📅 Pubblicato il 18 settembre 2026🔄 Aggiornato il 18 settembre 2026 — perché: verifica sui nuovi materiali di studio, sullo Studio CNN n. 36-2026/T (Commissione Studi Tributari, 9 aprile 2026) e sul D.Lgs. 123/2025 in vigore dal 1° gennaio 2026

In breve

  • Le categorie catastali F (F1 aree urbane, F2 collabenti, F3 in corso di costruzione, F4 in corso di definizione, F5 lastrici solari) sono unità senza rendita: niente prezzo-valore, le imposte si calcolano sul prezzo dichiarato.
  • Se vende un’impresa, il bivio è IVA o registro: per le aree F1 decide la destinazione urbanistica, non il catasto; per cantieri (F3) e immobili in corso di definizione (F4) lo Studio CNN n. 36-2026/T ritiene l’operazione imponibile IVA; sui collabenti (F2) le posizioni di Notariato e Agenzia delle Entrate non coincidono.
  • L’agevolazione prima casa su un immobile al grezzo si può chiedere, secondo la prassi, se l’edificio ha le caratteristiche dell’abitazione non di lusso e ci si impegna a completarlo: va verificato caso per caso prima del preliminare.

«Compro al grezzo, così risparmio.» Capita spesso, soprattutto quando il cantiere è fermo o il costruttore ha bisogno di liquidità. Poi si arriva al momento di calcolare le imposte e nessuno sa dire con certezza quanto si paga. Non è una stranezza napoletana: è una questione aperta, tanto che il Consiglio Nazionale del Notariato le ha dedicato uno studio tributario (Studio n. 36-2026/T, approvato dalla Commissione Studi Tributari il 9 aprile 2026) che arriva a conclusioni non del tutto condivise dall’Amministrazione finanziaria. Vale la pena capire perché.

Che cosa sono le categorie catastali F?

Sono le categorie dei fabbricati che non sono ancora, o non sono più, un’unità immobiliare ordinaria. Il catasto le registra ma non attribuisce loro una rendita:

CategoriaChe cos’èEsempio tipico a Napoli
F1 area urbanaTerreno in ambito urbano non edificatoCorte, posto auto scoperto, area di sedime
F2 unità collabenteRudere o fabbricato inagibile, non produttivo di redditoMasseria diroccata a Pianura o Chiaiano, rustico da recuperare
F3 in corso di costruzioneIl cantiere non ultimatoPalazzina al grezzo con lavori fermi
F4 in corso di definizioneEsistente ma non ancora classificabileAppartamento in ristrutturazione con cambio di destinazione
F5 lastrico solareIl piano di coperturaTerrazzo di copertura venduto per sopraelevare

La prima conseguenza pratica riguarda i conti: non avendo una rendita, questi immobili non consentono il prezzo-valore (art. 1, comma 497, L. 266/2005), che sulla rendita si basa. Le imposte si calcolano sul corrispettivo pattuito. La seconda: per queste unità non scatta l’obbligo di conformità catastale dell’art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985, perché non c’è planimetria né rendita da confrontare; in atto lo si dichiara espressamente.

IVA o registro: da che cosa dipende davvero?

Quando a vendere è un’impresa, il bivio è sempre lo stesso. Se l’operazione è imponibile IVA, si paga l’IVA (4%, 10% o 22% a seconda dei casi) e registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna, oggi D.Lgs. 123/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026, che ha riordinato il D.P.R. 131/1986). Se invece l’operazione è esente o fuori campo, si applica l’imposta di registro proporzionale (9%, o 2% con la prima casa), con ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna. Tra le due strade possono ballare parecchie migliaia di euro.

Le aree urbane (F1): non basta la categoria

Per le F1 la conclusione dello studio è netta: la sola classificazione catastale non basta a stabilire il regime. Conta la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici (art. 2, comma 3, lett. c, D.P.R. 633/1972): se l’area è edificabile e vende un soggetto IVA, l’operazione è imponibile; se non è edificabile, si applica il registro proporzionale. Tradotto per chi compra: prima di firmare serve il certificato di destinazione urbanistica, non la visura.

Cantieri e immobili in corso di definizione (F3, F4)

Qui, secondo lo studio, l’operazione è nel campo IVA e, finché il fabbricato non è ultimato, la cessione è imponibile: il bene è ancora nel ciclo produttivo dell’impresa, a prescindere da chi compra. È una lettura che semplifica molte pratiche (la palazzina al grezzo si vende con IVA e imposte fisse), ma va coordinata con la prassi dell’Agenzia delle Entrate, che sull’individuazione del momento di «ultimazione» ha posizioni proprie (fra le altre, circolare 12/E/2007).

I collabenti (F2): dove Notariato e Fisco non sono d’accordo

Sui ruderi la questione è aperta. Lo studio propende per l’esenzione come regola (art. 10, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972), salvo opzione per l’imponibilità nei casi ammessi; l’Amministrazione finanziaria ha invece espresso in più occasioni una lettura diversa. È la cosa più onesta da dire a chi legge: oggi, su una cessione di collabente da parte di un’impresa, esiste un margine di rischio da valutare caso per caso, e la scelta va scritta in atto con le dichiarazioni giuste.

Il posto auto scoperto e il lastrico: le pertinenze

È il caso più frequente nella pratica: il posto auto accatastato come area urbana, o il lastrico, venduti insieme all’appartamento. La regola è lineare: la pertinenza segue il bene principale. Se accede a un’abitazione, si applica il regime del n. 8-bis; se accede a un immobile strumentale, quello del n. 8-ter. Il trattamento non dipende dalla categoria catastale della pertinenza, ma da che cosa serve.

Categorie catastali F: IVA o registro? Schema a bivio. In alto la domanda: chi vende? Se vende un privato, si applica l’imposta di registro proporzionale sul prezzo. Se vende un’impresa, si distingue per categoria: F1 area urbana, decide la destinazione urbanistica, edificabile IVA e non edificabile registro; F3 e F4, in corso di costruzione o di definizione, secondo lo Studio CNN 36-2026/T imponibile IVA; F2 collabente, posizioni divergenti tra Notariato e Agenzia delle Entrate; F5 lastrico, esente se autonomo, segue il bene principale se pertinenza. In basso l’avvertenza: in ogni caso niente prezzo-valore, base imponibile uguale al prezzo. Categorie F: IVA o registro? Dipende da chi vende e da che cosa Chi vende? Un privato (fuori campo IVA) imposta di registro proporzionale sul prezzo (9%, oppure 2% se prima casa ammessa) Un’impresa (soggetto IVA) operazione nel campo IVA: imponibile o esente? dipende dalla categoria F1 area urbana decide l’urbanistica: edificabile = IVA non edificabile = registro serve il CDU, non la visura F3 e F4 cantiere / in corso di definizione Studio CNN: imponibile IVA finché non ultimato registro, ipotecaria, catastale fisse F2 collabente Notariato e Agenzia non sono d’accordo esente o imponibile? margine di rischio da valutare F5 lastrico se autonomo: esente se pertinenza: segue il bene principale art. 10 n. 8-bis / 8-ter In tutti i casi: nessuna rendita, quindi niente prezzo-valore la base imponibile è il prezzo dichiarato; prima casa possibile solo con i requisiti verificati prima del preliminareSchema di orientamento: il regime fiscale si decide caso per caso, sul titolo edilizio e sulla destinazione urbanistica. © Studio Notarile Marco Fiorentino · AI Claude
Infografica originale dello Studio: il bivio IVA/registro per le unità in categoria F, secondo lo Studio CNN n. 36-2026/T e la prassi.

E l’agevolazione prima casa su un immobile al grezzo?

È la domanda che tutti fanno. L’agevolazione presuppone un’abitazione, e un fabbricato in categoria F, per definizione, abitazione non è ancora. La prassi ha però aperto da tempo uno spiraglio per i fabbricati in corso di costruzione: l’Agenzia delle Entrate (circolari 19/E/2001 e 38/E/2005) ammette l’agevolazione se l’immobile, una volta ultimato, avrà le caratteristiche di un’abitazione non di lusso (oggi: categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) e l’acquirente si impegna in atto a completarlo; la Cassazione richiede che il completamento avvenga entro il termine triennale di decadenza dell’accertamento. Per i collabenti la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto l’agevolazione quando il rudere è recuperabile a uso abitativo; per lastrici e aree urbane, di regola, no: l’agevolazione sulle pertinenze è limitata a una unità per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, e per le unità F il discorso va fatto caso per caso.

Non è una risposta che si possa dare in astratto né in un articolo: dipende dal titolo edilizio, dallo stato dei lavori e da ciò che si dichiara in atto. Se stai valutando un acquisto del genere contando sull’agevolazione, è esattamente il tipo di operazione da far verificare prima del compromesso. I requisiti generali sono in Prima casa: imposte e requisiti e in Agevolazioni fiscali.

Cosa fa il notaio

Su un’unità in categoria F il notaio parte dal titolo edilizio e dal certificato di destinazione urbanistica, non dalla visura; verifica se il venditore è un soggetto IVA e in che veste vende (costruttore, impresa di ripristino, altro); inquadra il regime (imponibile, esente, fuori campo) e lo scrive in atto con le dichiarazioni previste dall’art. 10 D.P.R. 633/1972 e dal D.Lgs. 123/2025; se c’è un margine di incertezza (tipicamente sui collabenti) lo dice per iscritto alle parti e propone, se utile, un interpello; verifica i requisiti prima casa e l’impegno al completamento; dichiara in atto che per l’unità non sussistono i presupposti dell’art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985; controlla la commerciabilità urbanistica del cantiere (permesso di costruire, varianti, agibilità futura) come per ogni altro immobile: vedi Agibilità, regolarità urbanistica e commerciabilità. Per i conti ci sono gli Strumenti notarili; le risposte brevi nelle Domande frequenti.

Per i tecnici (geometri, ingegneri, architetti): la scelta fra F3 e F4 nel Docfa, la data di fine lavori e la dichiarazione di ultimazione incidono direttamente sul regime IVA e sulla prima casa; conviene coordinare con il notaio prima dell’accatastamento definitivo. Approfondimenti: conformità urbanistica e stato legittimo · stato legittimo dopo il Salva Casa · prassi Agenzia Entrate e Conservatoria.

Nota deontologica. Le cifre indicate sono stime orientative. L’onorario del notaio è libero (tariffe abrogate dal D.L. 223/2006, conv. L. 248/2006, e dal D.L. 1/2012, conv. L. 27/2012); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima; resta ferma la disciplina dell’equo compenso (L. 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte sono calcolate sulle norme. Il preventivo scritto, gratuito e senza impegno, lo dà lo Studio: nessuna promessa di risultato, nessun confronto con altri colleghi.

Stai comprando al grezzo, un rudere da ristrutturare o un lastrico per sopraelevare? Portaci visura, titolo edilizio e CDU prima del preliminare: ti diciamo che imposte si pagano e quali dichiarazioni servono in atto.

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Studio Notarile Marco Fiorentino · Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli (Mergellina) · tel/WhatsApp +39 352 2737467 · segreteria@notaiofiorentinomarco.com

Domande frequenti

Su un immobile in categoria F posso usare il prezzo-valore? +

No. Il prezzo-valore (art. 1, comma 497, L. 266/2005) si applica alle abitazioni con rendita catastale; le unità F non hanno rendita, quindi le imposte si calcolano sul prezzo dichiarato.

Compro un posto auto scoperto (F1) insieme alla casa: che imposte pago? +

Se è pertinenza dell’abitazione segue il regime dell’abitazione (art. 10, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972 se vende un’impresa; registro se vende un privato), a prescindere dalla categoria catastale. Conta a che cosa serve, non come è accatastato.

Il cantiere al grezzo si compra con IVA o con registro? +

Se vende un’impresa, secondo lo Studio CNN 36-2026/T la cessione del fabbricato non ultimato (F3, F4) è imponibile IVA, con registro, ipotecaria e catastale fisse. Se vende un privato, si applica il registro proporzionale sul prezzo.

Posso chiedere la prima casa su un fabbricato in corso di costruzione? +

Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate sì, se l’immobile ultimato avrà le caratteristiche di un’abitazione diversa da A/1, A/8 e A/9 e ci si impegna in atto a completarlo; la Cassazione richiede il completamento entro il termine triennale. Va verificato caso per caso prima del preliminare.

Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026 (Viale Antonio Gramsci 19, Mergellina) · oltre 6.000 atti · 4,9/5 su 48 recensioni Google · verificato il 18 settembre 2026. Lo Studio segue clienti a Napoli (Mergellina, Posillipo, Vomero, Fuorigrotta, Centro storico e tutti i quartieri), nei comuni vicini (Pozzuoli, Portici, Casoria, Giugliano, Torre del Greco, Castellammare) e nelle isole. Newsletter del giovedì: iscriviti.

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