Pubblicato il 21 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20267 minuti di lettura

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In breve: no, non resta bloccata per sempre, ma senza la firma di tutti l’atto di divisione davanti al notaio non si può fare. Gli strumenti esistono: si può chiedere al giudice di fissare un termine per accettare o rinunciare (art. 481 del codice civile), far nominare un curatore dell’eredità giacente (art. 528), attendere la prescrizione decennale del diritto di accettare (art. 480) o, se serve, andare in divisione giudiziale. Ognuna di queste strade ha tempi e costi diversi: la scelta si fa dopo aver capito perché quell’erede non si fa vivo.

Prima domanda: perché non risponde?

Sembra ovvio, ma è il passaggio che si salta più spesso. Le situazioni sono molto diverse fra loro e portano a soluzioni diverse:

Il consiglio pratico: prima di ogni cosa, una raccomandata con avviso di ricevimento all’ultima residenza anagrafica e, se esiste, una PEC. Molte situazioni che sembravano irrecuperabili si sbloccano perché qualcuno ha finalmente scritto.

Termine per decidereIl giudice fissa un termine:accetta o rinuncia.Se tace, perde il diritto.Eredità giacenteSe nessuno ha accettatoné possiede i beni,il tribunale nomina un curatore.Divisione giudizialeSi cita in giudizio chi noncollabora e decide il giudice.Tempi lunghi, costi certi.

Chi non accetta: il termine chiesto al giudice

È lo strumento più efficace e meno conosciuto. Chiunque vi ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Trascorso quel termine senza dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare: è l’art. 481 del codice civile.

È la via che sblocca più situazioni, perché trasforma l’inerzia in una decisione. Attenzione, però: se il chiamato accetta entro il termine, torniamo al punto di partenza, con un coerede che però ora è formalmente erede e va citato in ogni atto.

Senza questa iniziativa, il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 del codice civile). Dieci anni di comunione bloccata sono tanti: aspettare non è una strategia.

Chi rinuncia: come si fa e che cosa cambia

La rinuncia all’eredità non è una lettera e non è un messaggio: per l’art. 519 del codice civile deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e va inserita nel registro delle successioni.

Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato: la sua quota va agli altri secondo le regole della successione, e nella divisione non compare più. È spesso la soluzione più elegante quando un fratello, in realtà, non vuole nulla ma non ha voglia di occuparsene: gli si spiega che basta un appuntamento e una firma.

L’eredità giacente

Quando nessuno dei chiamati ha accettato e nessuno di loro è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza degli interessati o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità (art. 528 del codice civile). Il decreto di nomina si pubblica per estratto e si iscrive nel registro delle successioni.

Il curatore amministra, fa l’inventario, paga i debiti e conserva il patrimonio fino a quando un erede accetta. Non è una scorciatoia per dividere: è uno strumento di conservazione. Ma serve, per esempio, quando i beni rischiano di deteriorarsi o quando ci sono creditori che premono.

La divisione giudiziale: l’ultima strada, non la prima

Se il coerede è reperibile ma non firma, la divisione giudiziale resta l’unica via. Si cita in giudizio chi non collabora, il tribunale nomina un consulente per stimare i beni e formare le porzioni, e alla fine decide. Se un erede è irreperibile, la citazione si notifica con le forme previste per gli irreperibili e il giudice gli nomina un curatore speciale.

Il conto da fare è sempre lo stesso: qualche anno di causa, un avvocato per ciascuna parte, il consulente, e alla fine un immobile che, se non è divisibile, finisce spesso all’incanto a un prezzo inferiore a quello di mercato. Prima di arrivarci, conviene aver provato tutto.

Un esempio con i numeri

Esempio inventato, con nomi e importi di fantasia. Muore la madre nel 2024 lasciando tre figli: Marco, Lucia e Alessandro. L’eredità è un appartamento ai Colli Aminei da 195.000 euro. Marco e Lucia vogliono vendere; Alessandro vive in Germania da dodici anni, non risponde alle telefonate e alle due raccomandate.

Cosa si fa: si chiede al tribunale di fissare ad Alessandro un termine per accettare o rinunciare. Se Alessandro non si presenta entro il termine, perde il diritto di accettare: la sua quota si devolve secondo legge e la divisione fra gli altri diventa possibile. Se invece accetta, si torna a tre condividenti e si prova con una proposta scritta: Marco e Lucia gli offrono un terzo del valore, 65.000 euro, per acquisirne la quota. A quel punto Alessandro ha un numero da valutare, non un litigio da evitare, e molto spesso risponde.

Costo indicativo dell’alternativa: una divisione giudiziale su un immobile di questo valore, fra spese legali, consulente e contributo unificato, può assorbire una parte significativa del ricavato e richiedere anni. È il motivo per cui la prima mossa è sempre una proposta scritta e chiara.

Cosa fare in pratica

  1. Chieda al comune il certificato di residenza e lo stato di famiglia del coerede: spesso l’indirizzo c’è e nessuno l’ha cercato.
  2. Per chi vive all’estero, verifichi l’iscrizione all’AIRE: è il registro degli italiani residenti fuori dall’Italia e riporta un recapito.
  3. Mandi una raccomandata con ricevuta di ritorno, con una proposta concreta e un termine. Non una lamentela: una proposta con un numero.
  4. Verifichi nel registro delle successioni se ha già rinunciato o accettato: può essere già tutto risolto.
  5. Se tace, valuti il termine giudiziale dell’art. 481: è rapido rispetto a una causa di divisione e costringe a decidere.
  6. Per chi vive lontano ma è disponibile, proponga una procura speciale: può firmarla davanti al consolato italiano o a un notaio locale con apostille, e il testo glielo prepariamo noi.
  7. Solo alla fine, se non c’è alternativa, si rivolga a un avvocato per la divisione giudiziale.

I documenti che servono

Domande frequenti

Possiamo dividere fra noi e lasciar fuori chi non risponde?
No. Alla divisione devono partecipare tutti i coeredi: un atto fatto senza uno di loro è nullo.

Mio fratello non ha mai fatto niente: è ancora erede?
Probabilmente è solo chiamato all’eredità, non erede. Finché non accetta, espressamente o tacitamente, non lo è. Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni.

Vive all’estero: deve per forza venire a Napoli?
No. Può rilasciare una procura speciale davanti al consolato italiano o a un notaio locale con apostille. È la soluzione più rapida e la più economica.

Quanto dura il termine che fissa il giudice?
Lo stabilisce il giudice nel caso concreto. La cosa importante è l’effetto: chi lascia scadere il termine senza dichiarare nulla perde il diritto di accettare.

Fonti

Nella stessa serie: il diritto di uscire dalla comunione, l’immobile che non si può frazionare, i conti da chiudere fra coeredi e le risposte alle domande più comuni.


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Questo articolo ha finalità informativa e riguarda la disciplina generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto, che va sottoposto al Notaio con i documenti alla mano. Capire prima di firmare.

Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026, iscritto al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Studio in Via Cuma 6, 80132 Napoli (Santa Lucia). Chi è il Notaio e come lavora.

Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dal Notaio Marco Fiorentino. Aggiornato il 22 gennaio 2027.

Approfondimento: la newsletter del 22 ottobre 2026 su come dividere un’eredità senza litigare

Approfondimento: Eredità che nessuno accetta: che cos’è l’eredità giacente


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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