Pubblicato il 18 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20264 minuti di lettura

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Guida rapida su Abuso del diritto: le risposte dell’Agenzia del 2026 su holding, donazioni e scissioni: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.

In breve, le risposte a interpello pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nel 2026 confermano un metodo di analisi ormai stabile. L’indagine muove dal vantaggio fiscale indebito, e la mancanza di uno solo dei tre presupposti esclude l’abuso. Le riorganizzazioni sorrette da un progetto imprenditoriale documentato superano normalmente il vaglio dell’amministrazione. Per la pratica notarile ne derivano indicazioni concrete sulla costruzione delle operazioni e sul contenuto delle istanze.

Il metodo di analisi parte dal vantaggio indebito

Nella risposta n. 42/2026 l’Agenzia richiama i tre presupposti costitutivi dell’abuso previsti dall’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. Si tratta del vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica e l’essenzialità del vantaggio. L’assenza di uno solo di essi determina un giudizio di non abusività.

La stessa risposta richiama l’Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto del Dipartimento delle Finanze del 27 febbraio 2025, protocollo numero 7. Secondo tale atto la verifica deve dare priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito, la cui insussistenza esclude in radice la condotta abusiva.

La risposta n. 42/2026 su holding e donazione della nuda proprietà delle quote

Il caso riguarda il conferimento in una holding di nuova costituzione delle partecipazioni detenute dal padre e dai figli in due società. Il conferimento avviene in regime di realizzo controllato, ai sensi dell’art. 177, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi. Al conferimento segue la donazione ai figli della nuda proprietà delle quote della holding, assoggettata al regime ordinario dell’art. 16 del testo unico delle imposte sulle successioni e donazioni.

L’Agenzia ha escluso il carattere abusivo dell’operazione, ritenendola non priva di sostanza economica. Hanno pesato la gestione coordinata delle società conferite, la stabilità della governance, le clausole antistallo statutarie e il graduale passaggio del controllo dal padre ai figli. La donazione diretta delle partecipazioni originarie, osserva l’Agenzia, non avrebbe garantito il medesimo risultato organizzativo.

La risposta n. 107/2026 su cessione infragruppo e scissione di compendi immobiliari

Il quesito riguarda una riorganizzazione con cessione di partecipazioni infragruppo e successiva scissione di compendi immobiliari. La valutazione investe le imposte dirette, l’imposta sul valore aggiunto e le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

L’Agenzia ha escluso l’abuso, dando rilievo all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte delle società partecipanti, documentata dai piani industriali allegati all’istanza. Le società beneficiarie non risultavano destinate al mero godimento degli immobili. Per la scissione prospettata le imposte di registro, ipotecaria e catastale risultano dovute in misura fissa.

La clausola sussidiaria e il ruolo decisivo della norma specifica

Il comma 12 dell’art. 10-bis consente di configurare l’abuso solo quando il vantaggio non è contestabile come violazione di specifiche disposizioni tributarie. La vicenda della donazione seguita dalla vendita costituisce un esempio particolarmente significativo di questa sussidiarietà.

Con la sentenza 15 novembre 2013, n. 25671, la Corte di cassazione aveva qualificato come elusiva la donazione ai figli di un terreno edificabile seguita dalla vendita a terzi. L’operazione era finalizzata esclusivamente alla riduzione della plusvalenza imponibile. Oggi la materia è regolata da norme specifiche dell’art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi. Per gli immobili ricevuti in donazione e per i terreni edificabili si assume come costo quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni. Inoltre, per l’art. 67, comma 1, lettera b), il quinquennio decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Il contenuto dell’istanza di interpello antiabuso

Entrambe le risposte richiamano la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 sul contenuto dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), dello Statuto. L’istanza deve indicare gli elementi qualificanti dell’operazione, il settore impositivo interessato e le norme di riferimento, comprese quelle suscettibili di contestazione. Il parere viene reso sui fatti esposti, assunti come veritieri ed esaustivi, e resta impregiudicato il potere di controllo sugli aspetti non rappresentati.

Indicazioni operative per l’atto

  1. Ricostruire per iscritto il progetto economico e organizzativo, con piani industriali o patti di governance quando l’operazione riguarda imprese o holding familiari.
  2. Verificare preliminarmente se esiste una norma specifica che disciplina il risultato perseguito, come accade per gli immobili donati e poi ceduti.
  3. Rappresentare nell’eventuale istanza tutti i passaggi dell’operazione, compresi quelli successivi, perché il parere copre soltanto i fatti esposti.
  4. Coordinare la scelta con il commercialista per gli effetti reddituali, anche alla luce dei nuovi testi unici in vigore dal 2027.

Per l’inquadramento generale si veda la guida su risparmio d’imposta e abuso del diritto negli atti notarili. Sulle holding familiari restano utili gli approfondimenti dedicati alla holding di famiglia e al realizzo controllato con più soci conferenti.

Fonti: Agenzia delle Entrate, risposta n. 42/2026 (sito dell’Agenzia delle Entrate) · risposta n. 107/2026 (sito dell’Agenzia delle Entrate) · art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (normattiva.it) · art. 67 e art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi (normattiva.it).

Per un confronto su un’operazione specifica è disponibile il parere scritto del Notaio o la Consulenza online. I contatti dello Studio sono segreteria@notaiofiorentinomarco.com, +39 352 273 7467.

La mappa completa delle risposte dal 2018 al 2026 è nella guida su abuso del diritto negli interpelli, operazioni societarie e immobiliari.

Il contenuto ha finalità informativa, non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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