📅 Pubblicato il 9 gennaio 2026🔄 Versione 1.0 · aggiornato il 12 settembre 2026⏱ Lettura: 9 minuti

Due appartamenti identici, stesso prezzo, stesso quartiere: su uno paghi 2.600 euro di imposte, sull’altro quasi 13.000. La differenza non sta nella casa ma in chi te la vende. Se il venditore è un privato l’atto sconta l’imposta di registro sul valore catastale; se è un’impresa che vende con IVA, l’imposta si calcola sul prezzo e le altre diventano fisse. In mezzo ci sono le vendite “esenti”, l’opzione per l’IVA, il reverse charge e una serie di trappole che vedo spesso nei preliminari firmati senza consultare il notaio. Qui trovi le regole in vigore oggi, con una tabella e un esempio.

In breve

  • Da privato (o da impresa in esenzione IVA): registro 9% o 2% prima casa sul valore catastale, più 50 + 50 euro.
  • Da impresa costruttrice entro 5 anni dalla fine lavori: IVA obbligatoria al 10% (4% prima casa, 22% per A/1, A/8, A/9) sul prezzo, più 200 + 200 + 200 euro fisse, bollo 230 e tasse ipotecarie 90.
  • Oltre i 5 anni la vendita è esente da IVA, salvo opzione dell’impresa in atto; con l’opzione e un acquirente soggetto passivo scatta il reverse charge.
  • Fabbricati strumentali (uffici, negozi, capannoni): IVA o esenzione, ma sempre registro fisso 200 euro e ipotecaria 3% + catastale 1% sul prezzo.
  • Con l’IVA non esiste il prezzo-valore: si paga sul prezzo, e il credito d’imposta prima casa non si scala in atto.

La regola base: IVA e registro non si sommano

Fa parte del percorso: Comprare e vendere casa a Napoli: la guida del notaio

Il principio si chiama alternatività (art. 40 del d.P.R. 131/1986, oggi art. 44 del Testo unico d.lgs. 123/2025): se una cessione è soggetta a IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa e non proporzionale. Attenzione però a una sfumatura decisiva. Per le abitazioni, la vendita esente da IVA (art. 10, n. 8-bis, d.P.R. 633/1972) è trattata come se l’IVA non ci fosse: si torna al registro proporzionale del 9% o del 2%. Per i fabbricati strumentali, invece, anche la vendita esente resta “nel mondo IVA”: registro fisso, ma ipotecaria al 3% e catastale all’1%.

Chi vende decide il regime

Venditore e immobileIVARegistroIpotecaria + catastale
Privato, abitazioneno9% (2% prima casa) sul valore catastale50 + 50 euro
Impresa costruttrice o ristrutturatrice, abitazione, entro 5 anni dalla fine lavoriobbligatoria: 10%, 4% prima casa, 22% lusso200 euro200 + 200 euro
Stessa impresa, oltre 5 anni, con opzione IVA in atto10% / 4% / 22% (reverse charge se compra un soggetto IVA)200 euro200 + 200 euro
Impresa, abitazione, oltre 5 anni senza opzione, o impresa non costruttriceesente9% (2% prima casa) sul valore catastale50 + 50 euro
Impresa costruttrice, fabbricato strumentale, entro 5 anniobbligatoria 22%200 euro3% + 1% sul prezzo
Impresa, fabbricato strumentale, oltre 5 anni o non costruttriceesente, salvo opzione (22%, reverse charge)200 euro3% + 1% sul prezzo
Privato, fabbricato strumentale o terrenono9% sul prezzo (15% terreni agricoli)50 + 50 euro

Negli atti soggetti a IVA (imponibili o esenti per gli strumentali) si aggiungono sempre 230 euro di bollo e 90 euro di tasse ipotecarie, che negli atti a registro proporzionale sono assorbiti. “Impresa costruttrice” è anche quella che ha eseguito, anche tramite appalto, un restauro, un risanamento conservativo o una ristrutturazione edilizia; i cinque anni si contano dalla data di ultimazione dei lavori, non dall’acquisto.

Schema decisionale: se vende un privato si applica l’imposta di registro sul valore catastale; se vende un’impresa costruttrice entro cinque anni si applica l’IVA sul prezzo; oltre i cinque anni o se l’impresa non è costruttrice la vendita è esente salvo opzione, e torna il registro proporzionale per le abitazioni Chi vende la casa? Il percorso delle imposte Chi vende? Un privato Un’impresa REGISTRO sul valore catastale 9% o 2% prima casa + 50 + 50 euro Costruttrice ed entro 5 anni dai lavori? sì (o opzione in atto) no IVA sul prezzo 10%, 4% prima casa, 22% lusso + 600 euro fisse + 230 + 90 Esente IVA torna il registro 9% o 2% + 50 + 50 Schema per le abitazioni. Fonte: art. 10, n. 8-bis, d.P.R. 633/1972; art. 40 d.P.R. 131/1986 (art. 44 d.lgs. 123/2025).

Il reverse charge negli immobili

Quando l’impresa venditrice opta per l’IVA in una vendita che sarebbe esente (abitazione oltre i cinque anni, oppure fabbricato strumentale) e l’acquirente è a sua volta un soggetto passivo IVA, l’imposta non viene addebitata in fattura: la applica l’acquirente con l’inversione contabile (art. 17, comma 6, lettera a-bis, d.P.R. 633/1972). In pratica il compratore riceve una fattura senza IVA, la integra con l’aliquota dovuta e la registra sia a debito sia a credito. Non c’è esborso finanziario, ma servono attenzione contabile e un’opzione scritta nell’atto: se manca, la vendita è esente e il compratore imprenditore perde la detrazione. Se l’acquirente è un privato, l’opzione è possibile ma il reverse charge no: l’IVA si paga al venditore.

Le trappole più frequenti

Un esempio concreto

Anna e Luca scelgono tra due bilocali a Bagnoli, entrambi a 300.000 euro, entrambi prima casa. Il primo è nuovo, venduto dal costruttore che ha finito i lavori due anni fa: IVA al 4%, cioè 12.000 euro, più 600 euro di imposte fisse, 230 di bollo e 90 di tasse ipotecarie: 12.920 euro. Il secondo lo vende un privato; rendita catastale 1.100 euro, valore catastale 1.100 x 115,5 = 127.050 euro, registro al 2% = 2.541 euro più 100 euro: 2.641 euro. Se fosse una seconda casa, il divario resterebbe: 30.000 euro di IVA al 10% contro 1.100 x 126 x 9% = 12.474 euro di registro. La casa nuova può valere la differenza (garanzie, efficienza energetica, niente ristrutturazione), ma va messa in conto prima di firmare il preliminare.

Cosa è cambiato dal 2024

Le aliquote IVA e di registro sono le stesse del 2024. Dal 1° gennaio 2025 la tabella delle tasse ipotecarie è stata riscritta dal d.lgs. 139/2024 (l’importo complessivo di 90 euro per trascrizione e voltura è confermato), ed è scaduto il bonus under 36 che restituiva l’IVA ai giovani sotto forma di credito d’imposta. Dal 1° gennaio 2026 l’alternatività IVA-registro è disciplinata dall’art. 44 del Testo unico d.lgs. 123/2025, con le tariffe negli allegati; nessuna modifica di sostanza. Per i termini tecnici (esenzione, opzione, reverse charge) consulta il glossario; la sintesi dei bonus è nel vademecum bonus fiscali casa 2026.

Domande frequenti

Come faccio a sapere se pagherò IVA o registro? +

Chiedi al venditore se è un’impresa, se ha costruito o ristrutturato l’immobile e quando ha finito i lavori. Da questi tre dati il notaio individua il regime prima del preliminare, quando è ancora possibile negoziare il prezzo tenendo conto delle imposte.

Con l’IVA posso usare il prezzo-valore? +

No. Il prezzo-valore vale solo per gli atti soggetti a imposta di registro proporzionale. Con l’IVA la base è sempre il prezzo dichiarato.

Che cos’è l’opzione per l’IVA e chi la decide? +

È la scelta, scritta nell’atto dal venditore impresa, di assoggettare a IVA una vendita che sarebbe esente. Serve all’impresa per non perdere la detrazione sui costi; per l’acquirente privato significa pagare l’IVA sul prezzo invece del registro sul catastale, quindi va concordata prima.

Compro un ufficio da una società: quanto pago oltre all’IVA? +

Registro fisso di 200 euro, ipotecaria del 3% e catastale dell’1% sul prezzo, più bollo e tasse ipotecarie. Le proporzionali del 3% e 1% si pagano anche se la vendita è esente da IVA. Se sei un soggetto IVA e il venditore opta, l’IVA la applichi tu con il reverse charge.

Fonti

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