Pubblicato il 20 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20266 minuti di lettura
Caso esemplificativo a fini informativi: nomi, luoghi, date e importi sono immaginari. Ogni situazione richiede l’esame dei documenti.
Il caso in 30 secondi
- 📍 La situazione: Marco muore senza testamento e lascia la moglie Annamaria e due figli, uno di quattordici anni. La famiglia vuole dividere casa, box e conto.
- ⚖️ L’ostacolo giuridico: Per sciogliere la comunione serve l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 320 c.c.). La madre è coerede con la figlia: serve anche un curatore speciale.
- ✅ La soluzione dello Studio: Il Notaio prepara stima e progetto di divisione e chiede nomina e autorizzazione con un unico ricorso. Il denaro della minore va su un deposito vincolato.
- Progetto e stima. Visure, stima del tecnico e progetto di divisione prima del ricorso.
- Un unico ricorso. Nomina del curatore speciale e autorizzazione nello stesso atto.
- Atto di divisione. Firma dopo il decreto, con il denaro di Ludovica vincolato.
In breve: con un figlio minorenne una divisione non si fa perché tutti sono d’accordo. Serve l’autorizzazione del giudice tutelare, e quando il genitore è a sua volta coerede serve anche un curatore speciale, perché i due interessi non coincidono. I tempi veri di questo caso: quattro mesi per il decreto, sette in tutto. Chi promette «un mese» non ha mai fatto la pratica.
La situazione di partenza
Torre Annunziata. Marco muore all’improvviso a cinquantadue anni, senza testamento. Restano la moglie Annamaria e due figli: Andrea, ventidue anni, e Ludovica, quattordici.
Il patrimonio: l’appartamento di famiglia, cento metri quadrati, 130.000 euro; un box, 18.000 euro; un conto corrente con 42.000 euro. Totale della massa: 190.000 euro. Con coniuge e due figli la quota è di un terzo ciascuno: 63.333 euro a testa.
Annamaria vorrebbe restare nell’appartamento e chiudere la comunione, anche perché Andrea sta per sposarsi e vorrebbe il box e la sua parte in denaro.
Il problema che si è presentato
Due ostacoli, e nessuno dei due si aggira con la buona volontà.
Il primo: lo scioglimento di una comunione è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione. L’art. 320 del codice civile vieta ai genitori di procedervi per conto del figlio minore se non per necessità o utilità evidente e dopo autorizzazione del giudice tutelare.
Il secondo, meno noto e più insidioso: Annamaria è coerede insieme alla figlia. Quando divide, ogni euro che va a lei non va a Ludovica. È un conflitto di interessi patrimoniali, e lo stesso art. 320 del codice civile prevede che in questo caso il giudice tutelare nomini al figlio un curatore speciale. Senza quella nomina l’atto non si può fare.
Che cosa ha fatto il Notaio
- Ha detto subito i tempi. Prima ancora del preventivo: qui non si firma prima dell’estate. Sapere il calendario reale all’inizio evita che qualcuno prenda impegni che poi salta.
- Ha preparato il progetto di divisione prima del ricorso. Il giudice tutelare non autorizza un’idea: autorizza un progetto, con i valori, le assegnazioni e la destinazione del denaro del minore. Il progetto è stato scritto e allegato.
- Ha fatto stimare i beni da un tecnico. In una divisione con un minore la stima non è facoltativa nei fatti: è il documento su cui il giudice verifica che il minore non venga sacrificato.
- Ha chiesto nomina e autorizzazione con un unico ricorso. Nomina del curatore speciale per Ludovica e autorizzazione a procedere alla divisione, nello stesso atto introduttivo.
- Ha costruito le assegnazioni in modo trasparente. Annamaria prende l’appartamento, 130.000 euro, e versa un conguaglio di 66.667 euro attingendo a una polizza che non faceva parte dell’eredità. Andrea prende il box, 18.000 euro, più 45.333 euro in denaro. Ludovica riceve 63.333 euro, tutti in denaro.
- Ha indicato dove finisce il denaro della minore. Il giudice tutelare vuole sapere come sarà impiegata la somma: è stato indicato un deposito vincolato intestato a Ludovica, con prelievi solo autorizzati. È la parte che i genitori sottovalutano di più.
- Ha valutato anche la via notarile. L’art. 21 del decreto legislativo 149 del 2022 consente al notaio rogante di rilasciare, con istruttoria propria, le autorizzazioni per gli atti in cui interviene un minore o che hanno per oggetto beni ereditari, comunicandole poi alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente. Qui, però, serviva comunque la nomina del curatore speciale, che resta del giudice tutelare: si è preferito tenere tutto davanti allo stesso giudice, in un unico procedimento.
Come è andata a finire, e in quanto tempo
- Primo incontro: gennaio.
- Visure, stima e progetto di divisione pronti: fine febbraio.
- Ricorso depositato: inizio marzo.
- Nomina del curatore speciale e accettazione dell’incarico: aprile.
- Decreto di autorizzazione: inizio luglio. Quattro mesi dal deposito.
- Atto di divisione firmato: fine luglio. Sette mesi dal primo incontro.
Ludovica ha compiuto quindici anni tra il ricorso e il decreto. Annamaria è rimasta nella sua casa, Andrea si è sposato con il suo, e nessuno dei tre ha dovuto aspettare i diciotto anni della più piccola.
Una nota di aggiornamento: alla data di questo caso la competenza su queste autorizzazioni è del giudice tutelare. L’entrata in vigore del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stata prorogata all’ottobre 2026: quando sarà operativo, le competenze cambieranno e questa scheda sarà aggiornata. La data esatta va sempre ricontrollata prima di depositare.
Che cosa impariamo
- La presenza di un minore va detta al primo appuntamento. Non cambia solo le carte: cambia il calendario di tutta la famiglia.
- Il genitore coerede non può rappresentare il figlio in quella divisione. Non è sfiducia verso il genitore: è una regola che protegge il figlio a prescindere dalle persone.
- Il giudice guarda il progetto, non le intenzioni. Più il progetto è chiaro e documentato, più l’autorizzazione arriva liscia.
- Il denaro del minore ha una destinazione. Non entra nel conto di famiglia: va vincolato e giustificato.
- Aspettare la maggiore età è un’alternativa, non sempre la migliore. Va confrontata con i costi di tenere in comunione un patrimonio per anni.
Domande frequenti
Serve sempre l’autorizzazione se c’è un minore?
Per lo scioglimento di una comunione sì. L’art. 320 del codice civile elenca espressamente il «procedere allo scioglimento di comunioni» tra gli atti che i genitori non possono compiere senza autorizzazione.
Perché serve un curatore speciale se c’è già la mamma?
Perché la mamma, in quella divisione, ha un interesse proprio contrapposto a quello del figlio. La legge non presume la malafede: elimina il conflitto alla radice.
Si può rimandare tutto alla maggiore età?
Sì: i coeredi possono sempre domandare la divisione, ma nessuno è obbligato a farla subito. Restare in comunione per anni ha però costi e rischi che vanno messi sulla bilancia insieme ai tempi del tribunale.
Fonti
- Art. 320 del codice civile (Normattiva)
- Art. 713 del codice civile (Normattiva)
- Art. 21 del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (Normattiva)
- Ministero della giustizia, circolare 2 maggio 2023 sulle autorizzazioni notarili
Da leggere accanto: la guida su eredità ai minori, tra rinuncia, accettazione e autorizzazioni, quella su che cosa può autorizzare il notaio al posto del giudice, i documenti che servono per una divisione e il caso della casa che non si poteva dividere in tre.
Prospetto dei costi in 3 voci
- Imposte e tasse per lo Stato: imposta di registro sulla divisione e imposte ipotecaria e catastale per gli immobili assegnati, oltre alla dichiarazione di successione.
- Spese vive e visure: visure ipotecarie e catastali, copie del ricorso e del decreto, bolli; la stima del tecnico si concorda a parte.
- Onorario dello Studio + IVA: dipende dal valore della massa e dalla complessità dell’atto, compresa la preparazione del progetto di divisione.
Prima di iniziare, lo Studio consegna un preventivo di massima scritto con queste tre voci.
Quali documenti servono se ha un caso simile
- Certificato di morte e dichiarazione di successione
- Atti di provenienza e visure catastali degli immobili
- Documenti dei coeredi e del minore
- Estratti dei conti e delle somme da dividere
Elenco completo: documenti da portare in Studio.
Se preferisce un primo confronto a distanza, può prenotare una Consulenza online. Ci scriva a segreteria@notaiofiorentinomarco.com o chiami il +39 352 273 7467.
Informa in generale: non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto da parte del Notaio. I tempi indicati sono quelli di un caso esemplificativo e variano da tribunale a tribunale. Capire prima di firmare.
Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.