Pubblicato il 6 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20264 minuti di lettura
In breve. Il prezzo della casa si paga con mezzi che lasciano traccia: bonifico o assegni circolari non trasferibili. Il contante non si può usare per somme di 5.000 euro o più. Nell’atto si scrive come è stato pagato ogni euro, comprese caparra e acconti. Se una delle parti lo chiede, il prezzo può restare sul conto dedicato del notaio. Arriva al venditore solo dopo la trascrizione, quando il notaio ha controllato che non ci sono ipoteche o pignoramenti nuovi.
Perché se ne parla tanto
Nei forum dedicati alla casa la domanda torna di continuo: «il venditore vuole il bonifico prima del rogito, è sicuro?», «posso pagare una parte in contanti?», «cosa succede se l’assegno è intestato male?». Sono dubbi giusti: il giorno della firma è il momento in cui passano di mano la casa e i soldi, e un errore sul pagamento può bloccare tutto.
I modi per pagare
- Bonifico. Si fa di solito il giorno stesso, anche istantaneo, e in atto si indicano gli estremi (data, banca, codice dell’operazione). Conviene che arrivi mentre si è dal notaio, non giorni prima.
- Assegni circolari non trasferibili intestati al venditore (o, se c’è da estinguere un mutuo, alla banca, come indica il notaio). Si consegnano alla firma; il notaio ne trascrive numero e banca.
- Mutuo di chi compra. La banca eroga di solito con assegno circolare o bonifico lo stesso giorno, subito dopo la firma del mutuo. I tempi vanno concordati prima con la banca.
- Contante: no. Il trasferimento di contante fra persone diverse è vietato da 5.000 euro in su, anche se l’importo viene diviso in più parti. Lo dice l’art. 49 del D.Lgs. 231/2007: la soglia è in vigore dal 1° gennaio 2023.
Che cosa si scrive nell’atto
Le parti dichiarano nell’atto, con una dichiarazione sostitutiva, le modalità di pagamento di tutto il prezzo, una per una: caparra, acconti, saldo. Va dichiarato anche se c’è stato un agente immobiliare, con i suoi dati e la provvigione pagata (art. 35, comma 22, D.L. 223/2006). Per questo il notaio chiede prima le copie degli assegni e dei bonifici già fatti al preliminare.
Rischio da segnalare subito: acconti dati in contanti al compromesso, o pagamenti non documentati, creano un problema da risolvere prima della firma, non davanti al notaio.
Il deposito del prezzo sul conto del notaio
Il notaio ha un conto corrente dedicato. Se almeno una delle parti lo chiede, il prezzo viene versato lì e non al venditore. Lo prevede l’art. 1, comma 63, lettera c, della L. 147/2013, modificato dalla L. 124/2017.
- Quando passa al venditore. Il notaio svincola la somma solo dopo aver registrato e trascritto l’atto. Prima controlla che non siano arrivate formalità nuove rispetto al giorno della firma: per esempio un’ipoteca o un pignoramento iscritti all’ultimo momento (comma 66).
- I soldi sono al sicuro. Le somme sul conto dedicato sono un patrimonio separato: non rientrano nei beni del notaio e non si possono pignorare (comma 65).
- Quando conviene. Venditore con debiti o con un mutuo da estinguere; condono non ancora concluso; casa ereditata; tempi stretti tra preliminare e rogito. In questi casi il deposito toglie a chi compra il rischio di pagare e poi trovare un’ipoteca nuova.
«Il venditore vuole il bonifico prima della firma»
La risposta più semplice è no: il saldo si paga alla firma. Se il venditore vuole una garanzia, cioè la prova che i soldi ci siano, si usa il deposito sul conto del notaio. Protegge tutti e due.
Cosa portare all’appuntamento
- Copie di assegni e bonifici già dati (caparra, acconti).
- Gli assegni circolari del saldo, o la ricevuta del bonifico.
- Dati e fattura dell’agenzia, se c’è.
- Se il venditore ha un mutuo: il conteggio di estinzione della banca.
Link utili
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Fonti
- L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 63-67 (deposito sul conto dedicato del notaio) – normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 419-2017/C, Il conto corrente dedicato e gli obblighi del notaio – notariato.it
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49 (limite al contante); Camera dei deputati, Pagamenti e antiriciclaggio – camera.it
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 22 (modalità di pagamento e mediazione nell’atto) – normattiva.it
Informazione generale, non un parere: per la sua compravendita servono i documenti.
Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.
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