Pubblicato il 16 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20265 minuti di lettura
In breve, l’art. 10-bis dello Statuto del contribuente tutela espressamente la libertà di scelta fra regimi opzionali e fra operazioni con diverso carico fiscale. Il confine è segnato da due elementi cumulativi, l’assenza di sostanza economica e l’indebito vantaggio, e da un’esimente, le valide ragioni extrafiscali non marginali. Nella pratica notarile la valutazione va impostata prima della stipula e documentata nel fascicolo.
La struttura della norma
Il comma 1 dell’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, qualifica come abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La qualificazione prescinde dal rispetto formale delle singole norme tributarie applicate. Tali operazioni non sono opponibili all’amministrazione finanziaria, che determina i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi.
Il comma 2 definisce analiticamente i due elementi costitutivi della fattispecie elusiva. Sono prive di sostanza economica le operazioni, anche collegate, inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Costituiscono indici rilevanti l’incoerenza della qualificazione delle singole operazioni rispetto al fondamento giuridico complessivo e l’utilizzo degli strumenti giuridici difforme dalle normali logiche di mercato. Sono indebiti i benefici realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
Il comma 3 esclude l’abuso per le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale. Il comma 4 conserva espressamente la libertà di scelta fra regimi opzionali e fra operazioni comportanti un diverso carico fiscale complessivo. Il comma 12 rende la clausola sussidiaria: l’abuso è configurabile solo se il vantaggio non è contestabile come violazione di specifiche disposizioni tributarie.
Le garanzie procedimentali
- Il contraddittorio preventivo impone che l’atto impositivo sia preceduto, a pena di nullità, dalla richiesta di chiarimenti, con termine di sessanta giorni per la risposta (comma 6).
- La motivazione rafforzata richiede che l’atto impositivo indichi specificamente la condotta abusiva, le norme o i principi elusi, i vantaggi indebiti e i chiarimenti forniti (comma 8).
- L’onere della prova è ripartito, poiché l’amministrazione finanziaria dimostra la condotta abusiva, che non è rilevabile d’ufficio, mentre il contribuente dimostra le ragioni extrafiscali (comma 9).
- L’interpello preventivo consente al contribuente di chiedere un parere preventivo all’Agenzia ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), dello Statuto (comma 5).
- L’irrilevanza penale comporta che le operazioni abusive non integrino fatti punibili secondo le leggi penali tributarie, ferme le sanzioni amministrative (comma 13).
Il rapporto con l’interpretazione dell’atto ai fini del registro
L’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è stato modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Da allora l’interpretazione dell’atto ai fini dell’imposta di registro si fonda esclusivamente sugli elementi desumibili dall’atto presentato alla registrazione. Restano esclusi dalla valutazione gli elementi extratestuali e gli atti collegati, secondo un’impostazione della quale la Corte costituzionale ha confermato la legittimità con la sentenza 21 luglio 2020, n. 158.
Ne consegue una distinzione operativa netta, poiché la riqualificazione fondata sul collegamento negoziale passa, in tema di registro, soltanto attraverso il procedimento dell’art. 10-bis, con le relative garanzie. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluisce nel testo unico approvato con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, la cui applicazione è stata differita a tale data dall’art. 4, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200.
Le opzioni legittime ricorrenti nella prassi
- Prezzo-valore (art. 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), opzione espressa per le cessioni tra persone fisiche di immobili abitativi, con indicazione del corrispettivo effettivo. La sottofatturazione ne comporta la perdita e configura violazione autonoma.
- Agevolazione prima casa e credito d’imposta per il riacquisto: regime di favore tipico, che presuppone requisiti verificabili e dichiarazioni in atto.
- Donazione rispetto alla devoluzione successoria, anche riservando l’usufrutto, quale scelta di diritto civile prima ancora che fiscale, con effetti su coacervo, collazione e legittima da valutare in parallelo.
- Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni (art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, resa stabile dalla legge di bilancio 2025). Si tratta di un regime opzionale con perizia giurata e imposta sostitutiva, da completare prima della cessione.
- Permuta, con imposta di registro applicata una sola volta, sul trasferimento che dà luogo all’imposta più elevata.
- Regimi agevolati di assegnazione o trasformazione, quando aperti dal legislatore, che costituiscono opzioni normative tipiche riconducibili al comma 4.
Le aree di attenzione
Meritano una valutazione specifica le sequenze ravvicinate di atti che riconducono la situazione patrimoniale al punto di partenza. Analoga cautela richiedono gli schemi in cui l’atto finale riproduce l’effetto economico di un’operazione più onerosa, nonché le operazioni prive di razionalità economica in assenza del vantaggio fiscale. In questi casi la ragione extrafiscale va individuata e documentata prima della stipula, non ricostruita dopo la richiesta di chiarimenti.
Resta distinta dall’abuso la simulazione, poiché la vendita senza corrispettivo effettivo dissimula una donazione e si contesta con gli strumenti propri, civili e fiscali, non con l’art. 10-bis.
Indicazioni operative
- Individuare preliminarmente l’obiettivo economico, patrimoniale e familiare del cliente, prima di selezionare lo strumento negoziale.
- Confrontare le alternative disponibili, indicandone il carico fiscale complessivo, imposte sui redditi comprese.
- Annotare nel fascicolo le ragioni extrafiscali, con la documentazione che le sostiene.
- Valutare l’interpello quando l’operazione presenta indici di collegamento negoziale.
- Coordinare la scelta con il commercialista per i profili reddituali e dichiarativi.
Dal 1° gennaio 2027 le disposizioni sui redditi passano nel nuovo testo unico approvato con il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. L’art. 10-bis dello Statuto resta il riferimento generale.
La versione divulgativa per i clienti privati può essere condivisa con chi chiede come risparmiare in modo lecito.
Fonti: art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (normattiva.it) · legge 27 dicembre 2017, n. 205 (normattiva.it) · Corte costituzionale, sentenza n. 158 del 2020 (cortecostituzionale.it) · decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 (normattiva.it) · art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (normattiva.it) · legge 23 dicembre 2005, n. 266 (normattiva.it) · art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (normattiva.it) · decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (normattiva.it).
Per un confronto su un’operazione specifica è disponibile il parere scritto del Notaio o Consulenza online. I contatti dello Studio sono segreteria@notaiofiorentinomarco.com, +39 352 273 7467.
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Il contenuto ha finalità informativa, non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.
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