
In generale.
Il legislatore definisce la donazione come il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. In altre parole la donazione è quell’atto con il quale un soggetto, impoverendosi, intende arricchire un altro senza pretendere in cambio alcunché. Ciò non può avvenire senza l’accettazione del donatario (ossia di colui che riceve per donazione), che deve pertanto essere presente innanzi al Notaio al fine di manifestare la sua volontà.
Donante e donatario.
Sebbene quest’atto apporti tendenzialmente dei benefici, si tratta comunque di un contratto che vede due parti in una situazione di conflitto di interessi. L’interesse contrapposto potrebbe essere di ordine morale (es. un figlio non vuole ricevere dal genitore con cui non parla più alcunché). Altre volte vi è alla base una valutazione economica (es. Tizio dona a Caio un immobile di grande valore, ma Tizio non è in grado di sostenerne le spese).
Dunque in qualsiasi donazione si vedono contrapposti due soggetti: donante e donatario. Il donante deve possedere la capacità di donare, che per il Legislatore è la capacità di disporre dei propri beni. In altre parole, essendo un atto che impoverisce il patrimonio del disponente, la donazione non può essere compiuta da soggetti non considerati maturi dall’ordinamento giuridico. Il riferimento è non solo ai minori, ma anche a tutti quei soggetti che non sono capaci di modificare la propria sfera giuridica in quanto inabilitati o interdetti e, se previsto nel decreto di nomina, sono ricompresi anche i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno. In altre parole la capacità di donare è un aspetto della capacità di agire che si raggiunge al compimento del diciottesimo anni di età. L’unica eccezione possibile riguarda le donazioni effettuate in una convenzione matrimoniale da parte di emancipati e inabilitati.
Diversi sono i requisiti per potere ricevere per donazione. La capacità richiesta è solo quella giuridica ossia l’idoneità ad essere soggetti giuridici, attributari di situazioni giuridiche attive o passive. Detta capacità è una conseguenza naturale della nascita. Purché si nasca vivi – anche per pochi secondi – si è considerati esistenti dall’ordinamento giuridico. Da una analisi delle norme codicistiche tuttavia emerge un dato in apparente contrasto con quanto appena affermato. Il donatario può anche essere un soggetto che non è ancora nato. Un nascituro o un figlio già concepito possono infatti rivestire questo ruolo all’interno del contratto, a patto che i genitori, o futuri tali, siano in vita in quel momento. Gli interpreti giustificano in vario modo questa scelta politica, ma si ritiene prevalentemente che il contrasto sia solo apparente. Il nascituro si trova in una situazione di attesa. E’ vero che per il diritto non è ancora esistente, tuttavia, non si può negare la presenza un interesse che va tutelato già prima della sua nascita.
Formalità.
Allo scopo di porre un freno alla prodigalità, il Legislatore detta una specifica disciplina della donazione. In particolare, l’atto in esame deve essere ricevuto da un Notaio alla presenza di due testimoni.
Il rispetto di dette norme formali è dovuto solo in caso di donazione diretta. Esistono molti casi in cui per raggiungere il fine liberale prefissato, le parti utilizzano uno schema contrattuale differente. E’ il caso della donazione indiretta ossia di quel contratto dove è utilizzato un negozio differente rispetto al fine che si intende raggiungere. Esempi di questo fenomeno sono rappresentati dal pagamento dei genitori del prezzo di un immobile acquistato dai figli.
Donazione con riserva di usufrutto.
Tra le parie tipologie di donazione, non è infrequente imbattersi in una donazione con riserva di usufrutto. Trattasi del contratto con il quale il donante cede in anticipo la proprietà del bene al donatario, ma si riserva il godimento dello stesso fino al momento della sua morte. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui un genitore doni la casa in cui vive al figlio, continuando ad abitarla fino alla sua morte. In questo modo il genitore continua a godere dell’immobile che, solo al momento della sua dipartita potrà essere goduto dal figlio il quale vedrà consolidarsi l’usufrutto e la nuda proprietà divenendo solo in quel momento pieno proprietario a tutti gli effetti.
Costi della donazione.
La donazione è un atto che presenta dei costi non solo legati all’onorario del notaio, che varia in base alla complessità dell’atto, ma soprattutto alle imposte. Oltre a quella di donazione, vanno pagate quella ipotecaria e castale, pari rispettivamente al 2% e all’1% del valore dell’immobile. Se, però, si tratta di prima casa, l’importo sarà fisso a 200 euro ciascuna. Altra imposta è quella di bollo, di 230 euro. Sono poi da considerare altre tasse necessarie per la trascrizione dell’atto e per le volture catastali. Tutte le spese relative alla donazione, sono effettuate dal donante.
Preventivo donazione.
In un rapporto con il cliente ispirato alla trasparenza e alla fiducia, il Notaio ha il dovere di chiarire tutte le spese che dovranno essere affrontate. Lo Studio Notarie Marco Fiorentino predispone preventivi personalizzati gratuiti relativi a qualsiasi tipologia di atto che si intende stipulare. E’ possibile richiedere il preventivo compilando il form sottostante.
