Qui trovi in una pagina sola le ventisei letture brevi dello Studio: le domande che ci fanno più spesso, con la risposta in poche righe, in italiano semplice e senza latino.
Servono a chi sta per comprare o vendere casa, fare un testamento, donare, aprire o passare un’azienda, e vuole capire prima di firmare. Sono spiegazioni generali e non un parere sul singolo caso: per quello bisogna leggere i documenti.
La riforma delle donazioni (L. 182/2025): la casa donata non fa più paura a nessuno
Casa e ImmobiliL’ordinamento giuridico ha recepito le istanze di riforma promosse dal Consiglio Nazionale del Notariato (perfezionate con la novella legislativa della Legge 182/2025 che ha riformato gli artt. 561 e 563 del Codice Civile), risolvendo la storica problematica concernente la circolazione dei beni immobili di provenienza donativa. Per effetto della nuova disciplina, l’azione di riduzione non pregiudica più i terzi acquirenti o le banche mutuanti: il diritto del legittimario leso si converte in un semplice credito pecuniario nei confronti del donatario. La donazione torna così a essere uno strumento di pianificazione patrimoniale sicuro e trasparente, che garantisce la piena commerciabilità degli immobili e l’accesso al credito ipotecario — un sollievo per chi, fino a ieri, esitava a comprare o vendere una casa “di provenienza donativa”.
Comprare casa con una sanatoria edilizia: quella veranda si può sistemare
Casa e ImmobiliCapita più spesso di quanto si pensi: la casa dei sogni ha una veranda chiusa “a modo suo” o una tramezza spostata rispetto al progetto originale. Prima di firmare qualsiasi atto, questi immobili richiedono una verifica rigorosa delle normative di sanatoria straordinaria. I contributi interpretativi del Consiglio Nazionale del Notariato offrono un quadro sistematico puntuale sull’applicazione e sui limiti stabiliti dalla Legge 47/1985 (Primo Condono), dalla Legge 724/1994 (Secondo Condono) e dalla Legge 326/2003 (Terzo Condono). La sanabilità delle opere non prescinde mai da rigorosi requisiti temporali e tipologici, né dai pareri preventivi delle autorità amministrative preposte alla tutela del territorio, specialmente in presenza di vincoli paesaggistici. Con la verifica giusta fatta prima e non dopo, una casa con qualche irregolarità in più può diventare comunque un ottimo acquisto.
Trust e protezione del patrimonio: due modi per dormire sonni tranquilli
Trust e PatrimonioIl trust, riconosciuto in Italia grazie alla Convenzione dell’Aja ratificata con la Legge 364/1989, permette di affidare beni a un soggetto (trustee) che li amministra nell’interesse di uno o più beneficiari: i beni conferiti diventano un patrimonio separato, sottratto ai creditori estranei allo scopo del trust. In alternativa, il vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.) offre una via tutta italiana, senza bisogno di una legge straniera di riferimento: destina beni immobili o mobili registrati a uno scopo meritevole di tutela, rendendoli impignorabili per debiti estranei. Non esiste uno strumento “migliore” in assoluto — dipende dagli obiettivi concreti, dalla tutela di un familiare fragile alla protezione da rischi d’impresa — ed è compito del notaio aiutarti a scegliere quello giusto per la tua situazione.
Passaggio generazionale: come lasciare l’azienda senza litigi a Natale
Impresa e SocietàIntrodotto nel 2006 con la Legge n. 55 (artt. 768-bis e seguenti del Codice Civile), il patto di famiglia consente all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda o le partecipazioni sociali a uno o più discendenti, individuando sin da subito chi è più adatto a proseguirne la gestione. È una deroga al generale divieto dei patti successori: quanto ricevuto dai discendenti assegnatari, una volta liquidati gli altri legittimari, non è più soggetto né a collazione né ad azione di riduzione al momento della successione. Un modo, insomma, per evitare che il futuro dell’azienda di famiglia si giochi in tribunale invece che al tavolo di famiglia.
Operazioni societarie: costituire, trasformare e trasferire senza impazzire
Impresa e SocietàLa SRL resta lo strumento d’elezione per chi avvia un’attività d’impresa, grazie alla limitazione della responsabilità patrimoniale dei soci. La moderna autonomia statutaria permette di modellare l’atto costitutivo sulle esigenze reali dei soci, con clausole di gradimento, prelazione e meccanismi per risolvere eventuali blocchi decisionali. Ma la vita di un’impresa non si esaurisce alla costituzione: trasformazioni, fusioni, cessioni d’azienda e trasferimenti di quote richiedono la stessa cura, perché ogni passaggio incide su diritti amministrativi e patrimoniali di tutti i soci coinvolti. L’intervento del notaio nella redazione e autenticazione di questi atti assicura la certezza dei traffici giuridici societari, oggi e quando l’azienda cambierà ancora forma.
Conformità urbanistica: perché una casa “a posto sulla carta” non basta sempre
Casa e ImmobiliConformità catastale e conformità urbanistica non sono la stessa cosa, anche se spesso si confondono. La prima riguarda la corrispondenza tra l’immobile reale e le planimetrie depositate in Catasto; la seconda — detta anche regolarità urbanistica — riguarda la corrispondenza tra l’immobile e i titoli abilitativi (permesso di costruire, concessione edilizia, SCIA) che ne hanno autorizzato la realizzazione, nel rispetto delle tolleranze costruttive previste dalla legge. L’art. 46 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) impone di indicare in atto gli estremi di questi titoli, a pena di nullità del contratto: senza quella dichiarazione, l’immobile è considerato “totalmente abusivo” e quindi incommerciabile, salvo per gli edifici costruiti prima del 1° settembre 1967, sempre commerciabili con una semplice dichiarazione sostitutiva. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che l’atto resta valido se la dichiarazione sui titoli edilizi è veritiera, anche quando l’immobile presenti in concreto qualche difformità rispetto a quei titoli: la nullità colpisce l’assenza della dichiarazione, non la difformità in sé, che però resta comunque un fattore di responsabilità per il venditore. Un motivo in più per far verificare la situazione urbanistica di una casa prima di firmare qualunque preliminare.
Quanto costa davvero un atto notarile: cosa c’è dentro la parcella
Casa e ImmobiliQuando si parla di “costo del notaio”, si tende a immaginare un unico numero — ma la parcella è in realtà la somma di voci molto diverse tra loro, e la maggior parte non finisce nelle tasche del notaio. Ci sono le imposte (di registro, ipotecaria, catastale, e in certi casi l’IVA), che il notaio riscuote per conto dello Stato al momento della firma e verrebbero dovute comunque, anche senza il suo intervento. Ci sono le spese anticipate, cioè i costi reali sostenuti per svolgere i controlli preliminari: visure ipotecarie e catastali, certificati, accesso ai pubblici registri. Solo l’ultima voce, l’onorario, remunera davvero il lavoro del notaio — la consulenza, lo studio della documentazione, la stesura e l’autenticazione dell’atto — ed è libero: le tariffe notarili fisse e minime sono state abrogate dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223, art. 2 (conv. L. 248/2006) e le tariffe professionali dal D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 9 (conv. L. 27/2012). I parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima e tengono conto del valore e della complessità della pratica; resta ferma la disciplina dell’equo compenso (L. 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Per questo un preventivo serio non può ridursi a un numero buttato lì al telefono: va costruito voce per voce, per sapere davvero cosa si sta pagando e perché.
Mutuo fondiario prima casa: come funziona la tassazione agevolata
Casa e ImmobiliIl mutuo fondiario è la forma più diffusa di finanziamento bancario per l’acquisto della casa: è garantito da un’ipoteca di primo grado sull’immobile, e la garanzia si “consolida” — cioè diventa definitivamente sicura anche in caso di fallimento della banca o del mutuatario — dopo soli dieci giorni dall’iscrizione, molto prima rispetto a un’ipoteca ordinaria. Sul piano fiscale, i mutui di durata superiore a 18 mesi possono beneficiare di un’imposta sostitutiva che rimpiazza le ordinarie imposte di registro, di bollo e ipotecaria: se il finanziamento è destinato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione della “prima casa”, l’aliquota è dello 0,25% sull’importo erogato; per la seconda casa sale al 2%. È la banca a versare questa imposta e a girarla in genere al cliente all’interno delle rate. Attenzione però: l’agevolazione non è automatica dal 2013 in poi, va espressamente indicata nel contratto di mutuo — un dettaglio che vale la pena controllare prima di firmare.
Tassazione di compravendite, donazioni e atti societari: una bussola veloce
Impresa e SocietàOgni categoria di atto ha una propria logica fiscale, ed è facile perdersi. La guida di riferimento resta la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013, che per prima ha sistematizzato in modo organico l’applicazione dell’imposta di registro agli atti notarili. Nella compravendita immobiliare, l’imposta di registro va dal 2% (prima casa) al 9% (seconda casa) del valore catastale, con le imposte ipotecaria e catastale fisse a 50 euro ciascuna se si acquista da un privato (200 euro ciascuna dal 2014 in altri casi); se il venditore è un’impresa costruttrice, l’IVA può sostituire in parte l’imposta di registro. Nella donazione, il quadro cambia radicalmente in base a chi riceve: coniuge e discendenti godono di una franchigia elevata sull’imposta di successione e donazione, e dal 2025 le donazioni di aziende e di quote societarie possono essere addirittura esenti, a patto che i beneficiari proseguano l’attività o mantengano il controllo per almeno cinque anni. Negli atti societari, invece, si applicano perlopiù imposte fisse (di registro, di bollo) sulla costituzione o modifica di una società, salvo i conferimenti di beni che possono generare imposte proporzionali distinte. Tre logiche diverse, un solo consiglio valido per tutte: farsi fare i conti prima di firmare, non dopo.
Imposta di registro: come funziona e perché a volte “salta” per via dell’IVA
TassazioneL’imposta di registro è la tassa che colpisce gli atti da registrare presso l’Agenzia delle Entrate, e la guida di riferimento resta la Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, che ne ha sistematizzato l’applicazione agli atti notarili. Può essere proporzionale (una percentuale sul valore, come nelle compravendite) oppure fissa (un importo predeterminato, oggi 200 euro, tipico degli atti societari e di molti atti non a contenuto patrimoniale). Il principio cardine da tenere a mente è quello di alternatività IVA/registro (art. 40 del Testo Unico): quando un’operazione è soggetta a IVA — perché il venditore è un’impresa che agisce nell’esercizio dell’attività — l’imposta di registro si applica di regola in misura fissa, per evitare una doppia imposizione sullo stesso trasferimento. Non è quindi vero che “il registro si paga sempre”: dipende da chi vende e a che titolo. Un altro concetto utile è l’enunciazione: se in un atto si fa riferimento a un altro atto non registrato tra le stesse parti, anche quest’ultimo può essere assoggettato a imposta. Sono meccanismi tecnici che incidono in modo concreto sul conto finale, ed è proprio il notaio a liquidarli e versarli per conto dello Stato al momento della registrazione.
Tassazione dei trasferimenti immobiliari: prima casa, prezzo-valore e valutazione catastale
TassazioneNell’acquisto di un fabbricato tra privati l’imposta di registro è del 9%, che scende al 2% quando ricorrono i requisiti dell’agevolazione “prima casa” (immobile non di lusso, residenza nel Comune o impegno a trasferirla entro 18 mesi, assenza di altra prima casa agevolata); le imposte ipotecaria e catastale sono in questi casi fisse a 50 euro ciascuna. Il grande vantaggio per gli acquirenti privati è il sistema del prezzo-valore (introdotto dalla legge 266/2005): per le abitazioni e relative pertinenze acquistate da persone fisiche, su richiesta resa in atto, l’imposta si calcola non sul prezzo pattuito ma sul valore catastale (rendita rivalutata moltiplicata per i coefficienti di legge), quasi sempre più basso del prezzo reale di mercato. È una tutela importante, che riduce sia l’imposta sia il rischio di accertamento, e che la Circolare 18/E illustra in dettaglio insieme alla sua applicazione alle pertinenze. Quando invece a vendere è un’impresa costruttrice entro cinque anni dall’ultimazione, l’operazione sconta l’IVA (4% prima casa, 10% o 22% negli altri casi) e il registro torna in misura fissa. Capire in anticipo in quale scenario ci si trova è ciò che permette di sapere davvero quanto costerà l’atto.
Tassazione di atti societari, successioni e donazioni: le regole essenziali
TassazioneGli atti societari seguono una logica diversa da quella immobiliare. Costituzione di società, modifiche statutarie, trasformazioni, fusioni e scissioni scontano di norma l’imposta di registro in misura fissa (200 euro), come chiarito dalla Circolare 18/E; i conferimenti di beni possono però generare imposte proporzionali distinte a seconda di ciò che viene conferito (denaro e beni mobili in misura fissa, immobili con le aliquote immobiliari). Anche la cessione di quote di S.r.l. e di partecipazioni sconta oggi l’imposta fissa. Sul fronte delle successioni e donazioni l’imposta si applica con aliquote e franchigie legate al grado di parentela: 4% con franchigia di 1.000.000 di euro per coniuge e figli, 6% (franchigia 100.000 euro) per fratelli e sorelle, 6% senza franchigia per gli altri parenti fino al quarto grado, 8% per gli estranei; le imposte ipotecaria e catastale sugli immobili caduti in successione o donati sono il 2% e l’1%. Dal 2025, inoltre, il trasferimento di aziende e partecipazioni di controllo a coniuge o discendenti può essere esente, se l’attività o il controllo proseguono per almeno cinque anni. Tre famiglie di atti, tre regimi distinti: ragionare per categoria — come fa la Circolare — è il modo più semplice per non sbagliare i conti.
Donare l’azienda ai figli: quando si può fare senza pagare imposte
Impresa e SocietàDal 1° gennaio 2025, con la riforma dell’art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990 (operata dal D.Lgs. 139/2024), donare l’azienda o un suo ramo a favore del coniuge o dei discendenti può avvenire in esenzione totale dall’imposta di successione e donazione. La condizione è semplice ma vincolante: chi riceve l’azienda deve proseguire l’attività d’impresa per almeno cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo un’apposita dichiarazione di impegno in tal senso. Decorso quel quinquennio senza interruzioni, il beneficio resta acquisito in modo definitivo. Uno strumento pensato apposta per chi vuole passare il timone dell’azienda di famiglia senza che il fisco si porti via una fetta del lavoro di una vita.
Donare le quote della tua società: come funziona e quando conviene
Impresa e SocietàLa stessa esenzione vale anche per chi vuole donare quote di SRL o azioni di SpA a coniuge o discendenti: niente imposta di successione e donazione, a patto che i beneficiari mantengano il controllo della società per almeno cinque anni dalla donazione. Per le quote di società di persone, o quelle che non attribuiscono il controllo, basta invece mantenerne la titolarità per lo stesso periodo. Trattandosi di un trasferimento che incide sugli assetti societari, l’atto pubblico davanti al notaio non è solo la forma più sicura per la pubblicità della donazione: è anche il momento in cui si verificano correttamente i requisiti per l’esenzione, evitando brutte sorprese in un controllo successivo dell’Agenzia delle Entrate.
Vincolo di destinazione: la via italiana per proteggere un bene
Trust e PatrimonioL’art. 2645-ter del Codice Civile permette di destinare un immobile o un bene mobile registrato a uno scopo meritevole di tutela — tipicamente la cura di un familiare fragile — rendendolo impignorabile per debiti estranei a quello scopo. A differenza del trust, non serve una legge straniera di riferimento né la partecipazione di due soggetti distinti: tutto resta disciplinato dal diritto italiano, il che semplifica non poco la gestione di eventuali contestazioni. Il vincolo non può durare più di novant’anni o della vita del beneficiario, e va sempre stipulato per atto pubblico davanti al notaio, che verifica la meritevolezza dello scopo prima di procedere alla trascrizione.
Cessione di cubatura: vendere i metri cubi che non userai mai
Casa e ImmobiliNon tutti sanno che la capacità edificatoria di un terreno può essere trasferita a un fondo vicino, anche senza cedere la proprietà del terreno stesso: è la cosiddetta cessione di cubatura, oggi disciplinata dall’art. 2643 n. 2-bis del Codice Civile. Il proprietario del fondo “cedente” accetta una riduzione permanente della propria capacità edificatoria, mentre quella volumetria si trasferisce stabilmente al fondo “ricevente”, che potrà così costruire di più. Perché l’operazione sia opponibile ai terzi ed entri nei registri immobiliari, l’accordo deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e successivamente trascritto — un passaggio tecnico che richiede di verificare con attenzione la destinazione urbanistica di entrambi i fondi coinvolti.
Testamento pubblico, olografo o segreto: quale scegliere
Famiglia e SuccessioniLa legge riconosce tre forme di testamento. Il testamento olografo è scritto, datato e firmato interamente di proprio pugno: non costa nulla ed è immediato, ma rischia smarrimento, distruzione o contestazioni sull’autenticità. Il testamento pubblico è invece ricevuto dal notaio, che raccoglie oralmente la volontà del testatore alla presenza di due testimoni e la mette per iscritto: costa qualcosa in più, ma è il più difficile da contestare e resta conservato in modo sicuro, al riparo da smarrimenti. Il testamento segreto sta nel mezzo: il testatore lo scrive (anche al computer, a differenza dell’olografo) e lo consegna al notaio in busta sigillata, alla presenza di due testimoni — il contenuto resta riservato, ma la sua esistenza e la data vengono formalizzate. Non esiste una forma “giusta” in assoluto: dipende da quanto il tuo patrimonio è articolato e da quanto vuoi essere al riparo da future contestazioni tra eredi.
Erede o legatario: non è la stessa cosa (e la differenza si sente)
Famiglia e successioniNel linguaggio di tutti i giorni “erede” e “legatario” si usano come sinonimi. Per il codice civile no, e la differenza pesa. L’erede subentra nell’intero patrimonio del defunto o in una quota di esso (la metà, un terzo…): riceve i beni, ma anche i debiti, in proporzione alla sua quota. Per questo l’eredità va accettata, anche tacitamente, e chi teme sorprese può accettarla con beneficio d’inventario, così da rispondere dei debiti solo con quello che ha ricevuto. Il legatario, invece, riceve uno o più beni determinati — quella casa, quel conto, quel quadro — senza diventare successore universale: il legato si acquista senza bisogno di accettazione (si può solo rinunciare) e il legatario, di regola, non risponde dei debiti ereditari. Un esempio: Anna lascia per testamento “la casa al mare a mio nipote Luca” e nomina eredi i due figli. Luca è legatario: prende la casa e basta; i figli sono eredi e si dividono tutto il resto, mutui compresi. Quando si scrive un testamento, scegliere le parole giuste evita liti che durano anni: per questo lo si fa in Studio, con calma, e non sul retro di una busta.
Testamento pubblico ed eredità: cosa cambia se non lasci disposizioni
Famiglia e SuccessioniChi muore senza aver fatto testamento apre la cosiddetta successione legittima: è la legge stessa, agli artt. 565 e seguenti del Codice Civile, a stabilire chi eredita e in quale proporzione — coniuge, figli, e in loro assenza altri parenti fino al sesto grado, secondo un ordine rigido che non lascia spazio a preferenze personali. Il testamento pubblico, al contrario, apre la successione testamentaria: permette di scegliere liberamente a chi destinare i propri beni, favorire una persona rispetto a un’altra, inserire condizioni o lasciti a soggetti esterni alla famiglia (un ente, un amico, un’associazione). C’è però un limite invalicabile in entrambi i casi: la quota di legittima, la parte di patrimonio riservata per legge a coniuge, figli e — in mancanza di figli — genitori, che nessun testamento può cancellare. Redigere un testamento pubblico non significa quindi “fare tutto quello che si vuole”, ma pianificare con chiarezza all’interno di questi confini, evitando che sia poi un tribunale a decidere al posto tuo.
Credito d’imposta prima casa: come recuperare le tasse se riacquisti
Casa e ImmobiliPrevisto dall’art. 7 della Legge 448/1998, questo credito d’imposta è pensato per chi vende una casa acquistata con le agevolazioni “prima casa” e, entro un anno, ne riacquista un’altra usufruendo di nuovo di quelle agevolazioni: in questo caso ha diritto a recuperare l’imposta pagata sul primo acquisto, fino a concorrenza di quanto dovuto sul nuovo. Se ad esempio erano stati versati 5.000 euro di imposta di registro sul primo acquisto e sul riacquisto ne sono dovuti 3.000, il credito copre interamente il nuovo importo. Il credito ha carattere personale — non passa al coniuge né agli eredi — e non spetta a chi ha venduto un immobile acquistato senza le agevolazioni prima casa, o ricevuto per successione o donazione. Un vantaggio spesso dimenticato proprio perché va dichiarato espressamente nell’atto di riacquisto: se il notaio non ne è informato per tempo, si rischia di perdere un beneficio già maturato.
Plusvalenza sulla vendita di un immobile: quando si paga e quando no
Casa e ImmobiliVendere un immobile a un prezzo più alto di quanto pagato non genera automaticamente una tassa da pagare. La regola cardine, fissata dall’art. 67 del TUIR, è quella dei cinque anni: se tra l’acquisto (o la costruzione) e la vendita sono passati più di cinque anni, la plusvalenza non è tassata. Se sono meno di cinque, invece, la differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto — comprensivo di imposte pagate e spese notarili — va tassata, o con l’IRPEF ordinaria in dichiarazione dei redditi, oppure con un’imposta sostitutiva del 26% che il notaio stesso calcola e versa direttamente al rogito, su richiesta del venditore. Restano sempre esenti gli immobili ricevuti per successione, e quelli usati come abitazione principale dal venditore o da un suo familiare per la maggior parte del periodo di possesso. Attenzione a un cambiamento recente: per gli immobili ricevuti in donazione, dal 2024 i cinque anni si contano dalla data di acquisto del donante, non da quella della donazione — una modifica pensata proprio per chiudere una scappatoia molto usata in passato.
Affitti brevi e B&B in condominio: cosa può vietare (davvero) il regolamento
Casa e ImmobiliÈ un dubbio sempre più frequente tra chi vuole affittare su piattaforme come Airbnb: il condominio può impedirlo? Dipende tutto dal tipo di regolamento. Un regolamento assembleare, approvato a maggioranza durante una normale riunione di condominio, non può limitare l’uso della proprietà privata di nessuno: un eventuale divieto di affitti brevi inserito così sarebbe impugnabile e probabilmente annullato. Le cose cambiano con il regolamento contrattuale: quello predisposto dal costruttore all’origine, oppure approvato successivamente all’unanimità da tutti i condomini, può legittimamente vietare o limitare gli affitti brevi e le attività ricettive, perché in questo caso i proprietari hanno accettato consapevolmente quella restrizione. Anche una maggiorazione delle spese condominiali per chi fa affitti brevi è ammessa, ma solo se prevista dal regolamento contrattuale, non decisa a maggioranza dall’oggi al domani. Prima di avviare un B&B o mettere un appartamento su una piattaforma di locazioni brevi, vale sempre la pena far leggere il proprio regolamento condominiale a un notaio: una clausola scritta male, da una parte o dall’altra, genera contenziosi che durano anni.
Cessione o affitto d’azienda: due strade diverse per lo stesso obiettivo
Impresa e SocietàChi vuole passare la mano su un’attività commerciale ha davanti due strumenti spesso confusi tra loro. La cessione d’azienda è un trasferimento definitivo: il venditore esce completamente dal quadro, incassa il prezzo pattuito e non ha più alcun legame con l’attività, salvo l’obbligo di non concorrenza previsto dalla legge per un periodo limitato. L’affitto d’azienda è invece temporaneo: il proprietario resta tale, l’affittuario gestisce l’attività e paga un canone periodico, ma alla scadenza del contratto l’azienda torna nella disponibilità del proprietario, con l’obbligo per l’affittuario di restituirla in condizioni analoghe a come l’ha ricevuta. È una soluzione frequente per chi vuole “testare” la gestione prima di acquistarla definitivamente, o per chi non è ancora pronto a vendere ma non può più occuparsene direttamente. La scelta tra le due strade incide anche fiscalmente in modo molto diverso, ed entrambe richiedono un atto scritto che il notaio si occupa di redigere e, per la cessione, anche di depositare presso il Registro delle Imprese.
Costituire un ente del Terzo Settore: il ruolo (obbligatorio) del notaio
Impresa e SocietàAssociazioni, fondazioni e altri Enti del Terzo Settore (ODV, APS, imprese sociali) che vogliono ottenere la personalità giuridica — cioè la piena separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei singoli associati — devono passare per un atto pubblico notarile, con un patrimonio minimo di 15.000 euro per le associazioni riconosciute e 30.000 per le fondazioni. Il ruolo del notaio qui non si esaurisce nella redazione dell’atto: per legge (art. 22 del Codice del Terzo Settore) deve verificare la sussistenza dei requisiti per la qualifica di ETS e, se sussistono, depositare entro venti giorni l’atto costitutivo presso il RUNTS, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedendone l’iscrizione. È un obbligo di legge, non una scelta discrezionale del notaio. Anche per le realtà più piccole, che non puntano subito alla personalità giuridica, un atto costitutivo redatto con l’assistenza di un notaio riduce sensibilmente il rischio di uno statuto scritto male, che in un ente non profit può bloccare per anni l’accesso a fondi, contributi e al 5×1000.
Come sceglie un notaio: le regole di correttezza e concorrenza tra colleghi
TrasparenzaPochi sanno che i notai sono vincolati da un codice deontologico dettagliato, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato (in vigore dal 2025, aggiornato nel 2026), che disciplina anche come possono farsi conoscere. La pubblicità informativa è ammessa, ma deve essere veritiera, corretta e rispettosa della dignità della professione: un notaio può pubblicizzare titoli di studio, docenze, pubblicazioni, la struttura dello studio, le lingue parlate e gli orari di apertura — non promesse di risultato o sconti aggressivi. Il codice vieta espressamente comportamenti di concorrenza sleale, come promettere l’esito favorevole di una pratica presso banche o uffici fiscali, offrire servizi estranei alla funzione notarile (ad esempio finanziamenti), o svolgere le prestazioni con “sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti”. È vietato anche usare in qualunque forma il nome di un notaio cessato, defunto o trasferito ad altra sede. Conoscere queste regole aiuta a capire perché un buon notaio non “vende” il proprio servizio come un prodotto qualunque: la sua indipendenza e imparzialità sono l’essenza stessa della funzione pubblica che svolge, a tutela di tutte le parti coinvolte in un atto, non solo di chi lo sceglie.
Regolarità urbanistica vs sanatoria: due controlli diversi, entrambi necessari
Casa e ImmobiliRegolarità urbanistica e sanatoria edilizia rispondono a domande diverse. La prima chiede: “questo immobile, così com’è oggi, corrisponde ai titoli abilitativi rilasciati dal Comune?”. La seconda entra in gioco solo quando la risposta è no, e chiede: “questa difformità può essere sanata, e a quali condizioni?”. Un immobile può avere tutti i condoni possibili e restare comunque non commerciabile, se dopo l’ultima sanatoria sono state realizzate ulteriori modifiche mai regolarizzate. Ecco perché il controllo del notaio non si ferma al certificato di condono in busta: ricostruisce la storia urbanistica completa dell’immobile, titolo dopo titolo, fino allo stato attuale.
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Pagina a cura di Marco Fiorentino, Notaio in Napoli · chi è e come lavora. Queste letture spiegano la regola generale e non sostituiscono il parere sul singolo caso, che si dà dopo aver letto i documenti.