Le guide del notaio · Convivenza e unioni civili

Cosa cambia tra sposarsi, unirsi civilmente e convivere; quali diritti dà la convivenza registrata all’anagrafe; cosa si può scrivere in un contratto di convivenza e cosa no; come proteggere il partner con testamento, casa e designazioni. La guida per le coppie che non si sposano, o non possono farlo, e vogliono comunque tutelarsi.

Pubblicata il 19 marzo 2025 · Aggiornata il 13 settembre 2026 · Tempo di lettura: 12 minuti

Illustrazione: due conviventi su un balcone napoletano con una piccola casa e un documento con sigillo, golfo e Vesuvio sullo sfondo
In breve
  • La convivenza di fatto (legge 76/2016, commi 36 e seguenti) nasce con la dichiarazione all’anagrafe del Comune: senza quella, per la legge siete due persone che abitano insieme.
  • Il contratto di convivenza regola i rapporti economici della coppia: si fa per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio (o da un avvocato) e va trasmesso al Comune entro dieci giorni.
  • Il convivente non eredita senza testamento e paga l’imposta di successione dell’8% senza franchigia: per proteggerlo servono testamento, polizze e atti mirati.
  • Alla morte del partner il convivente può restare nella casa comune per due anni (fino a cinque, tre se ci sono figli minori o disabili) e subentrare nel contratto di affitto.
  • L’unione civile tra persone dello stesso sesso è, per patrimonio ed eredità, equiparata al matrimonio: comunione dei beni, legittima, franchigia di un milione.

Chi è convivente di fatto per la legge e come si diventa?

Fino al 2016 la convivenza era, per il diritto, quasi invisibile. La legge 76/2016 (nota come legge Cirinnà) ha dato una definizione: sono conviventi di fatto «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile» (art. 1, comma 36). Vale per coppie eterosessuali e omosessuali.

Il passaggio che molti saltano è il comma 37: la convivenza stabile si accerta con la dichiarazione anagrafica prevista dal regolamento anagrafico (d.P.R. 223/1989). In pratica bisogna andare all’ufficio anagrafe del Comune, o farlo online, e dichiarare di costituire una famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi. Senza questa registrazione, i diritti che seguono non scattano, o vanno provati in giudizio. È gratuita e si fa in pochi minuti: per una coppia che convive da anni è il primo passo, prima ancora di qualsiasi atto notarile.

I diritti che nascono dalla convivenza registrata

  • Malattia e ricovero: diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, come i coniugi (comma 39).
  • Decisioni sanitarie e funerali: ciascun convivente può designare l’altro come rappresentante per le decisioni in caso di malattia che tolga la capacità di intendere e per la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; la designazione va fatta per iscritto e autografa, o davanti a un testimone (commi 40-41).
  • Casa comune: alla morte del proprietario, il convivente superstite può continuare ad abitarvi per due anni, o per la durata della convivenza se superiore, fino a un massimo di cinque; tre anni se con lui vivono figli minori o disabili (comma 42). Il diritto si perde se smette di abitarci stabilmente o se si sposa, si unisce civilmente o inizia una nuova convivenza (comma 43).
  • Affitto: se muore il conduttore o recede dal contratto, il convivente ha diritto a succedergli nel contratto di locazione (comma 44).
  • Case popolari: la convivenza vale come titolo per l’assegnazione (comma 45).
  • Impresa familiare: chi lavora stabilmente nell’impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili e ai beni acquistati (nuovo art. 230-ter c.c., comma 46).
  • Tutela: il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell’altro (comma 48).
  • Risarcimento: se il partner muore per fatto illecito di un terzo, il convivente ha diritto al risarcimento con gli stessi criteri del coniuge (comma 49).
  • Alimenti: alla fine della convivenza, chi è in stato di bisogno può chiedere al giudice gli alimenti per un periodo proporzionato alla durata del rapporto (comma 65).

Cosa NON dà la convivenza rispetto al matrimonio?

Matrimonio, unione civile e convivenza a confrontoTabella: eredità senza testamento, imposta di successione, casa alla morte del partner, decisioni in caso di malattia, pensione di reversibilità e assegno alla fine del rapporto, per matrimonio, unione civile e convivenza di fatto. Cosa cambia tra sposarsi, unirsi civilmente e convivere Matrimonio Unione civile Convivenza di fatto Eredi senza testamento sì, come coniuge sì, come coniuge noImposta di successione 4% oltre 1 milione 4% oltre 1 milione 8% senza franchigiaCasa alla morte del partner abitazione a vita abitazione a vita 2-5 anni (3 con figli)Decisioni se sta male sì, se designato per iscrittoFine del rapporto separazione e divorzio scioglimento recesso; alimenti se in bisognoLegge 76/2016, art. 1: commi 1-35 (unioni civili) e 36-65 (convivenze di fatto e contratto di convivenza).
Le differenze principali. La convivenza registrata all’anagrafe dà alcuni diritti; il contratto di convivenza ne aggiunge altri, ma non rende eredi.

La lista dei diritti è più lunga di quanto si creda, ma i buchi sono nei punti che pesano di più.

  • Eredità. Il convivente non è erede legittimo né legittimario: se il partner muore senza testamento, tutto va ai suoi parenti, e il convivente ha solo il diritto temporaneo di abitazione. Con il testamento gli si può lasciare la quota disponibile (la metà, un terzo o un quarto del patrimonio a seconda dei legittimari esistenti; tutto, se il partner non ha coniuge, figli né genitori).
  • Imposta di successione e donazione. Per il Fisco il convivente è un estraneo: aliquota dell’8% senza franchigia, contro il 4% oltre un milione di euro del coniuge. Su una casa da 200.000 euro di valore catastale lasciata per testamento al convivente si pagano 16.000 euro di imposta di successione, più ipotecaria e catastale; un coniuge non pagherebbe nulla di imposta di successione.
  • Pensione di reversibilità e TFR: non spettano al convivente.
  • Regime patrimoniale. Non c’è comunione legale: ciò che ciascuno compra è suo, e la casa comprata insieme è in comproprietà per le quote indicate nell’atto. Chi ha pagato di più senza che risulti da nessuna parte, alla fine della convivenza fatica a riaverlo.
  • Assegno di mantenimento: alla rottura non c’è, salvo gli alimenti per chi è in stato di bisogno.
  • Adozione e cognome: nessun effetto.

La differenza con l’unione civile è netta: le parti dell’unione civile sono equiparate ai coniugi in quasi tutte le norme (comma 20), compresa la successione (comma 21) e il regime patrimoniale della comunione legale (comma 13). Per una coppia dello stesso sesso che vuole le tutele del matrimonio, l’unione civile è quindi la scelta naturale; per una coppia eterosessuale che non vuole sposarsi, la strada è combinare registrazione anagrafica, contratto di convivenza e testamento.

Cosa si può scrivere in un contratto di convivenza?

Il contratto di convivenza (commi 50-64) è l’accordo con cui i conviventi di fatto regolano i rapporti patrimoniali della vita in comune. Non è un matrimonio in miniatura e non crea diritti successori: è un contratto, e come tale regola soldi, casa e contributi.

Forma e registrazione

Deve essere redatto, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico (comma 51). Il professionista ne trasmette copia al Comune di residenza entro dieci giorni per l’iscrizione all’anagrafe (comma 52): da quel momento il contratto è opponibile ai terzi, per esempio ai creditori. Lo stesso vale per le modifiche e la risoluzione.

Il contenuto possibile

Il comma 53 indica tre contenuti tipici, ma l’elenco non è chiuso:

  • la residenza comune;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in proporzione alle sostanze e alla capacità di lavoro di ciascuno: chi paga l’affitto, il mutuo, le bollette, la scuola dei figli; come si rimborsa chi ha anticipato di più;
  • la scelta del regime della comunione dei beni, con le regole del codice civile in quanto compatibili; il regime si può cambiare in qualsiasi momento (comma 54).

Nella pratica notarile si aggiungono clausole molto utili: chi resta nella casa se la convivenza finisce e con quale preavviso; come si divide la casa comprata insieme con contributi diversi (per esempio riconoscendo un credito a chi ha versato l’anticipo); cosa succede agli arredi e ai conti cointestati; l’obbligo di mantenere una polizza vita a favore del partner; la designazione reciproca come amministratore di sostegno (comma 48) e le istruzioni per la salute. Il contratto non può invece essere sottoposto a termine o condizione (comma 56): un’eventuale clausola del tipo «vale finché…» si considera non scritta.

Quando è nullo e come finisce

È nullo (comma 57) se uno dei due è sposato, unito civilmente o legato da un altro contratto di convivenza; se mancano i requisiti del comma 36; se una parte è minorenne o interdetta; in caso di condanna per omicidio, anche tentato, del coniuge dell’altro. Si scioglie (comma 59) per accordo, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i conviventi o con altri, per morte. Il recesso si fa con la stessa forma del contratto e il professionista lo notifica all’altro; se la casa è di proprietà esclusiva di chi recede, deve concedere all’altro almeno novanta giorni per lasciarla (comma 61). Fiscalmente il contratto, se contiene solo clausole organizzative, paga l’imposta di registro in misura fissa; se prevede trasferimenti di beni si applicano le imposte dell’atto corrispondente.

Come si protegge davvero il partner: testamento, casa, polizze

Il contratto di convivenza sistema la vita insieme; per la morte servono altri strumenti, e vanno combinati.

  1. Testamento. È l’unico modo per far ereditare il convivente. Si può fare olografo (a mano, datato e firmato) o pubblico dal notaio; il secondo è consigliabile quando i parenti potrebbero contestare. Si lascia la quota disponibile, e per la casa si può usare il legato di usufrutto o di abitazione: la proprietà va ai figli o ai parenti, il convivente ci vive per tutta la vita. Il legato di abitazione ha un valore fiscale più basso della piena proprietà, quindi l’8% pesa meno. Guida: Successioni e testamenti.
  2. Casa in comproprietà con quote che rispecchiano i contributi reali, e nell’atto la clausola sull’origine del denaro; se un genitore ha aiutato, la donazione indiretta va dichiarata nel rogito (guida alla compravendita).
  3. Polizza vita a favore del convivente: le somme non entrano nell’eredità e non pagano imposta di successione (art. 1920 c.c.; art. 12 d.lgs. 346/1990).
  4. Donazione in vita: possibile, ma paga l’8% senza franchigia e resta soggetta a riduzione da parte dei legittimari del donante; dal 18 dicembre 2025 la riduzione non colpisce più chi ha comprato dal donatario (guida alle donazioni).
  5. Designazioni: per la salute e i funerali (commi 40-41), le DAT con il partner come fiduciario (legge 219/2017), la designazione come amministratore di sostegno (art. 408 c.c.). Sono atti brevi, spesso fatti insieme al contratto di convivenza.
Un esempio concretoCarla e Paolo convivono a Napoli da dodici anni, la casa è di Paolo, che ha una figlia da un precedente matrimonio. Senza atti, alla morte di Paolo la casa va alla figlia e Carla può restarci al massimo cinque anni. Con un testamento che lascia a Carla il diritto di abitazione (nei limiti della quota disponibile, che con un solo figlio è la metà) Carla ci vive tutta la vita, la figlia resta proprietaria e la comunione tra le due non nasce mai. Costo fiscale: 8% sul valore del diritto di abitazione, calcolato in base all’età di Carla.

Unione civile: come si costituisce e in cosa è uguale al matrimonio?

L’unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si costituisce con una dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e viene registrata nell’archivio dello stato civile (commi 1-3). Non è ammessa a chi è già sposato o unito civilmente, agli interdetti, tra parenti stretti (comma 4). Le parti possono scegliere un cognome comune (comma 10).

Gli effetti patrimoniali sono quelli del matrimonio: obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e di contribuzione (comma 11), comunione legale dei beni salvo diversa convenzione (comma 13), possibilità di costituire un fondo patrimoniale, impresa familiare. Sul piano successorio, alla parte dell’unione civile si applicano le norme sul coniuge: è erede legittimo, è legittimario, ha il diritto di abitazione sulla casa familiare (comma 21). Anche il Fisco la tratta come coniuge: franchigia di un milione di euro e aliquota del 4%, agevolazioni prima casa, detrazione degli interessi del mutuo. La regola generale è nel comma 20: le parole «coniuge» e «matrimonio» nelle leggi si intendono riferite anche all’unione civile, con l’eccezione delle norme sull’adozione.

Lo scioglimento è più rapido del divorzio: oltre ai casi di morte e ai motivi previsti per il divorzio, basta la dichiarazione di volontà anche di una sola parte davanti all’ufficiale di stato civile e, dopo tre mesi, la domanda di scioglimento (commi 22-24); non c’è la separazione. Per il notaio, gli atti sono gli stessi che per i coniugi: convenzioni patrimoniali, fondo patrimoniale, acquisti in comunione o con esclusione, trasferimenti in sede di scioglimento con le stesse esenzioni fiscali. Tutto ciò è approfondito nella guida a famiglia e patrimonio.

Quanto costa un contratto di convivenza e quali documenti servono?

AttoFormaImposte
Dichiarazione di convivenza all’anagrafeModulo del Comune, di persona o onlineGratuita
Contratto di convivenzaAtto pubblico o scrittura privata autenticata (notaio o avvocato); trasmissione al Comune entro 10 giorniRegistro fisso 200 € e bollo, se non contiene trasferimenti
Testamento pubblicoAtto del notaio con due testimoniRegistro fisso al momento della pubblicazione o dell’apertura
Designazione per la salute e i funerali (commi 40-41)Scrittura autografa o davanti a un testimoneNessuna
Designazione dell’amministratore di sostegno (art. 408 c.c.)Atto pubblico o scrittura autenticataRegistro fisso e bollo
DAT (legge 219/2017)Atto pubblico, scrittura autenticata o consegna in ComuneEsenti
Lascito o donazione al conviventeTestamento o atto di donazione con due testimoniImposta di successione o donazione 8% senza franchigia; ipotecaria 2% e catastale 1% sugli immobili (200 € fisse con la prima casa)

L’onorario del notaio per il contratto di convivenza dipende dalla complessità delle clausole ed è indicato nel preventivo scritto; spesso conviene fare nello stesso appuntamento contratto, designazioni e testamento. Per i lasciti, l’utilità Imposta di successione 2026 calcola l’8% e le imposte sugli immobili; per il valore dell’usufrutto o dell’abitazione, Usufrutto e nuda proprietà.

Documenti da portare

  • documenti d’identità e codici fiscali di entrambi; certificato di stato libero o estratto degli atti di matrimonio con annotazione del divorzio; certificato di residenza e stato di famiglia con la dichiarazione di convivenza;
  • per la casa: atto di provenienza, visure e planimetrie; contratto di locazione registrato, se in affitto;
  • estratti conto o documenti che provano i contributi di ciascuno, se si vogliono riconoscere crediti;
  • per il testamento: l’elenco dei beni e i nomi dei legittimari (figli, genitori) da rispettare.

Le coppie in cui uno dei due vive all’estero possono preparare tutto in una consulenza online e firmare in un solo appuntamento in Studio, oppure con procura.

Domande frequenti

Conviviamo da dieci anni senza registrazione: abbiamo diritti? +

Pochi e da provare in giudizio. La legge 76/2016 collega i diritti dei conviventi alla dichiarazione anagrafica (comma 37). Andare all’anagrafe del Comune e dichiarare la convivenza è gratuito e vale più di qualsiasi altro passo.

Il contratto di convivenza rende il partner erede? +

No. Regola solo i rapporti patrimoniali durante la convivenza (contributi, casa, comunione dei beni). Per lasciargli qualcosa alla morte serve un testamento, nei limiti della quota disponibile, e l’imposta di successione è dell’8% senza franchigia.

Il contratto di convivenza si può fare solo dal notaio? +

Per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alla legge e lo trasmettono al Comune entro dieci giorni. Il notaio è la scelta obbligata quando il contratto contiene trasferimenti immobiliari o si vuole l’atto pubblico.

Se il mio compagno muore, posso restare nella casa che è sua? +

Sì, per due anni o per la durata della convivenza fino a cinque anni; tre anni se con te vivono figli minori o disabili (comma 42). Poi la casa va agli eredi, salvo che lui ti abbia lasciato per testamento il diritto di abitazione o l’usufrutto.

Quanto paga di tasse il convivente che eredita una casa? +

L’8% sul valore catastale, senza franchigia, più il 2% di ipotecaria e l’1% di catastale (200 euro ciascuna se ha i requisiti prima casa). Il coniuge o la parte dell’unione civile, invece, non paga imposta di successione fino a un milione di euro.

Unione civile e matrimonio: per l’eredità c’è differenza? +

No. Alla parte dell’unione civile si applicano le norme sul coniuge: eredita per legge, ha diritto alla legittima e al diritto di abitazione sulla casa familiare, e paga l’imposta di successione con la franchigia di un milione di euro.

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Fonti consultate
  • Legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 1: commi 1-35 (unioni civili tra persone dello stesso sesso), commi 36-49 (convivenze di fatto), commi 50-64 (contratto di convivenza), comma 65 (alimenti)
  • Codice civile, artt. 230-ter (impresa familiare del convivente), 408 (designazione dell’amministratore di sostegno), 536 ss. (legittimari), 1920 (assicurazione sulla vita a favore di terzo)
  • D.P.R. 223/1989 (regolamento anagrafico), art. 4 (famiglia anagrafica); legge 219/2017, art. 4 (DAT)
  • D.lgs. 346/1990, artt. 2, 7, 12 e 56 come modificati dal d.lgs. 139/2024 (aliquote e franchigie dell’imposta di successione e donazione)
  • Legge 182/2025, art. 44 (riforma degli artt. 561 e 563 c.c.)
  • Consiglio Nazionale del Notariato, Guida per il cittadino «La convivenza: regole e tutele della vita insieme» e nota sulle unioni civili (2016); Fondazione Italiana del Notariato, «Unioni civili e contratti di convivenza: profili fiscali»

Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la consulenza sul caso concreto. Aliquote, franchigie e termini sono quelli in vigore alla data di aggiornamento indicata in alto.