«La veranda l’ha chiusa mio padre nel 1988, non so se c’è un permesso. Posso vendere lo stesso?» È forse la domanda che ci fanno più spesso, e la risposta onesta è: dipende, ma quasi sempre sì. Il punto è che «potersi vendere» e «conviene comprarlo» sono due cose diverse, e confonderle è il modo migliore per spaventarsi senza motivo oppure, al contrario, per firmare qualcosa di cui ci si pentirà.

Due cose diverse che vengono sempre confuse

La commerciabilità giuridica risponde a una domanda secca: questo atto è valido o è nullo? La legge prevede una nullità “testuale” — l’art. 40 della legge 47/1985 e l’art. 46 del d.P.R. 380/2001 — che scatta in un caso solo: quando nell’atto manca la menzione del titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione, oppure manca la dichiarazione che l’immobile è anteriore al 1° settembre 1967, e quella dichiarazione dev’essere veritiera e riferibile proprio a quell’edificio. Le Sezioni Unite della Cassazione l’hanno chiarito nel 2019 (sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019): non è l’abuso in sé a rendere nullo l’atto, ma l’impossibilità di rendere in atto una dichiarazione vera.

Tradotto: un tramezzo spostato, un bagno diverso dalla planimetria, una finestra in posizione diversa non impediscono di vendere. Impediscono di vendere solo gli abusi “maggiori”: l’edificio costruito senza alcun titolo, o in totale difformità da quello che era stato autorizzato.

La commerciabilità economica è tutt’altra cosa: è la domanda che si fa chi compra. L’atto sarà anche valido, ma quell’irregolarità segue l’immobile e diventa un problema del nuovo proprietario. Che cosa rischia concretamente:

Ecco perché in Studio non ci limitiamo a dirti «si può fare»: quello è il minimo. Ti diciamo anche che cosa ti porti dietro.

La data spartiacque: 1° settembre 1967

È la data in cui entrò in vigore la cosiddetta legge-ponte (legge 765/1967), che estese l’obbligo della licenza edilizia a tutto il territorio comunale e non più solo ai centri abitati. Un fabbricato la cui costruzione è iniziata prima di quella data è sempre giuridicamente commerciabile: basta la dichiarazione in atto, che però dev’essere vera. Per quelli successivi serve il titolo edilizio, eventualmente in sanatoria.

Attenzione, però: la casa ante 1967 si vende, ma se poi vorrai ristrutturarla lo stato legittimo dovrai comunque ricostruirlo. Si parte dalle planimetrie catastali di primo impianto e da altri documenti probanti — fotografie d’epoca, estratti cartografici, documenti d’archivio — più i titoli dei lavori fatti dopo.

Che cos’è lo “stato legittimo”

È la fotografia giuridica dell’edificio: che cosa risulta legittimamente costruito, secondo i titoli. Lo definisce l’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 380/2001, ed è la condizione per due cose molto concrete: presentare nuove pratiche edilizie e accedere ad agevolazioni e benefici fiscali. Non è invece, di per sé, una condizione di validità dell’atto di vendita.

Cosa ha cambiato davvero il decreto Salva-Casa

Il decreto-legge 69/2024, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024 n. 105, e poi le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate il 29 gennaio 2025, hanno reso molto più semplice dimostrare lo stato legittimo. Sulla validità dell’atto, ripetiamolo, non è cambiato nulla: per il notaio che deve stipulare, le regole sono quelle di prima.

Prima servivano tutti i titoli, oggi basta il più recente

Questa è la novità più utile. Prima lo stato legittimo si provava con il titolo originario e tutti i titoli successivi, insieme. Oggi si prova in alternativa: o con il titolo che ha previsto la costruzione, oppure con quello che ha disciplinato l’ultimo intervento sull’intero immobile, a condizione che il Comune, quando l’ha rilasciato, abbia verificato la legittimità dei titoli precedenti. Il Ministero ha aggiunto che quella verifica può ritenersi presunta quando nella pratica erano indicati gli estremi dei titoli pregressi e il Comune non ha contestato nulla.

È un cambiamento pensato per il patrimonio immobiliare italiano, che è tra i più vecchi d’Europa: per moltissime case ritrovare la licenza degli anni Cinquanta era semplicemente impossibile.

Concorrono anche sanzioni pagate e tolleranze dichiarate

Alla determinazione dello stato legittimo concorrono anche le cosiddette “fiscalizzazioni” — cioè i casi in cui l’abuso si è chiuso pagando una sanzione amministrativa — e la dichiarazione del tecnico sulle tolleranze costruttive. Attenzione alla parola concorrono: sono elementi che si affiancano al titolo, non lo sostituiscono. Da soli non bastano a dimostrare, a monte, che l’edificio era legittimo.

Nei condomini, ognuno per sé

Una regola che ha sbloccato parecchie pratiche: ai fini dello stato legittimo della tua casa non rilevano le difformità sulle parti comuni dell’edificio, e viceversa le difformità di un singolo appartamento non pregiudicano lo stato legittimo del condominio. Prima, un abuso al piano terra poteva bloccare i lavori al quarto.

Le tolleranze: quando la difformità non è una violazione

Non tutto quello che non coincide col progetto è un abuso. L’art. 34-bis del Testo Unico prevede le tolleranze costruttive: per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto di altezza, distacchi, cubatura e superficie coperta non costituisce violazione se contenuto entro limiti che crescono al diminuire della superficie — il 2% sopra i 500 mq, il 3% tra 300 e 500, il 4% tra 100 e 300, il 5% sotto i 100 mq. Per gli interventi successivi a quella data resta il limite unico del 2%.

Esistono poi le tolleranze esecutive, che riguardano le piccole imperfezioni di cantiere: irregolarità dei muri, diversa posizione delle aperture interne, elementi architettonici non strutturali mai realizzati, errori materiali di progetto corretti in corso d’opera. Anche queste, per gli interventi entro il 24 maggio 2024, non sono violazioni edilizie. Le regole sono più rigorose per gli immobili in zona sismica, e in nessun caso le tolleranze possono ledere i diritti dei terzi.

Un esempio con i numeri

Anna compra un appartamento di 85 metri quadrati di superficie utile a Chiaia. Il tecnico rileva che la camera da letto misura 4,20 metri di larghezza contro i 4,10 del progetto approvato nel 2008: uno scostamento del 2,4 per cento. Con la sola regola del 2 per cento sarebbe una difformità da sanare; poiché l’unità è tra 60 e 100 metri quadrati e i lavori sono anteriori al 24 maggio 2024, la soglia è del 5 per cento e lo scostamento rientra nelle tolleranze. Il tecnico lo attesta, l’attestazione si allega all’atto e Anna compra senza pratiche edilizie. Se lo scostamento fosse stato del 7 per cento, sarebbe servita una sanatoria prima del rogito.

Catasto e urbanistica: due controlli diversi

Il catasto è un archivio fiscale: descrive l’immobile con una planimetria e gli assegna una rendita, ma non dice se sia stato costruito legittimamente. Una casa può essere perfetta al catasto e abusiva per il Comune, o il contrario, e aggiornare la planimetria (pratica DOCFA) non sana nulla dal punto di vista edilizio. Il notaio controlla entrambi i piani: la conformità catastale (art. 29, comma 1-bis, legge 52/1985) e la regolarità urbanistica di questa pagina.

Cosa portare in Studio

La sanatoria: la “doppia conformità” e il nuovo art. 36-bis

Quando la difformità c’è e va sanata, il percorso dipende dalla gravità.

Sui tempi: sul permesso in sanatoria il Comune deve pronunciarsi entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta; per la SCIA in sanatoria il termine è di 30 giorni. Se l’immobile è sotto vincolo paesaggistico i termini restano sospesi fino alla definizione della compatibilità paesaggistica. La sanatoria dell’art. 36-bis costa: una sanzione pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, comunque compresa tra 1.032 e 30.987 euro.

Un’avvertenza che ci sentiamo di darti: classificare un abuso come “parziale difformità” o come “variazione essenziale” non è sempre ovvio, e Comuni diversi possono valutare allo stesso modo situazioni identiche. Se la differenza tra le due qualificazioni pesa sulla tua trattativa, va chiarita prima di firmare, non dopo.

La dichiarazione di stato legittimo del tecnico

L’art. 34-bis, comma 3, del Testo Unico prevede che un tecnico abilitato — geometra, ingegnere, architetto — possa rendere una dichiarazione asseverata sullo stato legittimo, da allegare agli atti di trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali.

Tre precisazioni che contano:

Cosa facciamo noi, prima del rogito

Confrontiamo il titolo edilizio con la planimetria catastale e con lo stato di fatto che ci descrivete, ricostruiamo la catena dei titoli, verifichiamo se le differenze rientrano nelle tolleranze o richiedono una pratica, e vi diciamo con chiarezza se conviene sanare prima o gestire diversamente la trattativa. Quando serve un tecnico, lo diciamo per tempo: una pratica edilizia ha tempi propri, e vale la pena avviarla mentre si tratta il prezzo, non la settimana del rogito.

Trovi altre risposte pratiche nella sezione dedicata delle domande frequenti e nella guida alla compravendita.

Domande frequenti

Ho una veranda chiusa mai dichiarata: posso vendere?

Quasi sempre sì, perché una veranda non è un abuso “maggiore” e l’atto resta valido. Ma è un’irregolarità che passa all’acquirente insieme alla casa, e che gli impedirà di presentare nuove pratiche edilizie finché non viene sistemata. Conviene verificare prima se rientra nelle tolleranze o se è sanabile con l’art. 36-bis: nel secondo caso, spesso si risolve in poche settimane.

La casa è del 1955 e non trovo nessun documento. È un problema?

Per vendere, no: è anteriore al 1° settembre 1967 e basta la dichiarazione in atto, purché veritiera. Per ristrutturare serve invece ricostruire lo stato legittimo, e in questi casi si parte dalla planimetria catastale di primo impianto e dagli altri documenti che provano com’era il fabbricato, più i titoli degli interventi successivi.

Il Salva-Casa ha sanato automaticamente gli abusi?

No, e su questo circola molta confusione. Non è un condono: non c’è una domanda da presentare entro una scadenza e non c’è nessun perdono automatico. È una disciplina permanente che ha reso più semplice dimostrare lo stato legittimo e ha reso sanabili difformità minori che prima non lo erano. Gli abusi gravi restano gravi.

Il venditore deve consegnarmi la dichiarazione di stato legittimo?

Non c’è un obbligo di allegarla all’atto. C’è però un fondamento serio per chiederla: è un documento che riguarda l’uso dell’immobile e che condiziona sia i lavori futuri sia l’accesso alle agevolazioni fiscali. Se la vuoi, mettila nero su bianco nel preliminare: chiederla al rogito, quando il tecnico non l’ha ancora preparata, significa rinviare la firma.

Quanto costa e quanto dura una sanatoria?

Per le parziali difformità la sanzione va da 1.032 a 30.987 euro, calcolata sul doppio dell’aumento di valore dell’immobile, a cui si aggiunge l’onorario del tecnico. Sui tempi, il Comune ha 45 giorni per il permesso in sanatoria e 30 per la SCIA, con sospensione se c’è un vincolo paesaggistico. L’ordine di grandezza, insomma, è di settimane: quasi sempre compatibile con i tempi di una compravendita, se ci si muove per tempo.

Le fonti di questa pagina

Pagina aggiornata a settembre 2026. La materia edilizia cambia spesso e molte valutazioni dipendono dal regolamento del singolo Comune: usa questa pagina per orientarti, non per decidere da solo.

Hai un dubbio su una difformità?

Mandaci il titolo edilizio e la planimetria catastale: in genere bastano quei due documenti per capire se c’è un problema vero, uno risolvibile o nessuno dei due. Ti diciamo cosa serve, quanto costa e in quanto tempo, per iscritto e senza impegno — meglio saperlo prima di fissare il rogito che il giorno della firma.

Puoi chiamarci o scriverci su WhatsApp al +39 328 6151578 (apri WhatsApp). Se invece è una parola tecnica a non tornarti, il glossario è lì apposta.