Pubblicato il 27 ottobre 20266 minuti di lettura
In breve: il genitore che ha l’usufrutto di una casa di cui i figli sono già nudi proprietari può rinunciarvi con un atto notarile: l’usufrutto si estingue subito e i figli diventano pieni proprietari. Per il fisco la rinuncia gratuita è una donazione: tra genitore e figli l’imposta di donazione scatta solo oltre un milione di euro per figlio, ma le imposte ipotecaria e catastale si pagano.
Succede spesso dopo una donazione della nuda proprietà fatta anni prima, o dopo una successione in cui il genitore superstite ha ricevuto l’usufrutto. A un certo punto il genitore non abita più la casa, oppure i figli devono venderla o darla in garanzia a una banca: la rinuncia “libera” la proprietà senza aspettare. Qui trattiamo la rinuncia in vita; quando invece l’usufruttuario muore, l’usufrutto si estingue da solo e basta la voltura, come spiegato nell’articolo sulla riunione di usufrutto.
Che cosa succede, giuridicamente
L’usufrutto si estingue, tra l’altro, per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona (art. 1014 c.c.). Quando l’usufruttuario rinuncia, il suo diritto si spegne e la proprietà dei figli, che era “nuda”, si riespande e torna piena: si parla di consolidazione. Nessuno “compra” l’usufrutto; semplicemente, il peso che gravava sulla proprietà sparisce.
Nella pratica si distinguono due strade. La rinuncia abdicativa: il genitore dismette il diritto e l’effetto per i figli è una conseguenza automatica; secondo l’orientamento prevalente è un atto unilaterale, che firma solo chi rinuncia. La rinuncia “a favore” (detta anche traslativa): il genitore trasferisce il diritto ai figli con una vera donazione, che i figli devono accettare. Quale strada scegliere dipende dal caso e va discusso con il notaio.
Attenzione al nome: «rinuncia abdicativa» si usa anche per la proprietà.
Qui si parla di rinuncia all’usufrutto. Il diritto si spegne e la piena proprietà si ricompone nei figli.
Diverso è rinunciare alla proprietà piena di un immobile. In quel caso il bene va allo Stato, e dal 1° gennaio 2026 l’atto è nullo senza i documenti di conformità. La spiega la guida Rinunciare a una casa.
La forma: serve sempre un atto scritto
La rinuncia all’usufrutto su un immobile deve essere fatta per iscritto, a pena di nullità (art. 1350 c.c.). In concreto si fa con atto notarile, perché va trascritta nei registri immobiliari e annotata in catasto: solo così chi consulta i registri, una banca o un futuro compratore, vede che la proprietà è ormai piena.
Le imposte
La legge sull’imposta di successione e donazione considera “trasferimenti” anche la rinuncia a diritti reali (art. 1 D.Lgs. 346/1990). Per questo la rinuncia gratuita all’usufrutto a favore dei figli è tassata come una donazione. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 2252 del 28 gennaio 2019) ha confermato che anche le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura proporzionale.
- Imposta di donazione: tra genitore e figli aliquota del 4% sulla parte che supera la franchigia di 1.000.000 di euro per ciascun figlio; le donazioni precedenti tra le stesse persone “consumano” la franchigia.
- Imposte ipotecaria e catastale: 2% e 1%, calcolate sul valore dell’usufrutto.
- Valore dell’usufrutto: si determina con i coefficienti per età dell’usufruttuario; per il 2026 il tasso di riferimento resta il 2,5% e il prospetto dei coefficienti è invariato.
Se per i figli la casa ha i requisiti della “prima casa”, va verificato sul caso concreto se sia possibile applicare le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa: è un punto da esaminare prima dell’atto. Il quadro generale è nell’articolo su quanto costa una donazione.
Un esempio con numeri inventati
Giovanna, 82 anni, ha l’usufrutto di un appartamento a Fuorigrotta; i figli Luca e Marta ne hanno la nuda proprietà in parti uguali da una donazione di dieci anni fa. Giovanna si è trasferita da Marta e i figli vogliono vendere. Il valore fiscale della casa in piena proprietà è di 200.000 euro.
Tra 79 e 82 anni l’usufrutto vale il 25%: 50.000 euro, cioè 25.000 euro per figlio, ben sotto la franchigia di un milione. Niente imposta di donazione, dunque. Le imposte ipotecaria e catastale, al 2% e all’1% su 50.000 euro, fanno 1.500 euro, a cui si aggiungono imposte fisse e tasse minori. Il calcolo del valore dell’usufrutto si può rifare con i calcolatori dello Studio e con l’articolo su come si calcola il valore di usufrutto e nuda proprietà.
Tre cose da sapere prima di firmare
- È definitiva. Chi rinuncia perde il diritto di abitare la casa e di incassarne gli affitti. Se il genitore vuole restare a vivere lì, la rinuncia non è la soluzione giusta, o va accompagnata da accordi diversi.
- Conta per la successione. La rinuncia gratuita è di regola considerata una liberalità: se i figli nudi proprietari non sono tutti i figli, gli altri potrebbero tenerne conto quando si farà la successione del genitore.
- Si può rinunciare anche in parte. Per esempio solo sulla quota di un figlio, o solo su uno degli immobili: la scelta si decide con il notaio.
Quando conviene, e quando no
La rinuncia è utile quando il genitore non abita più la casa e i figli devono venderla, affittarla liberamente, ristrutturarla o darla in garanzia per un mutuo: un compratore o una banca preferiscono di gran lunga una proprietà piena. È utile anche per semplificare: alla morte del genitore non ci sarà un usufrutto da “chiudere” con la voltura.
Non conviene, invece, quando il genitore ha bisogno della casa o dei suoi redditi, o quando tra i figli ci sono equilibri delicati. In alcuni casi, invece di rinunciare, il genitore può vendere l’usufrutto insieme ai figli, che vendono la nuda proprietà, e incassare la sua parte del prezzo: è una strada diversa, con una tassazione diversa, che vale la pena confrontare.
Se i figli vivono in un’altra città
L’atto si firma a Napoli, perché il notaio riceve gli atti solo nel territorio in cui esercita. Nella rinuncia abdicativa, secondo l’orientamento prevalente, i figli non devono essere presenti: è sufficiente la firma di chi rinuncia; se invece si sceglie la donazione dell’usufrutto, i figli devono accettare, di persona o con una procura. La presenza va comunque verificata caso per caso; l’istruttoria (documenti, calcoli, bozza) si fa a distanza, anche con una Consulenza online.
Cosa fare in pratica
- Recupera l’atto con cui è nato l’usufrutto (donazione, compravendita o successione) e la visura catastale.
- Verifica l’età dell’usufruttuario e calcola il valore dell’usufrutto con i coefficienti.
- Elenca le donazioni già fatte dal genitore ai figli, per controllare la franchigia.
- Decidi con il notaio se fare una rinuncia abdicativa o una donazione dell’usufrutto.
- Chiedi un preventivo scritto con imposte e onorario di massima.
- Firma l’atto: lo Studio cura registrazione, trascrizione e voltura catastale.
Domande frequenti
Come si rinuncia all’usufrutto a favore dei figli?
Con un atto scritto, di regola notarile, perché la rinuncia a un usufrutto su un immobile va fatta per iscritto a pena di nullità e deve essere trascritta nei registri immobiliari.
Quanto costa la rinuncia all’usufrutto?
Per il fisco è una donazione: tra genitore e figli l’imposta del 4% si paga solo oltre 1 milione di euro per figlio; si pagano però le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) sul valore dell’usufrutto.
I figli devono essere presenti all’atto?
Nella rinuncia abdicativa, secondo l’orientamento prevalente, no: firma chi rinuncia. Se si fa una donazione dell’usufrutto, i figli devono accettare, anche con procura.
Dopo la rinuncia il genitore può restare in casa?
Non ne ha più il diritto: la piena proprietà passa ai figli. Se vuole continuare ad abitarla, la rinuncia va ripensata o accompagnata da accordi diversi.
Fonti
- Art. 1014 c.c. (Normattiva)
- Art. 1350 c.c. (Normattiva)
- Art. 1 D.Lgs. 346/1990 (Normattiva)
- Cassazione, ord. 2252/2019 sulla rinuncia all’usufrutto (Redazione Fiscale)
- Federnotizie, coefficienti di usufrutto 2026
- Consiglio Nazionale del Notariato, guida per il cittadino “Donazioni consapevoli”
Vuoi capire se e come rinunciare all’usufrutto a favore dei tuoi figli? Chiedi un preventivo oppure prenota una Consulenza online. Scrivi a segreteria@notaiofiorentinomarco.com o chiama il +39 352 273 7467.
Questo articolo ha finalità informativa generale. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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