartiene davvero a chi te lo vende. In questa guida ti spieghiamo perché il notaio guarda indietro di vent’anni (e a volte di più), che cosa cerca nei registri, quali documenti devi portare in Studio e quanto costano le ispezioni, con gli importi ufficiali aggiornati.

Che cos’è un’ispezione ipotecaria e perché la fa il notaio

Ogni atto che riguarda un immobile (vendita, donazione, mutuo, pignoramento, causa in tribunale) viene “trascritto” o “iscritto” nei registri immobiliari, tenuti dall’Agenzia delle Entrate. L’ispezione ipotecaria è la consultazione di quei registri: si cerca per nome del proprietario o per identificativo dell’immobile e si legge ogni formalità che risulta a suo carico o a suo favore.

Il notaio non fa questi controlli perché glielo chiedi tu: li fa perché è parte del suo lavoro. La Cassazione lo ripete da decenni, da ultimo con l’ordinanza n. 21775 del 29 agosto 2019: chi riceve l’incarico di rogare una compravendita deve verificare libertà e provenienza del bene anche senza un incarico specifico, perché è un’attività accessoria necessaria al risultato che le parti vogliono, cioè comprare un immobile libero da pesi. L’obbligo nasce dalla buona fede (art. 1175 c.c.) e dalla diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.), e la responsabilità scatta anche per colpa lieve.

Puoi dispensare il notaio dalle visure? In teoria sì, ma è un’eccezione stretta. Con l’ordinanza n. 14169 del 24 maggio 2019 la Cassazione ha chiarito che la clausola di esonero deve essere voluta da tutte le parti, motivata da un interesse concreto e preceduta da una spiegazione chiara dei rischi. La sentenza n. 14561 del 6 maggio 2026 ha aggiunto che una formula di stile nell’atto non basta: senza la prova che il cliente ha capito e accettato il rischio, il notaio resta responsabile. Nel nostro Studio la dispensa non la proponiamo mai per una compravendita.

Perché proprio vent’anni

Il ventennio non è una consuetudine casuale: coincide con tre termini fissati dal codice civile.

A questi si aggiunge la regola della continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.): un atto di acquisto produce effetto verso i terzi solo se anche l’atto di acquisto precedente è stato trascritto. Per questo il notaio non si ferma alla prima trascrizione che trova, ma verifica che la catena dei passaggi sia ininterrotta.

Perché il notaio controlla vent’anni: ipoteche, pignoramenti e usucapione hanno tutti un termine di venti anni; la continuità delle trascrizioni può portare a guardare ancora più indietro Perché proprio vent’anni oggi -5 anni -10 anni -15 anni -20 anni Ipoteche: valgono 20 anni se non rinnovate (art. 2847 c.c.) Pignoramenti, sequestri, cause: 20 anni (artt. 2668-bis e ter c.c.) Usucapione: 20 anni di possesso continuato (art. 1158 c.c.) Continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.): si risale al titolo precedente, anche oltre Fonte: codice civile, artt. 1158, 2650, 2668-bis, 2668-ter, 2847.

Cosa controlla il notaio, punto per punto

La visura “ventennale” è in realtà un fascio di controlli diversi, che nel nostro Studio facciamo per via telematica sui registri immobiliari e sul catasto, e poi leggiamo nota per nota.

Le sei aree che il notaio controlla prima del rogito: ipoteche, pignoramenti e sequestri, domande giudiziali, vincoli e servitù, provenienza e continuità, catasto e conformità Cosa controlla il notaio Ipoteche volontarie, giudiziali, legali anche se “estinte” ma non cancellate Pignoramenti e sequestri esecuzioni già avviate sul bene o su una quota Domande giudiziali cause trascritte contro il venditore artt. 2652 e 2653 c.c. Vincoli e servitù passaggio, usufrutto, convenzioni, fondo patrimoniale Provenienza e continuità catena dei titoli senza buchi art. 2650 c.c. Catasto e conformità visura, planimetria, intestazioni, destinazione urbanistica (terreni)

Un esempio concreto

Giulia compra un trilocale al Vomero da Antonio per 245.000 euro. Dalla visura per nominativo emergono tre formalità: l’acquisto di Antonio del 2011, l’ipoteca di 180.000 euro iscritta dalla banca per il mutuo e l’annotazione di cancellazione del 2023. Risalendo, Antonio aveva comprato da una società che aveva acquistato nel 2004: la catena copre più di vent’anni ed è continua. Al catasto, però, la planimetria mostra un tramezzo che Antonio ha demolito: prima del rogito serve una variazione catastale, altrimenti l’atto sarebbe nullo.

Quando la visura ventennale non basta

Il ventennio è il minimo, non il massimo. Con la sentenza n. 34949 del 30 dicembre 2024 la Cassazione ha condannato un notaio che nel 2003 si era fermato ai vent’anni e non aveva visto un pignoramento trascritto nel 1971 su una quota dell’immobile: il dovere di verifica non si esaurisce nel ventennio quando serve a ricostruire la continuità delle trascrizioni, e occorre risalire almeno al primo acquisto del dante causa. Ecco i casi in cui, nella pratica, estendiamo le ricerche.

Quali documenti devi portare in Studio

Le visure le facciamo noi, ma partiamo dai tuoi documenti: più sono completi, più il controllo è rapido e meno costa. Chiediamo al venditore (e, per quanto lo riguarda, al compratore) questo elenco.

Quanto costano le ispezioni ipotecarie

Le ispezioni sono soggette alle tasse ipotecarie previste dalla tabella allegata al d.lgs. 347/1990, riscritta dal d.lgs. 139/2024 con decorrenza 1° gennaio 2025. Gli importi qui sotto sono quelli della tabella vigente, ripresa anche dai collegi professionali; le richieste telematiche, che sono quelle che usa il notaio, godono di una riduzione del 20 per cento. Verifica sempre la versione aggiornata della tabella sul sito dell’Agenzia delle Entrate, linkata tra le fonti.

ServizioTassa baseTelematica (-20%)
Ispezione per nominativo o per immobile (elenco delle formalità, per circoscrizione)8,00 euro6,40 euro
Consultazione di ogni singola nota (trascrizione, iscrizione, annotazione)5,00 euro4,00 euro
Consultazione di un titolo (copia dell’atto depositato)10,00 euro8,00 euro
Certificato ipotecario (per persona)30,00 euro
Visura catastale telematicagratuita dal 2025gratuita
Certificato catastale30,00 euro (15,00 per privati in casi specifici)

Fino al 2024 il cittadino che consultava online un immobile non suo pagava 9,45 euro per nominativo e 5,40 euro per nota; con la nuova tabella la maggiorazione del 50 per cento per gli utenti non convenzionati è stata eliminata. Se hai lo SPID puoi già oggi consultare gratuitamente le formalità sugli immobili di cui sei titolare tramite il servizio “ispezione ipotecaria online” dell’Agenzia delle Entrate.

Nel preventivo del notaio le visure sono una voce separata dall’onorario: comprendono le tasse anticipate all’Agenzia e il tempo di lettura e ricostruzione della catena dei titoli. Per una compravendita ordinaria (due o tre nominativi, una decina di note, un paio di titoli) la sola parte di tasse si aggira, come ordine di grandezza, intorno a 60-120 euro; l’attività di studio pesa di più quando la provenienza è complessa (successioni, donazioni, più comproprietari, ricerche oltre il ventennio). Chiedi sempre che questa voce sia esposta a parte: ti permette di confrontare i preventivi.

📂 Documenti da portare

  • Atto di provenienza con estremi di trascrizione
  • Dati catastali, visura e planimetria
  • Documenti d’identità e codici fiscali
  • Dichiarazione di successione (se serve)
  • Mutui: contratto, conteggio, assenso alla cancellazione
  • Titoli edilizi e certificato di destinazione urbanistica

💶 Costi delle ispezioni (tasse, dal 2025)

  • Per nominativo o immobile: 8,00 euro (6,40 online)
  • Per ogni nota consultata: 5,00 euro (4,00 online)
  • Per ogni titolo: 10,00 euro (8,00 online)
  • Visura catastale telematica: gratuita
  • Compravendita tipo: circa 60-120 euro di tasse

Nel preventivo le visure sono una voce separata dall’onorario.

Domande frequenti

Il notaio fa le visure anche se non gliele chiedo? +

Sì. Per la Cassazione (tra le altre, ord. n. 21775/2019) le visure ipotecarie e catastali fanno parte dell’incarico di rogare una compravendita anche senza una richiesta espressa. Puoi dispensarlo solo con una clausola consapevole e motivata, che la sentenza n. 14561/2026 ha reso ancora più difficile da far valere.

Che differenza c’è tra visura ipotecaria e visura catastale? +

La visura ipotecaria legge i registri immobiliari e dice chi è proprietario e quali pesi gravano sul bene (ipoteche, pignoramenti, cause). La visura catastale legge il catasto, che ha fini fiscali: dati, rendita, planimetria e intestazioni. Servono entrambe, perché il catasto non prova la proprietà e i registri non descrivono l’immobile.

L’ipoteca del vecchio mutuo è ancora iscritta: posso comprare? +

Sì, ma la cancellazione va gestita nell’atto. Se il mutuo è già estinto la banca deve aver trasmesso la comunicazione di estinzione o rilasciato l’assenso; se è ancora in corso, il prezzo viene in parte usato per estinguerlo al rogito e l’ipoteca viene cancellata subito dopo. Un’ipoteca iscritta da più di vent’anni e mai rinnovata, invece, non ha più effetto.

Quanto tempo ci vuole per fare le visure? +

Per un immobile con provenienza semplice bastano pochi giorni dal momento in cui riceviamo i documenti. Successioni, donazioni o catene di passaggi da ricostruire oltre il ventennio possono richiedere due o tre settimane, anche perché a volte serve chiedere copia di atti vecchi all’archivio dell’Agenzia.

Le visure vanno rifatte il giorno del rogito? +

Sì. Tra la prima ispezione e la firma possono passare settimane, e in quel periodo un creditore potrebbe iscrivere un’ipoteca o trascrivere un pignoramento. Per questo l’ultima consultazione viene fatta a ridosso della stipula e l’atto viene trascritto il prima possibile.

Vuoi che controlliamo la provenienza del tuo immobile prima di firmare? Chiedi un preventivo gratuito, prenota una videoconsulenza o scarica il promemoria per la stipula.

Fonti