È la domanda che molti genitori si portano dentro per anni senza riuscire a formularla: che cosa succederà a nostro figlio quando non ci saremo più? Lasciargli semplicemente un’eredità spesso non basta, e a volte peggiora le cose: un patrimonio intestato a una persona che non è in grado di amministrarlo può essere disperso, o finire per essere gestito da chi non ha alcun interesse alla sua qualità di vita.

La legge 112/2016, conosciuta come legge sul “Dopo di noi”, affronta proprio questo problema. Non inventa istituti nuovi: prende strumenti che il diritto già conosceva e li rende fiscalmente sostenibili, a condizione che siano usati davvero per l’assistenza della persona con disabilità grave.

A chi si applica

Le agevolazioni riguardano le persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, accertata dalle commissioni mediche competenti, quando la condizione non dipende dal naturale invecchiamento o da patologie legate alla senilità.

Attenzione a un punto che spesso genera equivoci: chi resta fuori da questa definizione — per esempio una persona anziana non autosufficiente — può comunque usare gli stessi strumenti giuridici. Semplicemente, non accede alle esenzioni fiscali previste dalla legge 112.

Gli strumenti: tre strade, un solo obiettivo

Il trust

Chi dispone (il disponente) separa determinati beni dal proprio patrimonio e li affida a un trustee, perché li amministri nell’interesse del beneficiario secondo un programma scritto. L’effetto più importante è la segregazione: quei beni non sono aggredibili dai creditori personali del disponente, né da quelli del trustee, né da quelli del beneficiario, non entrano nel regime patrimoniale del trustee e non cadono nella sua successione. Si può conferire qualunque cosa: immobili, denaro, investimenti finanziari, quote societarie, polizze.

È frequente la nomina di un guardiano, che vigila sull’operato del trustee: la legge, per l’accesso alle agevolazioni, chiede comunque che i ruoli siano individuati in modo chiaro e univoco.

Il vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.)

È una soluzione più semplice: su beni immobili o mobili registrati si imprime, con atto pubblico, un vincolo di destinazione a uno scopo meritevole — qui l’assistenza della persona con disabilità — che viene trascritto nei registri immobiliari e diventa opponibile ai terzi. Ha limiti che il trust non ha (non serve per il denaro e per gli strumenti finanziari, e ha una durata massima), ma per una famiglia il cui patrimonio è sostanzialmente la casa può essere la risposta più proporzionata.

I fondi speciali con contratto di affidamento fiduciario

Un patrimonio vincolato è affidato a un fiduciario sulla base di un contratto che descrive il programma assistenziale. È lo schema più usato quando il ruolo di gestore viene assunto da un ente — spesso una fondazione o un’associazione del Terzo Settore che opera nella beneficenza — anziché da un familiare.

Le agevolazioni fiscali (e le condizioni per ottenerle)

I beni conferiti in trust, gravati da vincolo di destinazione o destinati ai fondi speciali in favore di persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni. È un’esenzione importante, ma non automatica: la legge la subordina a condizioni molto precise, che devono ricorrere tutte insieme.

La legge premia anche chi contribuisce dall’esterno: le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust e fondi speciali sono deducibili entro il 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque entro 100.000 euro annui, mentre il premio delle polizze sul rischio morte finalizzate alla tutela di persone con disabilità grave è detraibile entro un limite elevato a 750 euro.

E l’amministratore di sostegno?

È un piano diverso ma complementare. Trust e vincoli riguardano il patrimonio; l’amministrazione di sostegno riguarda la persona e la sua capacità di compiere atti giuridici. Il giudice tutelare nomina un amministratore ritagliando su misura i poteri di rappresentanza o di assistenza, lasciando al beneficiario tutto ciò che è in grado di fare da solo. Nella pratica i due strumenti convivono spesso: l’amministratore di sostegno accompagna la persona nella vita quotidiana, il trust o il vincolo assicurano che le risorse ci siano e siano usate per lei.

Il consiglio più utile: non aspettare

Questi strumenti danno il meglio quando vengono costruiti mentre i genitori ci sono ancora: consentono una presa in carico progressiva, permettono di verificare se il trustee o il gestore scelto funziona davvero, e lasciano il tempo di correggere il tiro. Un atto fatto in emergenza, o un testamento scritto di fretta, ottiene molto meno.

La progettazione richiede tempo e va cucita sulla singola famiglia: patrimonio disponibile, presenza di altri figli e quote di legittima, rapporti con enti e servizi del territorio. In Studio ne parliamo senza fretta e con un preventivo scritto prima di qualsiasi impegno.

Puoi scaricare gratuitamente la guida ufficiale “Dopo di noi” e amministratore di sostegno dalla nostra sezione Guide per il Cittadino. Vedi anche la differenza tra successione e donazione e il ruolo degli enti del Terzo Settore.

Fonte normativa: legge 22 giugno 2016 n. 112; art. 2645-ter c.c.; legge 104/1992. Contenuti elaborati dallo Studio sulla base della guida del Consiglio Nazionale del Notariato.

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