Approfondimento · Studio notarile Marco Fiorentino, Napoli

Agibilità, regolarità urbanistica, commerciabilità e abusi: piccoli e grandi, ipotesi per ipotesi

Una guida sola, organizzata per norma: che cosa rende un immobile incommerciabile davvero, che cosa invece si dichiara e si vende, che cosa si può sanare e a quali condizioni. Dal testo unico dell’edilizia ai condoni, dal Salva Casa ai vincoli paesaggistici, fino all’agibilità e alla conformità catastale.

Pubblicato il 18 febbraio 2026 · Aggiornato il settembre 2026

In breve

  • La nullità dell’atto è testuale e riguarda un caso preciso: manca o è falsa la dichiarazione sul titolo edilizio (art. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 40 legge 47/1985). Con il titolo vero dichiarato, l’atto è valido anche se l’immobile ha difformità (Cass., sez. un., 22 marzo 2019, n. 8230).
  • I piccoli abusi — tolleranze, parziali difformità, opere interne — non fermano la vendita: vanno dichiarati, spesso si regolarizzano con una SCIA in sanatoria o con l’accertamento semplificato dell’art. 36-bis. I grandi abusi — totale difformità, assenza di titolo, lottizzazione abusiva — la fermano davvero.
  • L’agibilità non è requisito di validità dell’atto, ma la sua mancanza va detta: la Cassazione ha ribadito che il notaio deve informare l’acquirente delle conseguenze, e risponde se non lo fa (Cass. civ., ordinanza 24 gennaio 2026, n. 1603).

Di edilizia si parla sempre con due parole sbagliate. La prima è «sanatoria», usata per indicare qualunque cosa, dal condono degli anni Ottanta alla pratica che costa trecento euro dal geometra. La seconda è «abuso», usata indifferentemente per una finestra spostata di venti centimetri e per un piano in più costruito senza permesso. Le due cose non hanno nulla in comune: la prima si sistema in poche settimane, la seconda può rendere l’immobile invendibile e l’atto nullo. Questa guida mette in fila le ipotesi, nell’ordine in cui si incontrano davvero quando si prepara un rogito, e per ciascuna dice tre cose: se si può vendere, che cosa serve, chi lo deve fare.

Percorso di lettura

Gli approfondimenti dello Studio sui singoli problemi, nell’ordine in cui conviene leggerli.

  1. Stato legittimo dell’immobile: cos’è, come si dimostra e quando serve — il punto di partenza di tutto.
  2. Conformità urbanistica e stato legittimo: cosa controlla il notaio — la pagina-guida, con le novità del Salva Casa.
  3. Decreto Salva Casa: cosa si può sanare e cosa no — tolleranze, stato legittimo, cambio d’uso.
  4. Menzioni urbanistiche nell’atto: quando la vendita è nulla e quando no — Sezioni Unite 8230/2019 e la conferma dell’atto.
  5. Casa costruita prima del 1967: cosa vale la dichiarazione nell’atto — il caso dei fabbricati più vecchi.
  6. Vendere casa con una veranda o un sottotetto «sistemato» — le irregolarità più comuni a Napoli.
  7. Il garage o la cantina sono diventati una stanza: si può vendere? — cambio d’uso e requisiti igienico-sanitari.
  8. Ho unito due appartamenti (o ne ho ricavati due) senza dirlo a nessuno — frazionamenti e fusioni.
  9. Da ufficio ad abitazione: si può fare e poi vendere? — art. 23-ter dopo il Salva Casa.
  10. Abuso edilizio: quando si paga una sanzione invece di demolire — la fiscalizzazione degli artt. 33 e 34.
  11. Il condono è «in corso» da trent’anni: si può vendere lo stesso? — domande di condono pendenti.
  12. L’abuso l’ha fatto papà: gli eredi possono vendere la casa? — successioni e abusi.
  13. Casa senza agibilità: si può comprare lo stesso? — art. 24 e obblighi informativi.
  14. Conformità catastale prima del rogito: planimetria, intestatario, difformità — art. 19, comma 14, D.L. 78/2010.
  15. Conformità catastale e regolarità urbanistica: cosa controlla il notaio e la pagina Conformità catastale.
  16. Casa con abusi e bonus edilizi: si perdono le detrazioni? — l’art. 49 del testo unico.
  17. Vendere un terreno: certificato di destinazione urbanistica e prelazione — art. 30 e lottizzazione.

Da dove si parte: lo stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, D.P.R. 380/2001)

Le quattro domande che decidono se un immobile si può vendere Uno schema a quattro gradini, dal blu al terracotta. Primo gradino: esiste un titolo edilizio, oppure il fabbricato è anteriore al 1º settembre 1967 fuori dai centri urbani. Secondo gradino: la dichiarazione sul titolo va inserita in atto, perché la sua mancanza è causa di nullità. Terzo gradino: si misura la distanza fra quanto costruito e quanto autorizzato, distinguendo tolleranze, parziali difformità, variazioni essenziali e totale difformità. Quarto gradino: si verificano i vincoli, paesaggistico, sismico, idrogeologico, e la conformità catastale. In basso due riquadri di sintesi: se si resta nei primi tre gradini l’immobile si vende con le dichiarazioni corrette; se si arriva alla totale difformità o alla lottizzazione abusiva la commerciabilità si blocca. Quattro domande, in quest’ordine, prima di firmare 1. C’è un titolo edilizio? Quale, di che anno, con quali varianti? Licenza, concessione, permesso, SCIA, CILA, condono. Oppure: fabbricato iniziato prima del 1º settembre 1967 fuori dai centri urbani 2. Quel titolo è dichiarato in atto? Art. 46 D.P.R. 380/2001 e art. 40 legge 47/1985: la dichiarazione mancante o falsa è causa di nullità testuale dell’atto 3. Quanto dista il costruito dall’autorizzato? Tolleranza (art. 34-bis) — parziale difformità (art. 34) — variazione essenziale (art. 32) — totale difformità o assenza (art. 31) La misura la fa un tecnico abilitato sul progetto originario, non a occhio 4. Ci sono vincoli? E il catasto coincide? Paesaggistico, storico-artistico, sismico, idrogeologico, zona rossa vulcanica · planimetria e intestazione catastale Si vende con il titolo vero dichiarato in atto, anche con difformità già note e dichiarate Non si vende se manca del tutto il titolo, se l’opera è in totale difformità o c’è lottizzazione abusiva Schema indicativo: la qualificazione dell’intervento spetta a un tecnico abilitato e al Comune competente
La sequenza di controllo. Saltare il primo gradino è il modo più rapido per arrivare al rogito e doverlo rinviare.

Lo stato legittimo è il punto di partenza di ogni ragionamento. L’art. 9-bis, comma 1-bis, del testo unico dell’edilizia, nella versione riscritta dal decreto Salva Casa (D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla legge 24 luglio 2024, n. 105), lo definisce come quello stabilito dal titolo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, oppure dal titolo rilasciato in sanatoria; gli interventi successivi devono essere a loro volta assentiti o non richiedere titolo. La novità più importante: non serve più la «doppia conformità piena» per ricostruire la storia dell’immobile, e lo stato legittimo può essere dimostrato anche con il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha riguardato l’intero immobile, purché rilasciato dopo una verifica della conformità complessiva.

Per i fabbricati più antichi vale la regola di chiusura: se la costruzione è iniziata prima del 1º settembre 1967 fuori dai centri urbani (e prima dell’obbligo di licenza dentro i centri urbani, secondo i regolamenti locali), lo stato legittimo si prova con le informazioni catastali di primo impianto o con altri documenti probanti di data certa: fotografie aeree, atti, rilievi. Ne abbiamo scritto in Casa costruita prima del 1967, perché la dichiarazione «ante 1967» messa in atto senza documenti a sostegno è una delle trappole più frequenti.

Attenzione alla confusione più comune. Lo stato legittimo serve al tecnico per capire cosa si può fare sull’immobile e per asseverare nelle pratiche edilizie. Le menzioni urbanistiche servono al notaio per confezionare un atto valido. Sono due piani distinti: si può avere un atto perfettamente valido su un immobile che non è nel suo stato legittimo, purché il titolo vero sia dichiarato e la difformità sia nota alle parti.

I titoli edilizi: edilizia libera, CILA, SCIA, permesso di costruire, cambio d’uso

Prima di classificare un’irregolarità bisogna sapere che titolo serviva. Il testo unico ne elenca quattro livelli.

Regola pratica: il titolo sbagliato è un abuso, non un dettaglio burocratico. Aver fatto con CILA ciò che richiedeva la SCIA produce conseguenze diverse dal non aver fatto nulla, ma produce comunque conseguenze, e il compratore ha diritto di saperlo.

I «piccoli abusi»: tolleranze, parziali difformità, sanatoria semplificata

Tolleranze costruttive (art. 34-bis)

La regola generale: il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il 2 per cento delle misure previste nel titolo. Il Salva Casa ha aggiunto il comma 1-bis, che gradua la soglia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 in base alla superficie utile dell’unità:

Superficie utile dell’unitàTolleranza ammessa (interventi entro il 24 maggio 2024)
Inferiore a 60 mq6%
Da 60 a 100 mq5%
Da 100 a 300 mq4%
Da 300 a 500 mq3%
Oltre 500 mq2%

Il comma 2 elenca poi le tolleranze esecutive: minori dimensionamenti, mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, irregolarità esecutive di muri, diversa collocazione di impianti e opere interne, difformità nell’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria, errori progettuali corretti in cantiere, errori materiali di rappresentazione progettuale. Non si applicano agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica, e non possono violare le norme tecniche che incidono su salute e sicurezza. Il comma 3 chiude il cerchio: la tolleranza è dichiarata dal tecnico abilitato con asseverazione allegata alla pratica edilizia o all’atto di trasferimento, e così entra a far parte dello stato legittimo.

Parziali difformità vecchie (art. 34-ter)

Norma nuova, introdotta dalla legge 105/2024, e poco conosciuta. Consente di regolarizzare le varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità da titoli rilasciati prima del 30 gennaio 1977 (entrata in vigore della legge 10/1977, la «legge Bucalossi») e che non rientrano nelle tolleranze: si procede con segnalazione certificata e pagamento dell’oblazione determinata secondo l’art. 36-bis, comma 5, previa dimostrazione documentale dell’epoca delle opere a cura di un tecnico. Il comma 4 dello stesso articolo è prezioso nella pratica: le parziali difformità accertate in corso d’opera, per le quali non sia stato emesso ordine di demolizione e sia stato rilasciato un certificato di abitabilità o agibilità non annullabile, rientrano nelle tolleranze dell’art. 34-bis.

Fiscalizzazione (artt. 33 e 34)

Quando la demolizione della parte abusiva non può avvenire senza pregiudizio della parte legittima, il Comune applica una sanzione pecuniaria invece dell’ordine di demolizione: è la cosiddetta fiscalizzazione. L’art. 33 riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità; l’art. 34 le opere eseguite in parziale difformità. Pagata la sanzione, l’abuso non diventa legittimo, ma l’immobile resta in piedi e, secondo l’orientamento prevalente, torna commerciabile perché è venuto meno il pericolo della demolizione. Il tema è trattato per esteso in Abuso edilizio: quando si paga una sanzione invece di demolire.

Accertamento di conformità semplificato (art. 36-bis) e SCIA in sanatoria (art. 37)

È la novità più usata del Salva Casa. Per le opere realizzate in parziale difformità dal permesso e per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, l’art. 36-bis sostituisce la doppia conformità piena con una doppia conformità «asimmetrica»: l’intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda e alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. L’oblazione va da 1.032 a 10.328 euro nel caso della SCIA in sanatoria, ridotta da 516 a 5.164 euro quando l’intervento risulti conforme in entrambi i momenti. Per le opere realizzate in assenza o in difformità dalla SCIA resta applicabile l’art. 37, con la sua sanzione minima di 516 euro.

Nota per chi vende. Una sanatoria in corso non è una sanatoria ottenuta. Se la domanda è stata presentata ma non è stata ancora definita, l’atto si può fare dichiarando la situazione esatta, ma il rischio del rigetto va allocato fra le parti con una clausola espressa e, quando la somma in gioco è rilevante, con una trattenuta a garanzia.

I «grandi abusi»: totale difformità, assenza di titolo, lottizzazione

Art. 31 — interventi in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali. È l’abuso «maggiore»: il dirigente ordina la demolizione e il ripristino entro 90 giorni; decorso inutilmente il termine, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto al patrimonio del Comune. Il comma 8 chiude ogni discussione sul punto che qui interessa: per queste opere gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali sono nulli se da essi non risultano gli estremi del permesso. E se il permesso non c’è, non c’è nulla da dichiarare: l’immobile è incommerciabile finché non interviene una sanatoria.

Art. 32 — variazioni essenziali. Sono definite dalle leggi regionali entro criteri statali: mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard, aumento consistente della cubatura o della superficie, modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi, mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito, violazione delle norme antisismiche. Nelle zone vincolate ogni difformità dal titolo è considerata variazione essenziale: una regola che a Napoli si applica a interi quartieri.

Art. 30 — lottizzazione abusiva. Si ha quando si iniziano opere che comportano trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni in violazione degli strumenti urbanistici, ma anche quando la trasformazione avviene mediante frazionamento e vendita di terreni in lotti che, per natura e dimensioni, rivelano in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio. Gli atti tra vivi che hanno per oggetto il trasferimento di terreni sono nulli se non contengono, per dichiarazione dell’alienante, il certificato di destinazione urbanistica aggiornato, che perde validità dopo un anno se non intervengono modifiche degli strumenti urbanistici. Chi compra un terreno a Napoli o in provincia trova il tema spiegato in Vendere un terreno: CDU, prelazione agraria e plusvalenza.

La nullità dell’art. 46 e la conferma dell’atto

L’art. 46 del testo unico (e, per gli abusi anteriori, l’art. 40 della legge 47/1985) prevede una nullità testuale: gli atti tra vivi con cui si trasferiscono diritti reali su edifici o loro parti sono nulli se non risultano gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Le Sezioni Unite, con la sentenza 22 marzo 2019, n. 8230, hanno chiarito che la nullità non è «sostanziale»: se il titolo esiste realmente ed è dichiarato, l’atto è valido anche quando l’immobile presenta difformità rispetto a quel titolo. La nullità scatta se la dichiarazione manca del tutto o se è falsa, cioè se il titolo indicato non esiste o non si riferisce a quell’immobile.

Esiste inoltre la conferma: se la mancata indicazione dipende da un fatto non doloso, l’atto può essere confermato con un atto successivo, redatto nella stessa forma, che contenga la menzione omessa. È un rimedio prezioso, usato spesso per atti degli anni Novanta, e lo spieghiamo in Menzioni urbanistiche nell’atto. Per gli immobili arrivati per successione, dove chi vende non ha commesso l’abuso ma lo subisce, il percorso è raccontato in L’abuso l’ha fatto papà.

Agibilità (art. 24) e commerciabilità: due cose diverse che si toccano

Dal 2016 il vecchio «certificato di agibilità» non esiste più: al suo posto c’è la segnalazione certificata di agibilità (SCA), che il titolare del permesso o i suoi successori presentano allo sportello unico entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura, con l’asseverazione di un tecnico abilitato su sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, superamento delle barriere architettoniche, insieme alla dichiarazione di conformità catastale. Il Salva Casa ha aggiunto il comma 5-bis: l’agibilità può essere attestata anche con altezza minima di 2,40 metri e superficie di 20 metri quadrati per una persona e 28 per due, ma solo in interventi di recupero o riqualificazione, con asseverazione sulle condizioni igienico-sanitarie e sull’aeroilluminazione.

La domanda che arriva in Studio è sempre la stessa: senza agibilità si può vendere? Sì. La mancanza dell’agibilità non rende nullo l’atto, perché nessuna norma la richiede a pena di nullità. Ma due conseguenze restano, e sono pesanti. La prima è civilistica: se l’immobile è venduto come abitazione e non può essere abitato legalmente, il compratore può chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo, perché il bene non ha le qualità promesse. La seconda è professionale: la Corte di cassazione, con l’ordinanza 24 gennaio 2026, n. 1603, ha ribadito che il notaio, tenuto alla diligenza qualificata dell’art. 1176, comma 2, del codice civile e ai doveri di buona fede degli artt. 1175 e 1375, ha un obbligo di consiglio e di informazione sulle conseguenze dell’assenza di agibilità, e risponde dei danni se non prova di aver informato le parti (in linea con Cass. 10296/2012).

Tradotto in pratica. Se l’agibilità manca, l’atto si fa dicendolo, in modo esplicito e comprensibile, e scrivendo in atto perché manca: non c’è mai stata, è stata annullata, non è stata trovata negli archivi comunali, oppure è in corso la pratica. E si dice anche quanto costa e quanto ci vuole per ottenerla, perché quella cifra fa parte del prezzo. Approfondimento: Casa senza agibilità: si può comprare lo stesso?

I condoni: 1985, 1994, 2003 (e la Campania)

Tre condoni, tre logiche diverse, e in Campania una quarta variabile.

Il problema più frequente non è il condono negato: è il condono mai definito. A Napoli e in provincia esistono decine di migliaia di pratiche presentate negli anni Ottanta e Novanta e mai chiuse. Si può vendere lo stesso, a condizioni precise: la domanda deve essere stata presentata nei termini, l’oblazione versata, e gli estremi vanno dichiarati e allegati in atto. La guida dedicata è Il condono è «in corso» da trent’anni: si può vendere lo stesso?.

I vincoli: paesaggistico, storico-artistico, idrogeologico, sismico

Il vincolo cambia tutto, perché rende «essenziale» ogni difformità e perché aggiunge un secondo procedimento a quello edilizio.

Vincolo paesaggistico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). L’art. 146 impone l’autorizzazione paesaggistica preventiva per ogni intervento che modifichi l’aspetto esteriore dei luoghi tutelati; è rilasciata dal Comune o dalla Regione previo parere vincolante della Soprintendenza, e non può essere rilasciata in sanatoria, salvo il caso dell’art. 167. L’art. 167 ammette infatti l’accertamento di compatibilità paesaggistica solo in tre ipotesi: lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi o aumento di quelli legittimamente realizzati; impiego di materiali difformi dall’autorizzazione; lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del testo unico dell’edilizia. Se l’accertamento ha esito positivo si paga una sanzione pecuniaria pari al maggiore importo fra il danno arrecato e il profitto conseguito. L’art. 181 prevede le sanzioni penali per i lavori eseguiti senza autorizzazione.

Beni culturali e prelazione. Se l’immobile è dichiarato di interesse culturale, la vendita va denunciata al Ministero (artt. 59 e seguenti D.Lgs. 42/2004), che ha sessanta giorni per esercitare la prelazione: fino ad allora l’atto resta sospensivamente condizionato. È un adempimento che nessuno può improvvisare il giorno del rogito.

Vincolo idrogeologico (r.D.L. 3267/1923 e discipline regionali) e zona sismica: il primo richiede un’autorizzazione specifica per movimenti di terra e trasformazioni del suolo; la seconda impone il deposito del progetto strutturale e, per le opere già realizzate, la regolarizzazione anche sotto il profilo antisismico. Sono profili che il notaio segnala e che il tecnico deve verificare: molte «sanatorie» fatte solo in Comune restano scoperte sul fronte sismico.

Per Napoli, con la sua stratificazione di vincoli — centro storico UNESCO, Posillipo, collina del Vomero, litorale, Parco delle colline, Parco nazionale del Vesuvio, zone rosse vulcaniche — abbiamo scritto una guida a parte: Napoli: abusi edilizi, zone rosse e vincoli. Dove si può sanare e dove no.

La conformità catastale (art. 19, comma 14, D.L. 78/2010)

È un adempimento diverso da tutti i precedenti, e va tenuto separato. L’art. 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 122/2010, ha inserito il comma 1-bis nell’art. 29 della legge 52/1985: negli atti tra vivi che trasferiscono, costituiscono o sciolgono comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, devono essere indicati i dati catastali e il riferimento alle planimetrie depositate, insieme alla dichiarazione degli intestatari sulla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato. Il tutto è previsto a pena di nullità. Il notaio, prima dell’atto, ha inoltre il dovere di verificare l’allineamento fra intestazione catastale e risultanze dei registri immobiliari.

Il catasto non sana e non legittima. Aggiornare la planimetria con un DOCFA non regolarizza nulla sul piano urbanistico: il catasto è un archivio a fini fiscali. L’ordine corretto è sempre lo stesso: prima la pratica edilizia in Comune, poi l’aggiornamento catastale. Approfondimenti: Conformità catastale prima del rogito e I controlli del notaio su catasto e registri.

Tabella: tipo di irregolarità, si può vendere, cosa serve, chi lo fa

Tipo di irregolaritàSi può vendere?Cosa serveChi lo faTempi e costi indicativi
Scostamento entro le percentuali dell’art. 34-bisSì, senza sanatoriaAsseverazione di tolleranza del tecnico, da allegare o richiamare in attoTecnico abilitato1-3 settimane; costo del solo rilievo e dell’asseverazione
Opere interne senza CILA (tramezzi, bagno spostato)Sì, dichiarandoCILA tardiva o SCIA in sanatoria a seconda dell’operaTecnico abilitato, Comune3-8 settimane; sanzione a partire da poche centinaia di euro
Parziale difformità dal permesso (art. 34)Sì, dichiarandoAccertamento di conformità art. 36-bis, oppure fiscalizzazione art. 34Tecnico abilitato, Comune2-6 mesi; oblazione da 1.032 a 10.328 euro, ridotta da 516 a 5.164
Parziale difformità da titoli ante 30 gennaio 1977Sì, dichiarandoRegolarizzazione art. 34-ter con prova documentale dell’epocaTecnico abilitato, Comune2-6 mesi; oblazione secondo l’art. 36-bis, comma 5
Veranda o chiusura di balcone non assentitaDipende: spesso sì, dichiarandoVerifica se rientra in edilizia libera (VEPA), altrimenti sanatoria; se c’è vincolo, accertamento art. 167Tecnico abilitato, Comune, Soprintendenza1-8 mesi; in zona vincolata i tempi si allungano
Cambio di destinazione d’uso senza titoloSì, dichiarando la destinazione realeSCIA (o permesso, con opere pesanti) e poi DOCFATecnico abilitato, Comune2-5 mesi; sanzione e oneri secondo il caso
Frazionamento o fusione non dichiaratiSì, dichiarandoTitolo edilizio idoneo e nuove planimetrie catastaliTecnico abilitato, Comune, Catasto2-5 mesi
Domanda di condono pendente (1985, 1994, 2003)Sì, a condizioni preciseEstremi della domanda, prova del versamento dell’oblazione, allegazione in attoVenditore, tecnico, notaioImmediato per l’atto; definizione della pratica imprevedibile
Abuso fiscalizzato (sanzione già pagata)Provvedimento comunale e quietanza, richiamati in attoComuneGià concluso
Difformità in zona vincolata senza autorizzazioneSolo dopo l’accertamento di compatibilitàArt. 167 D.Lgs. 42/2004, se rientra nelle tre ipotesi ammesse; sanzione pecuniariaComune o Regione, parere della Soprintendenza6-18 mesi; esito non garantito
Totale difformità o assenza di permesso (art. 31)No, finché non è sanatoAccertamento di conformità se possibile; altrimenti demolizioneComuneIncerto; rischio di acquisizione al patrimonio comunale
Lottizzazione abusiva (art. 30)NoNessun rimedio ordinario: sospensione, acquisizione delle areeComune, autorità giudiziariaNon quantificabile
Manca l’agibilitàSì, ma va dichiaratoInformativa espressa in atto; se possibile, SCA con asseverazioneTecnico abilitato, notaio per l’informativa1-4 mesi per la SCA, se i requisiti ci sono
Planimetria catastale non corrispondenteNo, senza regolarizzazione (nullità)DOCFA di aggiornamento, dopo aver sistemato l’urbanisticaTecnico abilitato1-4 settimane per il solo DOCFA

Tempi e costi sono indicativi e variano con il Comune, la complessità dell’opera e la presenza di vincoli. Le oblazioni indicate sono quelle previste dal testo unico dell’edilizia; oneri concessori, diritti di segreteria e compensi dei tecnici sono a parte.

Cosa fa il notaio

Il notaio non è un tecnico e non misura: non gli compete accertare se una veranda rientri nella tolleranza del 5 per cento. Gli compete altro, e non è poco. Legge i titoli edilizi e gli atti di provenienza e ricostruisce la storia dell’immobile; verifica che le menzioni urbanistiche siano complete e vere, perché la loro mancanza è causa di nullità; controlla la conformità catastale e l’allineamento con i registri immobiliari; informa le parti delle conseguenze civili, amministrative e penali delle difformità, come prescrive la Regola n. 12 dei Protocolli notarili del Consiglio Nazionale del Notariato; informa in modo espresso sull’assenza di agibilità e sulle sue conseguenze; e, se emergono dubbi seri sulla commerciabilità, si astiene e invita a far verificare tutto da un tecnico prima di firmare.

Per stimare imposte e costi trovi gli Strumenti notarili; le parole tecniche sono nel Glossario, le risposte brevi nelle Domande frequenti, l’elenco di ciò che serve in Documenti da portare in Studio. Situazioni vere raccontate passo passo sono nei Casi concreti. Tutti gli articoli sono in Archivio approfondimenti.

Sull’onorario, per chiarezza: l’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, convertito dalla legge 248/2006); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima; resta ferma la disciplina dell’equo compenso (legge 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme. Stime indicative aggiornate a settembre 2026: il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio.

Hai un dubbio su una difformità e devi decidere se firmare? Chiedi il preventivo per la compravendita oppure prenota una consulenza online: leggiamo insieme titoli, visure e planimetrie e ti diciamo che cosa chiedere al tecnico prima del compromesso. Studio Notarile Marco Fiorentino, Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli · segreteria@notaiofiorentinomarco.com.

Domande frequenti

Qual è la differenza fra «piccolo» e «grande» abuso? +

Non è una questione di metri quadrati ma di categoria giuridica. Sono «piccoli» gli scostamenti che restano nelle tolleranze dell’art. 34-bis, le opere interne senza titolo e le parziali difformità dell’art. 34: si dichiarano, spesso si regolarizzano, e non impediscono la vendita. Sono «grandi» gli interventi eseguiti in assenza di permesso, in totale difformità o con variazioni essenziali (artt. 31 e 32) e la lottizzazione abusiva (art. 30): qui la vendita è bloccata finché non interviene una sanatoria.

L’atto è nullo se la casa ha un abuso? +

Non automaticamente. La nullità dell’art. 46 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 40 legge 47/1985 è testuale: colpisce l’atto che non indica gli estremi del titolo, o che ne indica uno falso. Con il titolo vero dichiarato, l’atto è valido anche se l’immobile presenta difformità rispetto a quel titolo (Sezioni Unite 8230/2019). Restano ovviamente le responsabilità del venditore verso il compratore e i poteri del Comune.

Posso comprare una casa senza agibilità con il mutuo? +

Dipende dalla banca, non dalla legge. L’atto è valido e l’ipoteca si iscrive; molti istituti, però, chiedono l’agibilità come condizione per erogare, o riducono l’importo finanziabile. Va verificato con la banca prima del compromesso, perché è il tipo di problema che fa saltare la data del rogito quando emerge all’ultimo.

Il Salva Casa ha condonato gli abusi esistenti? +

No, e la confusione è stata enorme. Il D.L. 69/2024 non è un condono: non consente di sanare quello che non era sanabile. Ha ampliato le tolleranze, ha semplificato l’accertamento di conformità con l’art. 36-bis, ha riscritto lo stato legittimo e il cambio di destinazione d’uso, e ha introdotto gli artt. 34-ter e 24, comma 5-bis. È molto, ma è un’altra cosa.

Cosa cambia se l’immobile è in zona vincolata? +

Cambia molto. In zona vincolata ogni difformità dal titolo è trattata come variazione essenziale (art. 32, comma 3); le tolleranze dell’art. 34-bis non si applicano agli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica; e serve un secondo procedimento, l’autorizzazione paesaggistica dell’art. 146 del Codice dei beni culturali, sanabile solo nelle tre ipotesi dell’art. 167. Se il bene è dichiarato di interesse culturale si aggiunge la denuncia al Ministero e la prelazione entro sessanta giorni.

Il venditore non trova il titolo edilizio: che si fa? +

Si chiede l’accesso agli atti allo Sportello unico per l’edilizia del Comune: è un diritto del proprietario e di chi ha un interesse qualificato, e a Napoli richiede qualche settimana. Se l’archivio non conserva il fascicolo, il tecnico ricostruisce lo stato legittimo con altri documenti probanti di data certa. Per i fabbricati iniziati prima del 1º settembre 1967 fuori dai centri urbani basta la dichiarazione di anteriorità, che però va sorretta da documenti e non firmata alla cieca.

Fonti per verificare

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