📅 Pubblicato il 16 settembre 2026🔄 Aggiornato il 16 settembre 2026

In breve

  • Lo “stato legittimo” è la carta d’identità edilizia di un immobile: senza di esso non si può vendere, donare o dividere in modo tranquillo.
  • Per i fabbricati costruiti prima del 1° settembre 1967 (quando è scattato l’obbligo generalizzato della licenza edilizia) la legge ammette di provarlo anche con documenti diversi dal titolo, come atti d’epoca, mappe catastali e fotografie.
  • Il Consiglio Nazionale del Notariato lo ha spiegato in un lungo studio tecnico: è la guida che i tecnici usano davanti a un titolo mancante o incompleto.

«Notaio, la casa è degli anni Trenta, non esiste nessun titolo edilizio: possiamo vendere?». Nel centro storico di Napoli questa domanda arriva quasi ogni settimana. La risposta, dal 2024, è più chiara di prima grazie al cosiddetto decreto Salva Casa e a un approfondito studio tecnico del Consiglio Nazionale del Notariato, pubblicato nel numero di CNN Notizie del 4 giugno 2025, che ha messo ordine su cosa serve davvero per dire che un immobile è “in regola” dal punto di vista urbanistico-edilizio.

Che cos’è lo “stato legittimo” di un immobile?

Lo stato legittimo, disciplinato dall’art. 9-bis del Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001), è la fotografia giuridica della casa così come è oggi, messa a confronto con i titoli che ne hanno permesso la costruzione e le eventuali modifiche successive. In pratica risponde alla domanda: “questo immobile, con questa distribuzione di stanze, questi balconi, questa altezza, è quello che un titolo edilizio ha autorizzato?”.

La regola generale è che lo stato legittimo si determina sulla base del titolo che ha previsto la costruzione (licenza, concessione, permesso di costruire, SCIA) integrato dai titoli che hanno abilitato gli interventi successivi: un ampliamento, una sanatoria, un cambio di destinazione d’uso. Ogni volta che manca un tassello, la catena si spezza e va ricostruita.

Perché gli immobili “ante 1967” sono un caso a parte?

Fino alla legge 6 agosto 1967, n. 765 (la cosiddetta “legge ponte”), l’obbligo di licenza edilizia non era generalizzato su tutto il territorio comunale: riguardava solo i centri abitati e le zone soggette a piano regolatore. Per questo motivo la data spartiacque comunemente utilizzata è il 1° settembre 1967: prima di quella data, in moltissimi Comuni, costruire senza alcun titolo non era di per sé un abuso, semplicemente perché non c’era un titolo da chiedere.

Metà del patrimonio immobiliare del centro storico di Napoli, dei quartieri collinari e dei borghi della provincia rientra in questa fascia. Lo studio del Notariato, curato da Giuseppe Trapani, ha chiarito che per questi immobili lo stato legittimo può essere provato con qualsiasi documento probante l’epoca e la consistenza della costruzione: rogiti antichi, mappe catastali storiche, fotografie datate, licenze di abitabilità d’epoca. Come extrema ratio, quando anche questi mancano, torna utile la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal D.P.R. 445/2000, con cui un tecnico o le parti attestano sotto la propria responsabilità l’epoca e la conformazione del fabbricato.

Come si prova lo stato legittimo, in base a quando è stato costruito l’immobile Due percorsi. Per gli immobili costruiti dopo il primo settembre 1967 serve il titolo edilizio originario integrato dai titoli successivi. Per gli immobili costruiti prima di quella data, evidenziati in terracotta, la prova si può dare anche con documenti diversi dal titolo: atti d’epoca, mappe catastali storiche, fotografie, e come ultima possibilità una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Due strade per dimostrare lo stato legittimo Costruito dopo il 1° settembre 1967 — Titolo che ha previsto la costruzione (licenza, concessione, permesso) — Integrato dai titoli successivi (varianti, sanatorie, cambi d’uso) — Se manca un titolo, l’abuso va sanato prima dell’atto Costruito prima del 1° settembre 1967 — Atti e rogiti d’epoca — Mappe catastali storiche — Fotografie datate — Licenze di abitabilità d’epoca, se esistenti — Extrema ratio: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Base: art. 9-bis D.P.R. 380/2001, come modificato dal decreto Salva Casa, e studio CNN n. 225-2024/P.

Cosa ha cambiato in concreto il Salva Casa?

Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 (cd. Salva Casa), convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, ha riscritto diverse regole del Testo unico dell’edilizia: ha ampliato lo spazio per le “tolleranze costruttive” (piccole difformità che non sono più considerate abuso), ha reso più praticabile la sanatoria per le difformità dello stato legittimo quando il tecnico non trova il titolo originario, e ha toccato anche i cambi di destinazione d’uso e i requisiti di agibilità. Lo studio del Notariato ricostruisce con attenzione il rapporto tra la vecchia disciplina, quella introdotta nel 2020 e quella attuale, perché sono tre strati normativi che convivono a seconda di quando è avvenuto l’intervento sull’immobile.

Un punto pratico va tenuto fermo: il Salva Casa aiuta a sanare le irregolarità edilizie. Non tocca i vincoli paesaggistici, culturali o idrogeologici, che restano disciplinati dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e seguono regole proprie, spesso più severe.

Un caso a Materdei: il titolo che non c’era

Anna eredita dai nonni un basso a Materdei, in un edificio che le mappe catastali storiche collocano già nel 1958. Vuole venderlo per acquistare, con il ricavato, una casa più grande insieme al marito. Il tecnico incaricato, cercando in Comune, non trova alcun titolo edilizio: normale, visto che l’edificio è precedente al settembre 1967. Ricostruisce quindi lo stato legittimo con la mappa d’impianto catastale del 1958, l’atto di successione dei nonni che descrive l’immobile, e alcune fotografie di famiglia che mostrano la facciata invariata nei decenni.

Un dettaglio, però, cambia le cose: negli anni Novanta è stata chiusa una piccola terrazza per ricavare una stanza in più. Quell’intervento è successivo al 1967 e avrebbe richiesto un titolo. Non essendoci sanatoria, la vendita si può fare solo dopo aver regolarizzato quella specifica difformità, che riguarda solo la stanza aggiunta, non l’intero immobile. Tempo stimato: qualche settimana, non mesi, proprio perché la parte “storica” della casa non ha bisogno di alcuna sanatoria.

Cosa fa il notaio

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Domande frequenti

Cosa succede se non trovo nessun titolo edilizio per una casa molto vecchia?

Se l’immobile è stato costruito prima del 1° settembre 1967, la legge non presume un abuso: consente di provare lo stato legittimo con qualsiasi documento idoneo (atti d’epoca, mappe catastali, fotografie) e, come extrema ratio, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Serve però un tecnico che ricostruisca la storia dell’immobile con cura.

Il Salva Casa sana automaticamente tutti gli abusi?

No. Amplia le tolleranze costruttive per le piccole difformità e semplifica alcune sanatorie, ma resta necessaria una pratica edilizia per gli interventi successivi al titolo originario privi di autorizzazione. E non tocca i vincoli paesaggistici o culturali, che seguono regole proprie e spesso più rigide.

Quanto costa e quanto dura una verifica dello stato legittimo?

Dipende dalla complessità dell’immobile e dalla reperibilità dei documenti in Comune. Per una casa con pratiche in ordine può bastare qualche giorno; se mancano titoli o servono sanatorie, si parla di settimane. È un costo, in termini di tempo e onorario del tecnico, da mettere in conto prima di fissare il rogito.

Lo stato legittimo serve anche per una donazione o una successione?

Sì. La dichiarazione dello stato legittimo è richiesta per gli atti tra vivi che trasferiscono, costituiscono o sciolgono diritti reali sull’immobile: vendite, donazioni, divisioni. Per le successioni la logica è diversa, ma conviene comunque conoscere la situazione urbanistica prima di vendere l’immobile ereditato.

Fonti per verificare

Approfondimenti sul sito: Agibilità, regolarità urbanistica e commerciabilità · Strumenti notarili per stimare imposte e costi · Domande frequenti · Preventivo per una compravendita a Napoli.

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