In breve
- Successioni ereditarie, divisione e patti di famiglia sono materie di mediazione obbligatoria: prima di andare dal giudice si passa dal mediatore.
- Tutti gli atti del procedimento sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto, e il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro un limite di valore di 100.000 euro (art. 17 D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.Lgs. 149/2022 dal 30 giugno 2023).
- In caso di successo spetta un credito d’imposta fino a 600 euro per l’indennità versata all’organismo, più 600 euro per il compenso dell’avvocato nella mediazione obbligatoria e fino a 518 euro per il contributo unificato (art. 20 D.Lgs. 28/2010 e decreto interministeriale 1º agosto 2023).
Le divisioni ereditarie sono le cause più lunghe, più care e più dolorose che esistano: si litiga su una casa, ma si sta litigando su trent’anni di famiglia. La legge lo sa, e ha messo in fila due incentivi: da un lato ha reso obbligatorio il tentativo di mediazione, dall’altro ha reso quel tentativo quasi gratuito, e l’accordo molto più leggero di un rogito ordinario. Vale la pena vedere i numeri.
Perché successioni e divisioni passano dalla mediazione?
Perché stanno nell’elenco dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010: successioni ereditarie, divisione, patti di famiglia. Chi vuole chiedere al tribunale lo scioglimento di una comunione ereditaria, la riduzione di una donazione lesiva, la collazione o la rendicontazione di chi ha amministrato i beni deve prima aver esperito la mediazione, assistito dall’avvocato.
La ragione pratica è evidente a chiunque abbia visto un giudizio di divisione: perizie, sorteggi di lotti, conguagli, vendite all’incanto quando i beni non sono comodamente divisibili. Un procedimento che può durare dieci anni e in cui, alla fine, tutti hanno perso qualcosa. La mediazione permette invece soluzioni che il codice non prevede: lasciare l’appartamento a chi ci abita e compensare gli altri con il denaro del conto, con la seconda casa o con una rateizzazione garantita.
Attenzione a un punto che sfugge: la mediazione non serve a far accettare l’eredità a chi non l’ha accettata, né a saltare la dichiarazione di successione. Sono adempimenti che restano, e che vanno sistemati prima, altrimenti l’accordo non si può nemmeno trascrivere.
Quanto costa davvero una mediazione?
I costi hanno tre voci. Le spese di avvio, dovute da ciascuna parte al deposito. Le spese di mediazione (indennità), determinate dalle tabelle ministeriali in base al valore della lite, dovute per intero solo se si prosegue oltre il primo incontro. E il compenso dell’avvocato, che nella mediazione obbligatoria è necessario.
Su questi costi la legge ha costruito un sistema di incentivi che dal 2023 funziona per davvero. L’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 esenta dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, e prevede che il verbale di accordo sia esente dall’imposta di registro entro un limite di valore di 100.000 euro, innalzato dai precedenti 50.000 dalla riforma Cartabia con effetto dal 30 giugno 2023. Sull’eccedenza si applica l’imposta ordinaria.
L’art. 20 aggiunge il credito d’imposta. Secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia e il decreto interministeriale del 1º agosto 2023, in caso di successo della mediazione spetta un credito fino a 600 euro per l’indennità corrisposta all’organismo, un ulteriore credito fino a 600 euro per il compenso dell’avvocato nei limiti dei parametri forensi quando la mediazione è condizione di procedibilità, e un credito fino a 518 euro per il contributo unificato versato nel giudizio poi estinto. I limiti annui sono di 2.400 euro per le persone fisiche e 24.000 euro per gli enti. Se la mediazione non riesce, i crediti sono ridotti della metà. La domanda si presenta sulla piattaforma del Ministero entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione del procedimento.
Quanto si risparmia rispetto a una divisione ordinaria?
Facciamo i conti su una massa ereditaria composta da un appartamento del valore dichiarato di 180.000 euro e da un conto corrente di 40.000 euro, da dividere fra due fratelli. Se la divisione si fa con un atto notarile ordinario senza conguagli, si applica l’imposta di registro dell’1% sul valore della massa, più le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Se si fa in mediazione, la franchigia dell’art. 17 copre i primi 100.000 euro di valore dell’accordo, e l’imposta di registro si calcola solo sull’eccedenza.
A questo si aggiunge l’azzeramento del bollo, che in una divisione con più immobili e più allegati non è una voce trascurabile, e il credito d’imposta sull’indennità e sul compenso dell’avvocato. Il conto complessivo, nella pratica, si riduce in modo sensibile; ma la differenza vera resta un’altra: una divisione concordata si chiude in mesi, una divisione giudiziale in anni.
Restano dovute, lo ripetiamo perché è l’equivoco più comune, le imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti immobiliari contenuti nell’accordo e i diritti di conservatoria. L’esenzione dell’art. 17 riguarda bollo, tasse e imposta di registro, non tutto il carico fiscale dell’operazione. E se qualcuno riceve più della sua quota con un conguaglio, quella parte può essere trattata come una vendita: vale la pena farsi fare il conto prima di firmare.
Che cosa si può mettere nell’accordo
Quasi tutto quello che serve a chiudere la partita, purché sia lecito e trascrivibile.
- Assegnazione degli immobili a uno o più coeredi, con conguagli in denaro anche rateizzati e garantiti da ipoteca volontaria.
- Riconoscimento di collazioni per donazioni ricevute in vita e compensazioni fra le quote.
- Rendiconto di chi ha incassato affitti o pagato spese per conto di tutti, con la relativa regolazione.
- Rinuncia a pretese reciproche e transazione su questioni contestate, che chiude anche il futuro.
- Costituzione di diritti: usufrutto o abitazione a favore del genitore superstite, servitù di passaggio fra i lotti, uso esclusivo di un cortile.
Un caso al Vomero: tre fratelli, una casa e un conto corrente
Alla morte della madre, Gennaro, Lucia e Antonio (nomi di fantasia) ereditano un appartamento al Vomero, dove Lucia vive da vent’anni con la famiglia, e un conto corrente. Gennaro chiede la vendita, Lucia non intende andarsene, Antonio vuole solo chiudere. Il primo preventivo di causa parla di sette anni.
In mediazione si costruisce una soluzione a tre gambe: l’appartamento va a Lucia; il conto corrente va interamente a Gennaro e Antonio; Lucia versa un conguaglio in trentasei rate, garantito da ipoteca volontaria iscritta sull’appartamento a favore dei fratelli. Il notaio, presente all’incontro conclusivo, verifica la successione già dichiarata, la conformità catastale, le provenienze, redige il testo del verbale e autentica le firme.
L’accordo viene trascritto entro due settimane; l’ipoteca viene iscritta lo stesso giorno. Il valore complessivo dell’attribuzione supera la franchigia dell’art. 17, quindi qualcosa di imposta di registro si paga, ma su una base molto ridotta; il bollo è azzerato; ciascuno dei tre chiede il credito d’imposta sull’indennità versata. Il tutto in cinque mesi, con i rapporti fra loro ancora in piedi. Che poi, nelle divisioni, è il risultato che conta di più.
Cosa fa il notaio
- Ricostruisce la massa: visure, provenienze, dichiarazione di successione, donazioni fatte in vita, debiti e crediti ereditari.
- Verifica che l’eredità sia stata accettata e che le volture siano fatte: senza continuità delle trascrizioni l’accordo non si trascrive.
- Fa il conto delle imposte confrontando divisione, assegnazione con conguaglio e vendita fra coeredi, e spiega dove arriva la franchigia dell’art. 17.
- Scrive e autentica il verbale, iscrive le eventuali ipoteche a garanzia dei conguagli e cura registrazione, trascrizione e volture.
- Tiene conto della legittima: un accordo che sacrifica un legittimario può essere attaccato, e conviene saperlo prima di firmarlo.
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Domande frequenti
La franchigia di 100.000 euro vale per ciascuna parte o per tutto l’accordo?
L’art. 17 del D.Lgs. 28/2010 la riferisce al valore dell’accordo contenuto nel verbale: l’imposta di registro è dovuta solo sulla parte eccedente quel limite. È uno dei punti su cui conviene un conteggio preventivo, perché il valore si determina con le regole dell’imposta di registro e non con quelle di mercato.
Il credito d’imposta lo prende chi ha pagato o si divide?
Spetta a ciascuna parte in relazione a quanto ha effettivamente versato all’organismo e al proprio avvocato, nei limiti previsti. La domanda si presenta individualmente sulla piattaforma del Ministero della Giustizia entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione del procedimento.
Si può dividere in mediazione se un erede non ha ancora accettato l’eredità?
L’accordo presuppone che chi dispone del bene sia legittimato. Se l’accettazione manca, si può farla risultare nell’accordo stesso come accettazione espressa, oppure formalizzarla con atto notarile prima della trascrizione: altrimenti manca la continuità delle trascrizioni.
Se uno degli eredi è minorenne, si può fare lo stesso?
Si può, ma serve un’autorizzazione, perché la divisione e la transazione sono atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Dal 28 febbraio 2023 l’autorizzazione può essere rilasciata dal notaio che riceve o autentica l’atto, nei casi previsti dall’art. 21 del D.Lgs. 149/2022.
Fonti per verificare
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, artt. 5, 17 e 20 (materie, esenzioni fiscali e credito d’imposta) — normattiva.it
- Ministero della Giustizia, «Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione»: importi dei crediti d’imposta e modalità di domanda, con il decreto interministeriale 1º agosto 2023 — giustizia.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 5-2023/M di Annarita Lomonaco, sul regime fiscale dell’accordo di conciliazione dopo la riforma Cartabia — notariato.it
- Codice civile, artt. 713-768 (divisione ereditaria, collazione, conguagli) — normattiva.it
- Agenzia delle Entrate, area successioni, divisioni e imposta di registro — agenziaentrate.gov.it
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