Pubblicato il 17 ottobre 2026Aggiornato il 22 ottobre 20263 minuti di lettura
In breve. Molte associazioni professionali riconoscono un indennizzo all’associato che recede per pensionamento, incapacità permanente o morte. Con la risposta n. 3 del 13 gennaio 2026 l’Agenzia qualifica l’accordo che lo determina come atto a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, con aliquota del 3%; l’accordo è registrabile solo in caso d’uso quando è perfezionato per corrispondenza, anche mediante PEC.
Il caso esaminato
L’istanza proveniva da uno studio notarile costituito in forma di associazione professionale nel 2008, con scrittura privata autenticata e registrata, tra tre associati, uno dei quali prossimo al pensionamento.
I patti associativi escludevano qualsiasi rimborso per avviamento e per i beni apportati; facevano eccezione il recesso per pensionamento, l’incapacità permanente e la morte, per i quali era previsto un indennizzo a carico dell’associazione.
La delibera di modifica dell’associazione risaliva al luglio 2025; la determinazione dell’indennizzo era affidata a un accordo separato tra l’associazione e l’associato uscente, perfezionato mediante scambio di comunicazioni via PEC.
L’esclusione dell’art. 4 della Tariffa
L’art. 4, lettera d), della Tariffa, parte prima, del TUR disciplina le assegnazioni ai soci e agli associati; la prassi le tratta come operazione inversa del conferimento, con le stesse aliquote previste per la costituzione e l’aumento del capitale.
L’Agenzia esclude questa disciplina perché l’accordo non è una delibera dell’ente ma l’incontro di due volontà distinte; inoltre l’indennizzo non restituisce l’apporto iniziale, potendo essere diverso e anche notevolmente superiore.
La qualificazione ai sensi dell’art. 9 e il caso d’uso
L’accordo rientra pertanto tra gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, previsti dall’art. 9 della Tariffa, parte prima, soggetti all’aliquota proporzionale del 3%.
Il codice civile non richiede per tale accordo la forma scritta a pena di nullità; di conseguenza il suo perfezionamento per corrispondenza attrae l’art. 1 della Tariffa, parte seconda, con registrazione solo in caso d’uso e applicazione della medesima imposta.
La stessa tassazione vale in caso di registrazione volontaria ai sensi dell’art. 8 del TUR; resta ferma la possibile riqualificazione dell’atto secondo l’art. 20 del TUR, sulla base della sua natura intrinseca e dei suoi effetti giuridici.
Indicazioni operative
La forma dell’accordo incide quindi sul momento della tassazione: la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico comportano la registrazione in termine fisso, mentre lo scambio per corrispondenza consente di rinviarla al caso d’uso.
La scelta va coordinata con i profili civilistici, con l’esigenza di prova dell’accordo e con il trattamento dell’indennizzo ai fini delle imposte sui redditi, che la risposta non esamina.
Che cosa fare, in pratica
- Verificare nei patti associativi le cause di recesso che danno diritto all’indennizzo e i criteri di calcolo dello stesso.
- Tenere distinta la delibera dell’associazione dall’accordo patrimoniale concluso con l’associato uscente.
- Valutare la forma dell’accordo in funzione dell’obbligo di registrazione e delle esigenze di prova.
- Coordinare il profilo dell’imposta di registro con quello delle imposte sui redditi.
Domande frequenti
La soluzione vale anche per le società tra professionisti? La risposta riguarda un’associazione professionale, mentre nelle STP il recesso segue le regole del tipo societario adottato e va valutato separatamente.
L’Agenzia si è pronunciata sulla forma dell’accordo? No, il parere riguarda esclusivamente l’imposta di registro e lascia espressamente fuori ogni valutazione sugli aspetti civilistici.
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Fonti
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 3 del 13 gennaio 2026 – testo ufficiale (PDF)
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 6, 8 e 20; Tariffa parte prima, artt. 4 e 9; Tariffa parte seconda, art. 1 – normattiva.it
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, par. 6.34
Informazione generale, aggiornata al 12 ottobre 2026. Per il Suo caso servono i documenti.
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