In sintesi
- La holding è una società (di solito una SRL) che possiede le partecipazioni nelle società operative e, spesso, gli immobili della famiglia. Serve a separare il patrimonio dal rischio d’impresa, a tenere unito il controllo e a reinvestire gli utili con una tassazione più leggera.
- I dividendi che le società figlie pagano alla holding sono imponibili solo per il 5% (art. 89 TUIR): 1,2% effettivo contro il 26% della persona fisica. Le plusvalenze da vendita delle partecipazioni, con i requisiti PEX, sono esenti al 95% (art. 87 TUIR).
- Si costituisce di solito con un conferimento delle quote a realizzo controllato (art. 177, comma 2 e 2-bis, TUIR): niente plusvalenza per il socio, imposta di registro fissa.
- Il passaggio delle quote di controllo ai figli è esente da imposta di donazione e successione se i figli mantengono il controllo per cinque anni (art. 3, comma 4-ter, testo unico successioni).
- Non conviene a tutti: se gli utili servono per vivere, il vantaggio si annulla; la holding ha costi fissi e va costruita con un progetto.
“Mi hanno detto di fare una holding”: è una frase che sentiamo spesso da imprenditori napoletani con una o due società che vanno bene e qualche immobile. A volte è un ottimo consiglio, a volte no. La holding non è una formula magica ma uno strumento con vantaggi precisi, costi certi e regole fiscali che vanno rispettate alla lettera. In questo articolo spieghiamo a cosa serve, come si costruisce dal notaio e quando è meglio lasciar perdere.
A cosa serve una holding di famiglia
Fa parte del percorso: Società e aziende: la guida del notaio per chi fa impresa
- Protezione. Gli utili delle società operative salgono nella holding e lì restano, al riparo dai rischi dell’attività: se la società figlia va male, il patrimonio accumulato nella madre non risponde dei suoi debiti (salvo garanzie prestate e i casi di direzione e coordinamento abusiva, art. 2497 c.c.).
- Controllo unitario. Invece di avere i figli soci direttamente nelle operative, con il rischio di frammentare il capitale e di litigare in ogni assemblea, la famiglia è socia della holding, che vota compatta nelle figlie; lo statuto della holding regola ingresso, uscita e governo con le clausole statutarie adatte.
- Reinvestimento. Gli utili non distribuiti alle persone fisiche possono finanziare nuove attività, comprare immobili o altre società con una tassazione intermedia molto ridotta.
- Passaggio generazionale. Si trasferiscono ai figli le quote della holding, non le singole aziende: un solo atto, con l’esenzione fiscale vista sotto, e con la possibilità di riservarsi l’usufrutto o diritti particolari per continuare a guidare.
I vantaggi fiscali, con i numeri veri
Dividendi. Quando una SRL distribuisce utili a un socio persona fisica, il socio paga il 26% (ritenuta d’imposta). Se il socio è una holding, i dividendi concorrono al reddito solo per il 5% (art. 89, comma 2, TUIR): con l’IRES al 24%, l’imposta effettiva è dell’1,2%. Il 26% si paga solo quando la holding, a sua volta, distribuisce alle persone fisiche: il vantaggio è quindi un differimento, che diventa risparmio definitivo se i soldi vengono reinvestiti. Plusvalenze. Se la holding vende una partecipazione, la plusvalenza è esente al 95% (participation exemption, art. 87 TUIR) a quattro condizioni: possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la vendita; iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio; società partecipata residente in un Paese non a fiscalità privilegiata; esercizio di un’impresa commerciale da parte della partecipata (una società che possiede solo immobili di godimento non è “commerciale”). Anche qui, 1,2% effettivo contro il 26% della persona fisica. Attenzione alle società di “mero godimento”: se la holding possiede immobili non strumentali, valgono le regole ordinarie e in alcuni casi la disciplina delle società di comodo.
Come si costituisce: il conferimento a realizzo controllato
Il modo più usato è costituire una nuova SRL e conferirvi le quote delle società operative. Per il socio persona fisica il conferimento sarebbe una cessione, con plusvalenza al 26% sul valore di mercato; l’art. 177, comma 2, del TUIR consente però il realizzo controllato: se la holding acquisisce il controllo della conferita e iscrive le partecipazioni a un valore pari al costo fiscale del socio, non emerge alcuna plusvalenza. Il comma 2-bis estende la regola alle partecipazioni qualificate (oltre il 20% dei voti o il 25% del capitale nelle non quotate) conferite in holding unipersonali del conferente. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il regime vale anche quando più soci conferiscono insieme, mantenendo le stesse percentuali, se l’operazione è puramente riorganizzativa (risposta n. 161 del 14 agosto 2026, segnalata da CNN Notizie del 1° settembre 2026), e che il successivo rimborso alla holding di finanziamenti soci non è abusivo se resta marginale rispetto al progetto (risposta n. 155 del 7 agosto 2026). L’atto di conferimento è un atto notarile con perizia di stima (art. 2465 c.c.) e paga l’imposta di registro fissa di 200 euro. Alternativa: costituire la holding “dall’alto”, facendo comprare alla nuova società le quote con un finanziamento: più complesso e da valutare con attenzione sul piano antiabuso.
Il passaggio generazionale
L’art. 3, comma 4-ter, del testo unico sull’imposta di successione e donazione, riscritto dal d.lgs. 139/2024, esenta dall’imposta i trasferimenti di aziende e di quote sociali a coniuge e discendenti, per donazione o successione; per le società di capitali l’esenzione riguarda le partecipazioni con cui si acquisisce o si integra il controllo (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.), e i beneficiari devono mantenere il controllo per almeno cinque anni, con dichiarazione nell’atto. Trasferire ai figli il 60% della holding, che controlla le operative, rientra nell’esenzione: niente imposta di donazione, e anche le ipocatastali non si applicano perché le quote non sono immobili, pur se la holding li possiede. Lo strumento più solido per farlo è il patto di famiglia, che mette d’accordo tutti i legittimari e chiude in anticipo le questioni di legittima. Con la riforma degli artt. 561 e 563 c.c. (legge 182/2025), inoltre, le quote donate circolano senza il rischio dell’azione di restituzione verso i terzi acquirenti.
Un esempio con i numeri
Antonio possiede il 100% di Alfa SRL (produzione alimentare, utile netto 200.000 euro l’anno) e il 100% di Beta SRL (che possiede il capannone affittato ad Alfa). Ogni anno si distribuisce 150.000 euro di dividendi e ne paga 39.000 al 26%. Costituisce Gamma Holding SRL conferendo le quote di Alfa e Beta a realizzo controllato: nessuna plusvalenza, 200 euro di registro, perizia e atto notarile. Dal secondo anno Alfa distribuisce i 150.000 euro a Gamma: imposta 1.800 euro (24% sul 5%). Con i 148.200 euro rimasti Gamma compra un nuovo capannone da affittare ad Alfa. In tre anni la famiglia ha investito circa 445.000 euro invece di 333.000: la differenza è l’imposta differita. Quando Antonio, a 68 anni, dona ai due figli il 70% di Gamma con un patto di famiglia, riservandosi l’usufrutto e un diritto particolare di nomina dell’amministratore: imposta di donazione zero (esenzione con impegno quinquennale), contro i 4% oltre franchigia che sarebbero scattati sulla parte eccedente il milione di euro per figlio. Il rovescio: se Antonio avesse bisogno dei 150.000 euro per vivere, Gamma dovrebbe distribuirli e il 26% tornerebbe; in quel caso la holding non avrebbe portato alcun risparmio, ma solo costi di bilancio e commercialista, diciamo 4.000-6.000 euro l’anno.
Quando non conviene
- Quando gli utili vengono comunque prelevati per le esigenze della famiglia: il differimento non si trasforma in risparmio.
- Quando c’è una sola società piccola e nessun progetto di reinvestimento o di passaggio: i costi fissi superano i benefici.
- Quando la holding servirebbe solo a intestarsi la casa di abitazione o la barca: è la strada più sicura per una contestazione di società di comodo e per perdere le agevolazioni prima casa.
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Fonti
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 87 (participation exemption), 89 (dividendi), 177, commi 2 e 2-bis (scambio di partecipazioni a realizzo controllato) – normattiva.it
- Agenzia delle Entrate, risposte a interpello n. 155 del 7 agosto 2026 e n. 161 del 14 agosto 2026 (realizzo controllato e abuso del diritto), segnalate in CNN Notizie del 31 agosto e del 1° settembre 2026 – agenziaentrate.gov.it
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, art. 3, comma 4-ter, come sostituito dal d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 (esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a coniuge e discendenti) – normattiva.it
- Codice civile, artt. 2359 (società controllate), 2465 (stima dei conferimenti in natura nelle SRL), 2497 (direzione e coordinamento), 768-bis e ss. (patto di famiglia) – normattiva.it
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44 (riforma degli artt. 561 e 563 c.c.) – normattiva.it
- Registro delle Imprese (costituzione della holding e iscrizione dei conferimenti) – registroimprese.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Guida per il cittadino “Il passaggio generazionale dell’impresa” – notariato.it