Pubblicato il 13 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 202610 minuti di lettura

In breve — dal settembre 2018 all’ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato circa novanta risposte a interpello sulla valutazione antiabuso di operazioni societarie e immobiliari. Nella grande maggioranza dei casi l’abuso del diritto viene escluso, perché la riorganizzazione risponde a un progetto economico documentato. Le risposte contrarie, almeno quindici fra quelle esaminate, si concentrano su pochi schemi ricorrenti, che questa guida descrive uno per uno insieme alle operazioni che l’Agenzia considera fisiologiche.

Il perimetro della norma

L’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, definisce abuso le operazioni prive di sostanza economica che realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, pur rispettando formalmente le norme fiscali. Secondo la lettura costante delle risposte esaminate i presupposti sono tre e devono ricorrere tutti insieme.

Il vantaggio è indebito quando contrasta con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario. L’operazione è priva di sostanza economica quando fatti, atti e contratti, anche collegati fra loro, non producono effetti significativi diversi dal risparmio d’imposta.

Il comma 3 esclude l’abuso per le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale. Il comma 4 conserva la libertà di scelta tra regimi opzionali diversi e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale.

Nella pratica pesano molto due regole procedurali, perché per il comma 9 l’onere di dimostrare la condotta abusiva grava sull’amministrazione, mentre il contribuente deve provare le ragioni extrafiscali. Per il comma 12 l’abuso è configurabile solo se il vantaggio non è contestabile come violazione di specifiche disposizioni tributarie.

Il comma 13 esclude la rilevanza penale tributaria delle operazioni abusive, fermo restando il regime delle sanzioni amministrative. Il comma 5 consente infine al contribuente di proporre interpello prima dell’operazione, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c), dello Statuto.

Come abbiamo letto le risposte

Dagli archivi annuali dell’Agenzia sono state selezionate le risposte il cui titolo richiama l’abuso del diritto, l’art. 10-bis o la valutazione antiabuso. Sono state escluse quelle che citano norme diverse con la stessa numerazione, come le disposizioni sui contributi dell’emergenza sanitaria. Delle risposte selezionate è stato letto il parere conclusivo sul documento originale.

Il conteggio è indicativo, perché alcune risposte affrontano il tema senza richiamarlo nel titolo. Le risposte vanno inoltre lette con una cautela che l’Agenzia stessa ripete in ogni parere: la valutazione vale per i fatti esposti nell’istanza, assunti come veritieri, e resta impregiudicato il controllo sugli atti collegati non rappresentati.

Scissioni — quando sono considerate fisiologiche

La scissione è l’operazione più frequente negli interpelli antiabuso. Il criterio che emerge con continuità è chiaro: la scissione supera il vaglio quando le finalità perseguite muovono da interessi propri delle società coinvolte e non da interessi personali dei singoli soci.

Nelle risposte n. 21/2018, n. 87/2019 e n. 106/2019 l’Agenzia ha escluso l’abuso perché l’operazione consentiva di proseguire separatamente rami d’azienda distinti. La neutralità prevista dall’art. 173 del testo unico delle imposte sui redditi è stata considerata la conseguenza naturale della scelta organizzativa.

Con la risposta n. 36/2018 la scissione asimmetrica di una società immobiliare è stata ritenuta fisiologica, perché permetteva a quattro soci di gestire gli immobili secondo prospettive diverse. La risposta n. 91/2018 ha raggiunto la stessa conclusione per la scissione di una società semplice fra due gruppi familiari, con registro in misura fissa.

Nella risposta n. 13/2019 la scissione proporzionale seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria nella scissa non è stata considerata abusiva, perché l’operazione non risultava priva di sostanza economica. La risposta n. 107/2026 ha escluso l’abuso anche per una cessione di partecipazioni infragruppo seguita dalla scissione di compendi immobiliari, documentata da piani industriali.

La risposta n. 317/2023 ha escluso qualsiasi vantaggio indebito nella scissione parziale di una partecipazione a favore della beneficiaria che era socio unico della scissa. La risposta n. 124/2025 ha ritenuto fiscalmente irrilevante la scissione totale non proporzionale di una società semplice in tre società semplici di nuova costituzione, senza conguagli fra i soci.

Scissioni — gli schemi ritenuti abusivi

Nella risposta n. 84/2024 tre società venivano fuse e poi scisse in modo da restituire a ciascun socio lo stesso patrimonio posseduto prima. L’Agenzia ha giudicato le due operazioni, di segno opposto, prive di sostanza economica e non conformi a normali logiche di mercato.

Nella risposta n. 14/2023 la scissione serviva a creare quattro holding di famiglia attraverso operazioni neutrali. L’Agenzia ha ravvisato un vantaggio indebito per i soci che non avrebbero potuto fruire del realizzo controllato. Lo stesso assetto, osserva la risposta, si sarebbe ottenuto con il conferimento delle partecipazioni in una holding unipersonale.

Le risposte n. 456/2023 e n. 12/2024 riguardano la scissione di immobili, la trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice e la successiva cessione degli immobili. Il regime agevolato applicato era quello della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L’Agenzia ha ritenuto abusiva la combinazione, pur riconoscendo legittima ciascuna scelta considerata isolatamente.

Già nella risposta n. 30/2018 il conferimento di partecipazioni in un’unica società, seguito dalla sua scissione, era stato giudicato privo di ragioni extrafiscali non marginali. Secondo l’Agenzia il disegno rispondeva più fondatamente a un obiettivo personalistico dei soci.

Conferimenti e realizzo controllato

Il regime del realizzo controllato dell’art. 177, commi 2 e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi ricorre in molte risposte recenti. Il quadro che ne emerge distingue con chiarezza l’uso del regime per riorganizzare un gruppo dall’uso del regime come passaggio intermedio di un disegno diverso.

Le risposte n. 160/2024, n. 169/2024 e n. 216/2024 hanno escluso l’abuso in riorganizzazioni realizzate con conferimenti di partecipazioni, anche contestuali o consecutivi. In uno dei casi la riorganizzazione comprendeva un finanziamento bancario per l’uscita di un socio. La risposta n. 155/2026 ha ammesso il regime anche per un apporto senza aumento di capitale, quando il conferente è già socio unico della conferitaria.

Nella risposta n. 42/2026 il conferimento delle partecipazioni in una holding, seguito dalla donazione ai figli della nuda proprietà delle quote, non è stato ritenuto abusivo. Hanno pesato la gestione coordinata delle società, le regole di governance e il passaggio graduale del controllo.

Nella risposta n. 200/2024 una serie di conferimenti successivi, destinata a concludersi con la fusione delle conferitarie, è stata considerata un unico disegno abusivo. Nella risposta n. 115/2026 al conferimento in realizzo controllato seguiva la donazione, con patto di famiglia, di quote che non davano ai figli il controllo di diritto. L’operazione è stata giudicata abusiva e l’esenzione dall’imposta di donazione è stata negata.

Cessione di partecipazioni rivalutate

La rideterminazione del costo delle partecipazioni è un’opzione di legge e la sua scelta non è sindacabile in sé. Il problema nasce quando la rivalutazione diventa il primo passaggio di una sequenza che porta il socio a incassare riserve della società con la sola imposta sostitutiva.

Nelle risposte n. 341/2019, n. 242/2020 e n. 89/2021 lo schema era sempre lo stesso: costituzione di una società veicolo, acquisto da parte di questa delle quote rivalutate dei soci uscenti, successiva fusione inversa. L’Agenzia ha concluso che il disegno rispondeva più fondatamente all’obiettivo personalistico dei soci di abbattere il proprio carico tributario.

Le conclusioni cambiano quando le ragioni sono reali e la sequenza non si chiude con il recupero delle riserve. La risposta n. 4/2021 ha escluso l’abuso nella cessione delle quote rivalutate a una società già socia della ceduta, con funzione di recesso atipico. La risposta n. 156/2022 ha riconosciuto valide ragioni extrafiscali non marginali in una cessione preceduta dalla rideterminazione.

Operazioni su aziende e patrimoni immobiliari

L’art. 176, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi esclude espressamente la rilevanza antiabuso del conferimento d’azienda in neutralità seguito dalla cessione della partecipazione ricevuta. Ai fini del registro la risposta n. 196/2019 ha escluso l’abuso nella stessa sequenza, alla luce dell’art. 20 del testo unico del registro come modificato nel 2017.

La risposta n. 138/2019, di pochi mesi precedente, aveva ritenuto abusivo un percorso più articolato: conferimento dell’azienda affittata nella società affittuaria, cessione delle quote a un acquirente costituito per l’occasione e fusione finale. L’Agenzia vi aveva visto l’aggiramento della tassazione proporzionale della cessione diretta dell’azienda, ricostruita guardando all’insieme dei passaggi.

Con il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, l’art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è destinato a essere sostituito dal nuovo testo unico. L’applicazione è stata rinviata al 1° gennaio 2027 dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, e fino ad allora le risposte continuano ad applicare la disciplina attuale.

Nella risposta n. 742/2021 la cessione del contratto di leasing immobiliare a una società interamente partecipata dal cedente è stata giudicata abusiva ai fini delle imposte sui redditi. Secondo l’Agenzia l’operazione mirava soltanto all’abbattimento del carico tributario della persona fisica.

La donazione seguita dalla vendita è il caso classico in cui opera il comma 12. Per gli immobili ricevuti in donazione e per i terreni edificabili l’art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi assume come costo quello del donante. Il vantaggio si contesta quindi con la norma specifica e non con la disciplina dell’abuso.

Acquisizioni con indebitamento

Le operazioni di merger leveraged buy-out sono state esaminate più volte dall’Agenzia. Nelle risposte n. 141/2022 e n. 142/2022 l’Agenzia ha ritenuto abusiva un’acquisizione preordinata soltanto a far dedurre alla società acquisita gli oneri del debito contratto per comprarla. La risposta n. 251/2024 ha invece escluso che l’operazione esaminata potesse ricevere una valutazione antiabuso complessiva in sede di interpello.

Gli indici che ricorrono nelle risposte contrarie

Leggendo insieme i pareri negativi emergono quattro indici ricorrenti, e il primo è la circolarità, cioè una sequenza che si chiude riportando patrimoni e soci nella posizione iniziale. Il secondo è la presenza di una società veicolo costituita per l’occasione e destinata a scomparire con una fusione.

Il terzo indice è l’esistenza di un percorso più lineare che avrebbe raggiunto lo stesso risultato organizzativo con un carico fiscale ordinario. Il quarto è la destinazione finale del risultato ai soci persone fisiche, con estrazione di riserve o di plusvalori esclusa dalla tassazione ordinaria.

Gli indici opposti ricorrono nei pareri favorevoli, con piani industriali allegati, attività che prosegue nelle società beneficiarie, regole di governance, passaggio generazionale reale e documentato. Il comma 4 tutela inoltre la scelta fra alternative che la legge pone sullo stesso piano.

Che cosa verifica il notaio prima dell’atto

Il notaio non decide sull’abuso, che resta una valutazione dell’amministrazione finanziaria, ma è il primo a vedere la sequenza completa degli atti. Per questo la verifica preliminare si concentra su quattro aspetti, da coordinare con il commercialista che segue la società.

Si ricostruisce per iscritto la ragione economica e organizzativa dell’intera sequenza, non del singolo atto. Si controlla se esiste una norma specifica che regola il risultato, perché in quel caso vale la norma e non l’abuso.

Si valuta se un percorso più semplice raggiunga lo stesso fine, perché l’Agenzia lo confronta sempre con quello scelto. Si considera infine l’opportunità di un interpello preventivo, ricordando che il parere copre soltanto i fatti esposti nell’istanza.

Il nuovo testo unico delle imposte sui redditi

Il testo unico delle imposte sui redditi del 1986 è abrogato dal decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e dal 1° gennaio 2027 i riferimenti agli articoli cambiano numerazione. L’art. 10-bis dello Statuto resta invariato, quindi il metodo di analisi descritto in questa guida conserva il suo valore anche dopo il passaggio.

Domande frequenti sull’abuso nelle operazioni straordinarie

La scissione non proporzionale è di per sé sospetta? Nelle risposte esaminate non lo è, ed è spesso considerata la soluzione fisiologica per separare attività o gruppi familiari. Diventa abusiva quando si inserisce in una sequenza circolare o serve a far uscire le riserve dai soci.

Conferire l’azienda e poi vendere le quote è abuso? La legge lo esclude espressamente ai fini delle imposte sui redditi, con l’art. 176, comma 3, del testo unico. Ai fini del registro la risposta n. 196/2019 ha raggiunto la stessa conclusione.

Una holding familiare seguita dalla donazione ai figli è ammessa? L’Agenzia l’ha ammessa quando il passaggio di controllo è reale e documentato, come nella risposta n. 42/2026. Il quadro cambia se le quote donate non attribuiscono il controllo di diritto, come nella risposta n. 115/2026.

Chi deve provare l’abuso in caso di contestazione dell’amministrazione? L’amministrazione finanziaria, che non può rilevarlo d’ufficio, mentre il contribuente deve dimostrare le ragioni extrafiscali, che per questo conviene documentare per iscritto già prima dell’operazione.

L’abuso del diritto comporta conseguenze penali tributarie? Il comma 13 dell’art. 10-bis esclude che le operazioni abusive diano luogo a fatti punibili secondo le leggi penali tributarie, ferme le sanzioni amministrative.

Per l’inquadramento generale si veda la guida su risparmio d’imposta e abuso del diritto negli atti notarili. Sono collegate l’analisi delle risposte del 2026 su holding, donazioni e scissioni e la guida fiscale alle riorganizzazioni societarie. Sulla richiesta di chiarimenti dell’Agenzia è disponibile la scheda dedicata alla lettera sull’abuso del diritto e ai sessanta giorni per rispondere.

Fonti — art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (normattiva.it) · archivio delle risposte a interpello, anni 2018-2026 (sito dell’Agenzia delle Entrate) · risposte a interpello 2026 (sito dell’Agenzia delle Entrate).

Per un confronto su un’operazione specifica è disponibile il parere scritto del Notaio o la Consulenza online. Lo Studio risponde all’indirizzo segreteria@notaiofiorentinomarco.com e al numero +39 352 273 7467.

Il contenuto ha finalità informativa, non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.

Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.


Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lo Studio

Studio Notarile Marco Fiorentino
Via Cuma n. 6, Santa Lucia, 80132 Napoli
Lunedi-venerdi, 9-18

Telefono +39 352 273 7467 · segreteria@notaiofiorentinomarco.com

Chiedere allo Studio

Gli atti

Strumenti e guide

Capire prima di firmare.

Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

Chi è il Notaio · Informativa privacy · Cookie policy

Italiano · English · Français · Deutsch · Español