📅 Pubblicato il 10 aprile 2025🔄 Aggiornato il settembre 2026

In breve

  • In quattordici materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari e alcuni contratti d’impresa) la mediazione è condizione di procedibilità: senza, la causa si ferma.
  • Dal 30 giugno 2023 la riforma Cartabia ha reso il primo incontro un incontro vero, con l’obbligo di comparire personalmente, e ha allungato la durata massima del procedimento a tre mesi, prorogabili di altri tre.
  • Chi non partecipa senza giustificato motivo rischia che il giudice ne tragga argomenti di prova e una sanzione pari al contributo unificato: non presentarsi non è una tattica, è un costo.

«Notaio, mio fratello non ne vuole sapere di dividere la casa di nostro padre: vado direttamente dall’avvocato e faccio causa». Si può, ma non subito. In una manciata di materie — e sono proprio quelle che riguardano le case, le eredità e i palazzi — la legge impone di provare prima a mettersi d’accordo davanti a un mediatore. Non è una formalità da sbrigare: è un passaggio che, se saltato, blocca la causa, e che se preso sul serio la evita del tutto.

Che cos’è la mediazione civile, in parole povere?

La mediazione civile e commerciale è disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, profondamente riscritto dalla riforma Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) e poi ritoccato dal correttivo (decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164). È un procedimento davanti a un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, in cui un terzo imparziale — il mediatore — aiuta le parti a trovare un accordo. Non decide, non giudica, non condanna: fa parlare.

Le parti devono essere assistite dall’avvocato quando la mediazione è obbligatoria, e devono comparire personalmente: la riforma ha chiuso la stagione dei primi incontri in cui si presentavano solo i difensori a dire «non ci sono i presupposti». Oggi la parte può farsi sostituire solo da un rappresentante informato dei fatti e munito di procura sostanziale, e se non partecipa senza giustificato motivo il giudice può tenerne conto.

Se l’accordo si trova, il verbale sottoscritto dalle parti e dagli avvocati è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Se non si trova, si torna liberi di andare in causa, e il mediatore redige un verbale negativo che l’avvocato depositerà al giudice.

In quali materie la mediazione è obbligatoria?

L’elenco sta nell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. Chi vuole fare causa in queste materie deve prima esperire il procedimento di mediazione, assistito dall’avvocato: è una condizione di procedibilità, cioè un presupposto della domanda giudiziale.

Le materie in cui la mediazione è obbligatoria Elenco delle categorie di controversie in cui, secondo l’articolo 5 comma 1 del decreto legislativo 28 del 2010, la mediazione è condizione di procedibilità: casa e palazzo, cioè condominio, diritti reali, locazione e comodato; famiglia ed eredità, cioè divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia; impresa, cioè affitto d’azienda, franchising, consorzio, rete, somministrazione, opera, società di persone e subfornitura; banche e assicurazioni, cioè contratti assicurativi, bancari e finanziari; danni alla persona, cioè responsabilità medica e sanitaria e diffamazione a mezzo stampa. Dove si passa prima dal mediatore Casa e palazzo: condominio, diritti reali, locazione, comodato Famiglia ed eredità: divisione, successioni, patti di famiglia Impresa: affitto d’azienda, franchising, consorzio, rete, opera Banche e assicurazioni: contratti assicurativi, bancari, finanziari Persona: responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa Fuori da questo elenco la mediazione resta volontaria, oppure la dispone il giudice quando la lite può chiudersi.
Art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, nel testo riscritto dal d.lgs. 149/2022.

Quanto dura e quanto costa?

La durata massima del procedimento è di tre mesi dal deposito della domanda, prorogabili una sola volta di altri tre mesi con accordo scritto delle parti (art. 6 d.lgs. 28/2010). È un tempo che, confrontato con quello di una causa civile su una divisione ereditaria, non ha bisogno di commenti.

I costi sono fissati per legge in base al valore della lite, secondo le tabelle ministeriali: si paga una quota di avvio e poi l’indennità di mediazione, che si versa in pieno solo se si va oltre il primo incontro. Se la mediazione è obbligatoria e si è ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’indennità non è dovuta. E su quello che si paga, lo Stato riconosce un credito d’imposta: ne parliamo negli articoli sui costi.

Un’ultima avvertenza sui tempi: la domanda di mediazione interrompe la prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta. Non è un modo per congelare i termini all’infinito, ma serve a non farsi scappare un diritto mentre si tratta.

Cosa succede se non ci vado?

Se chi deve agire non promuove la mediazione, il giudice rileva l’improcedibilità e assegna un termine per farla: la causa si ferma e riparte mesi dopo, con le spese di tutti che crescono. Se invece la parte convocata non si presenta senza giustificato motivo, l’art. 12-bis prevede due conseguenze: il giudice può desumerne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e condanna la parte assente al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Tradotto: l’assenza si paga due volte, in denaro e in credibilità davanti al giudice. Il calcolo «tanto non ci vado, così guadagno tempo» è quasi sempre sbagliato.

Esiste poi la mediazione demandata dal giudice (art. 5-quater): quando il giudice, anche in appello, ritiene che la lite possa chiudersi, dispone lui l’esperimento della mediazione, e a quel punto diventa condizione di procedibilità anche in materie che non sono nell’elenco. Succede spesso nelle cause su servitù, confini e comunioni immobiliari.

Un caso al Vomero: la delibera impugnata e il termine perduto

Rosa e Gennaro (nomi di fantasia, come tutti i casi che raccontiamo) sono proprietari di un appartamento in un palazzo al Vomero. L’assemblea delibera il rifacimento della facciata con un riparto che a loro sembra sbagliato. L’avvocato deposita la domanda di mediazione otto giorni prima della scadenza dei trenta giorni per impugnare la delibera: la domanda impedisce la decadenza, e la mediazione parte.

Al primo incontro si scopre che il riparto era stato calcolato su tabelle millesimali mai aggiornate dopo un frazionamento. In due incontri il condominio accetta di rifare i conti e Rosa e Gennaro rinunciano all’impugnazione. Costo complessivo: qualche centinaio di euro di indennità, in parte recuperati con il credito d’imposta. La causa, secondo l’avvocato, sarebbe durata almeno tre anni.

Cosa fa il notaio

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Domande frequenti

La mediazione obbligatoria vale anche per le cause di separazione e divorzio?

No. Le controversie di famiglia in senso stretto hanno strade proprie: la negoziazione assistita degli avvocati, la separazione e il divorzio davanti al tribunale o all’ufficiale di stato civile. La mediazione del d.lgs. 28/2010 riguarda le materie elencate nell’art. 5, fra cui però rientrano divisione e successioni, che spesso nascono da una crisi familiare.

Posso andare in mediazione senza avvocato?

Nella mediazione obbligatoria no: l’assistenza dell’avvocato è richiesta dalla legge. Nella mediazione volontaria si può, ma se l’accordo deve essere titolo esecutivo servono le sottoscrizioni degli avvocati, oppure l’omologazione del presidente del tribunale.

Se l’altra parte non si presenta, ho perso tempo?

Il tempo lo hai speso, ma non per niente: il verbale negativo apre la strada alla causa e l’assenza ingiustificata può costare all’altra parte una somma pari al contributo unificato, oltre a pesare come argomento di prova (art. 12-bis d.lgs. 28/2010).

Il primo incontro è gratis?

Non del tutto: si versano le spese di avvio e le spese vive. L’indennità piena di mediazione si deve solo se, dopo il primo incontro, le parti decidono di proseguire. È una struttura pensata proprio per non scoraggiare il tentativo.

Fonti per verificare

Approfondimenti sul sito: Accordo di mediazione e autentica del notaio · Mediazione in condominio · Dividere una casa ereditata: come si tassa la divisione · Strumenti notarili: divisione e conguagli · Documenti da portare in Studio · Domande frequenti · Glossario · Casi risolti.

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