📅 Pubblicato il 18 aprile 2024🔄 Aggiornato il settembre 2026

In breve

  • Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati è titolo esecutivo: si può usare per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per iscrivere ipoteca giudiziale.
  • Ma se l’accordo contiene uno degli atti elencati nell’art. 2643 del codice civile — una vendita, una permuta, una divisione, la costituzione di una servitù — per trascriverlo serve la sottoscrizione autenticata da un pubblico ufficiale (art. 11, comma 3, d.lgs. 28/2010).
  • Senza autentica l’accordo vale fra le parti ma non si trascrive: non è opponibile a chi compra dopo, ai creditori che iscrivono ipoteca, al curatore. È il tipo di errore che si scopre anni dopo, quando si vuole vendere.

Capita più spesso di quanto si pensi: due fratelli chiudono in mediazione una lite che durava da anni, il verbale dice che l’appartamento di via Foria va a uno solo, tutti firmano contenti, e sei mesi dopo la banca a cui si chiede il mutuo risponde che l’immobile in visura risulta ancora per metà all’altro fratello. Che cosa è mancato? Una firma autenticata.

Che valore ha il verbale di mediazione?

L’art. 12 del d.lgs. 28/2010 è chiaro: quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, l’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se le parti non sono assistite, il verbale può essere omologato dal presidente del tribunale.

È molto. Significa che, se l’altro non rispetta l’accordo, non serve fare una causa per farsi dare ragione: si va direttamente all’esecuzione. Ma è una cosa diversa dal far risultare nei registri immobiliari che la casa ha cambiato proprietario. Quello è il mondo della trascrizione, e la trascrizione ha regole sue.

Perché per la casa serve comunque il notaio?

La regola è nell’art. 11, comma 3, del d.lgs. 28/2010: se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 5-2023/M curato da Annarita Lomonaco, osserva che questa previsione è la specificazione di un principio generale più che una regola nuova: per trascrivere serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, come dice l’art. 2657 del codice civile. La mediazione non fa eccezione, e il richiamo all’art. 2643 non va letto come un elenco chiuso.

Il punto pratico è questo: l’autentica non è un timbro. Il notaio che autentica il verbale accerta l’identità delle parti, verifica la capacità, controlla che l’accordo sia lecito e trascrivibile, e si assume la responsabilità dei controlli che la legge gli impone — provenienze, ipoteche, conformità catastale, menzioni urbanistiche, antiriciclaggio. Se uno di questi tasselli manca, l’accordo non si trascrive, e il problema torna.

Verbale di mediazione: cosa si può fare e cosa no senza autentica Confronto fra due colonne. A sinistra, con il solo verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati si ottiene: un titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale e l’efficacia dell’accordo fra le parti che lo hanno firmato. A destra, senza l’autentica di un notaio non si ottiene: la trascrizione nei registri immobiliari, l’opponibilità ai terzi che acquistano o iscrivono ipoteca dopo, e la voltura catastale a nome del nuovo intestatario. In basso: per gli atti dell’articolo 2643 del codice civile l’autentica è richiesta dall’articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 28 del 2010. Il verbale, da solo, dove arriva Con il solo verbale firmato Titolo esecutivo per l’esecuzione forzata Iscrizione di ipoteca giudiziale Efficacia fra le parti che hanno firmato Senza l’autentica non hai Trascrizione nei registri immobiliari Opponibilità a chi compra o iscrive dopo Voltura catastale al nuovo intestatario Art. 11, comma 3, d.lgs. 28/2010 e art. 2657 c.c.: per trascrivere serve la firma autenticata.
Fonte: d.lgs. 28/2010 e codice civile; Studio CNN 5-2023/M.

Quando il notaio deve esserci e quando no

Non tutte le mediazioni finiscono con un atto da trascrivere. Se l’accordo prevede solo il pagamento di una somma, la rinuncia a una pretesa, la rimozione di un’opera o la modifica di un regolamento condominiale non contrattuale, l’autentica non serve. Serve invece ogni volta che l’accordo produce un effetto reale su un immobile.

Come si fa, in concreto

La prassi più solida è coinvolgere il notaio prima della firma, non dopo. Lo Studio riceve la bozza dell’accordo dagli avvocati, fa le visure, verifica la titolarità e le formalità pregiudizievoli, chiede al tecnico la conformità catastale e i titoli edilizi, e restituisce un testo che regge la trascrizione. Il giorno dell’incontro finale il notaio è presente davanti al mediatore e autentica le sottoscrizioni.

L’alternativa, quando il tempo stringe, è chiudere la mediazione con un accordo che contenga l’obbligo di stipulare l’atto notarile entro una data: il verbale resta titolo esecutivo per ottenere l’esecuzione in forma specifica, e il trasferimento vero avviene poi in Studio. È una soluzione più lunga ma sicura, e a volte è l’unica possibile quando mancano documenti urbanistici.

Sul piano fiscale, la registrazione segue le regole ordinarie dell’atto che l’accordo contiene, con l’importante esenzione dell’art. 17 del d.lgs. 28/2010 entro un limite di valore: ne parliamo nell’articolo sui costi della mediazione.

Un caso a Materdei: l’accordo firmato e la visura che non cambia

Ciro e Assunta (nomi di fantasia) sono cugini e comproprietari per metà ciascuno di un appartamento a Materdei arrivato da una vecchia successione. Dopo due anni di silenzi vanno in mediazione e trovano l’accordo: l’appartamento va ad Assunta, che paga a Ciro un conguaglio in tre rate. Firmano il verbale con i loro avvocati e il mediatore. Nessuno chiama un notaio.

Assunta paga regolarmente, poi nel 2026 decide di vendere. L’agenzia chiede la visura: l’immobile risulta ancora per metà a Ciro, perché il verbale non è mai stato trascritto. Nel frattempo un creditore di Ciro ha iscritto ipoteca giudiziale proprio su quella metà. Assunta ha un titolo esecutivo verso Ciro, ma contro il creditore che ha iscritto per primo non ha nulla da opporre: la trascrizione, quando conta, è una gara di velocità.

La soluzione è costata a entrambi molto più di quanto sarebbe costata l’autentica: un atto notarile di ricognizione e trasferimento, la cancellazione dell’ipoteca trattata con il creditore e mesi di attesa.

Cosa fa il notaio

Hai un accordo di mediazione che riguarda una casa, un terreno o una quota di comproprietà? Chiedi un preventivo oppure prenota una consulenza online: ce lo mandi in bozza e ti diciamo in poche righe se si trascrive così o cosa va aggiunto. Studio Notarile Marco Fiorentino, Viale Antonio Gramsci 19, Napoli · segreteria@notaiofiorentinomarco.com

Domande frequenti

Il verbale di mediazione è un atto pubblico?

No. È un documento formato davanti al mediatore, che non è un pubblico ufficiale rogante. Ha però un’efficacia molto forte: quando è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati è titolo esecutivo. Per la trascrizione immobiliare serve invece l’autentica di un pubblico ufficiale autorizzato, cioè il notaio (art. 11, comma 3, d.lgs. 28/2010).

Se abbiamo già firmato senza notaio, l’accordo è nullo?

Fra le parti no: l’accordo resta valido e vincolante. Quello che manca è la trascrizione, e quindi l’opponibilità ai terzi. Si rimedia con un atto notarile successivo che ripete o riconosce il trasferimento, ma nel frattempo chi ha trascritto o iscritto prima resta davanti a voi.

Il notaio deve essere presente all’incontro di mediazione?

Per autenticare le sottoscrizioni sì, deve accertare personalmente l’identità di chi firma davanti a lui. Nella pratica il notaio partecipa all’incontro conclusivo, oppure le parti si trasferiscono in Studio subito dopo per la firma autenticata del testo concordato.

Chi paga il notaio in una mediazione?

Lo decidono le parti nell’accordo. Spesso la spesa viene divisa, oppure la sostiene chi acquista il bene. Il preventivo si può chiedere prima, così la voce entra nei conti della trattativa e non diventa una sorpresa finale.

Fonti per verificare

Approfondimenti sul sito: Quando la mediazione è obbligatoria · Trasferire una casa in mediazione · Visure ipotecarie ventennali: perché il notaio le fa · Strumenti notarili: costo di una compravendita · Documenti da portare in Studio · Chi fa cosa nell’atto · Glossario · Domande frequenti.

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