Chi ha dovuto vendere un immobile di cui era comproprietario un figlio minore, o accettare un’eredità devoluta a una persona sotto amministrazione di sostegno, conosce il problema: prima dell’atto serve l’autorizzazione del giudice tutelare, e tra ricorso, fissazione, parere e decreto possono passare mesi. Nel frattempo il compratore si stanca, la banca ritira la delibera di mutuo, l’affare salta.
Dal 28 febbraio 2023, per effetto dell’art. 21 del D.Lgs. 149/2022 (la cosiddetta riforma Cartabia), esiste una seconda strada: la stessa autorizzazione può essere rilasciata direttamente dal notaio che riceverà l’atto. È un sistema “a doppio binario”: il canale giudiziale resta pienamente percorribile, ma le parti possono scegliere.
Che cos’è la volontaria giurisdizione
Non ha nulla a che vedere con le cause. È l’attività di controllo che l’ordinamento prevede quando un atto importante riguarda una persona che non ha piena capacità di agire: un minore, un interdetto, un inabilitato, un beneficiario di amministrazione di sostegno. In questi casi la volontà del rappresentante legale non basta da sola: serve un provvedimento che rimuova il limite e verifichi che l’operazione sia davvero nell’interesse della persona tutelata.
Quando si può chiedere l’autorizzazione al notaio
La legge indica due criteri, alternativi tra loro.
- Criterio soggettivo: l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata vede intervenire un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno.
- Criterio oggettivo: l’atto ha per oggetto beni ereditari — per esempio atti dell’erede che ha accettato con beneficio d’inventario, atti conservativi del chiamato, atti dell’esecutore testamentario o del curatore dell’eredità giacente.
I casi pratici sono molti: vendere o acquistare un immobile, accettare una donazione o un’eredità, dividere beni in comunione, cancellare un’ipoteca, intervenire in un mutuo come terzo datore d’ipoteca.
Il requisito chiave: dev’essere il notaio rogante
L’autorizzazione può essere rilasciata solo dal notaio che stipulerà l’atto, e vale solo per quell’atto. Se dopo l’autorizzazione le parti decidono di cambiare notaio, occorre una nuova autorizzazione: quella già ottenuta non è trasferibile.
In compenso cade un vincolo che nel percorso giudiziale pesa molto: la competenza territoriale. Il giudice tutelare è individuato in base alla residenza della persona incapace o al luogo di apertura della successione; il notaio no. Se due persone fragili residenti in regioni diverse devono intervenire nello stesso atto, davanti al giudice servirebbero due ricorsi a due tribunali diversi; il notaio rogante può rilasciare entrambe le autorizzazioni. Resta ferma, ovviamente, la regola che il notaio stipula l’atto nella regione in cui ha sede.
Come funziona, in concreto
- Le parti legittimate (il genitore, il tutore, il curatore, l’amministratore di sostegno) presentano al notaio una richiesta scritta.
- Il notaio svolge l’istruttoria: acquisisce informazioni, documenti e, dove serve, il parere di consulenti tecnici, per valutare l’utilità dell’operazione per la persona tutelata. È la stessa valutazione che farebbe il giudice.
- Se l’esito è positivo, rilascia l’autorizzazione e la comunica alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente e al pubblico ministero. Di tutte queste formalità si fa carico lui.
- Contro l’autorizzazione (o contro il diniego, o contro un accoglimento parziale) si può proporre reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione.
- In assenza di reclami l’autorizzazione diventa efficace decorsi venti giorni dall’ultima comunicazione. Da quel momento si può stipulare.
Il giudice tutelare conserva comunque il potere di modificare o revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento, su istanza delle parti o del pubblico ministero. Restano però salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi prima della revoca: chi ha comprato facendo affidamento sull’autorizzazione non viene pregiudicato.
Vendere e poi reinvestire: si può fare con una sola autorizzazione
Capita spesso di voler vendere l’immobile della persona tutelata per comprarne un altro più adatto — per esempio senza barriere architettoniche. Una sola autorizzazione può coprire entrambe le operazioni, a due condizioni: che l’immobile da acquistare sia già individuato nella richiesta, e che anche il nuovo acquisto sia ricevuto dallo stesso notaio. Altrimenti servono due autorizzazioni distinte.
Che cosa resta al giudice
La competenza notarile è ampia ma non generale. Restano riservate in via esclusiva all’autorità giudiziaria le autorizzazioni per promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri un giudizio e per la continuazione dell’impresa commerciale (compresa l’assunzione di partecipazioni in società di persone con responsabilità illimitata). In questi casi si torna al ricorso davanti al giudice.
Perché conviene saperlo
Molte famiglie arrivano in Studio convinte che l’operazione sia impossibile da chiudere nei tempi del compromesso. Spesso non è così: se il caso rientra nei presupposti, l’autorizzazione notarile accorcia sensibilmente i tempi e concentra tutto in un unico interlocutore, con le stesse valutazioni di merito che farebbe il tribunale. Se invece il caso è tra quelli riservati al giudice, è meglio saperlo subito e impostare il preliminare con termini realistici.
Raccontaci la situazione: ti diciamo quale dei due binari è percorribile e quanto tempo serve davvero. Puoi anche scaricare la guida ufficiale del Notariato Volontaria giurisdizione dalla nostra sezione Guide per il Cittadino, e leggere l’articolo sugli strumenti del “Dopo di noi”.
Fonte normativa: art. 21 D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, in vigore dal 28 febbraio 2023. Contenuti elaborati dallo Studio sulla base della guida del Consiglio Nazionale del Notariato.