Pubblicato il 13 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20265 minuti di lettura
In breve: chi costituisce un trust e vi trasferisce beni non paga, in quel momento, l’imposta sulle donazioni. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, dopo anni di contenzioso, e lo conferma la giurisprudenza più recente della Cassazione: l’imposta scatta solo quando i beni escono davvero dal trust e arrivano al beneficiario finale, perché solo in quel momento c’è un arricchimento reale da tassare.
I tre momenti di un trust, e perché la domanda non è banale
Un trust attraversa, fiscalmente, tre passaggi distinti: l’atto istitutivo (le regole del trust), la dotazione patrimoniale (il disponente trasferisce i beni al trustee) e l’attribuzione finale (il trustee trasferisce i beni al beneficiario, secondo le regole del trust). La domanda che ci viene fatta più spesso in Studio è: su quale di questi tre momenti si paga l’imposta sulle donazioni?
Per anni l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’imposta si dovesse pagare subito, al momento della dotazione: è la cosiddetta tesi della “tassazione in entrata”, sostenuta nelle circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008. Su questa base molti trust costituiti in quegli anni hanno pagato l’imposta di donazione, con le aliquote e le franchigie del beneficiario finale quando già individuato, già alla dotazione.
Il cambio di rotta: la circolare 34/E del 2022
Negli anni successivi la Cassazione ha accolto in modo via via più compatto la tesi opposta: il trustee riceve i beni solo per gestirli secondo le istruzioni del trust, non li riceve per sé. Non c’è un vero arricchimento, quindi non c’è presupposto d’imposta. L’Agenzia delle Entrate ha recepito questo orientamento nella circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022: dalla dotazione del trust non nasce, di regola, un’imposta di donazione da versare subito. L’imposta si applica solo quando il trustee trasferisce i beni al beneficiario finale, cioè quando quel beneficiario diventa davvero più ricco.
La conferma della Cassazione
La Corte di cassazione ha confermato più volte questo principio. Il primo riferimento è l’ordinanza n. 10076 del 2024 (sezione tributaria): l’atto istitutivo del trust e il conferimento dei beni al trustee sono fiscalmente neutri, perché il trustee ha solo una titolarità formale e strumentale. Il presupposto dell’imposta sulle donazioni, cioè un reale incremento di ricchezza, si verifica solo quando i beni passano al beneficiario finale. È il principio dell’articolo 53 della Costituzione: si può tassare solo una capacità contributiva concreta e attuale, non un trasferimento solo formale. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 7161 del 25 marzo 2026 (sezione V), respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermando i principi della circolare 34/E del 2022; e di nuovo, da ultimo, con l’ordinanza n. 26643, depositata il 12 ottobre 2026, cioè il giorno prima della pubblicazione di questa pagina.
Il tema resta d’attualità, se ne discute ancora, perché non tutti i trust sono uguali: in alcuni casi, per esempio nei trust autodichiarati (dove il disponente è anche trustee) o nei trust con beneficiario che ha già un diritto pieno e attuale sui beni, la qualificazione può essere diversa. Per questo ogni trust va valutato caso per caso, prima di escludere l’imposta alla dotazione.
Che cosa significa in pratica
- Costituire un trust e dotarlo di beni (una casa, un conto, delle quote societarie) non comporta, di regola, il pagamento dell’imposta di donazione in quel momento.
- L’imposta si calcola e si paga quando il trustee trasferisce i beni al beneficiario finale, con le aliquote e le franchigie proprie del rapporto fra disponente e quel beneficiario in quel momento (per esempio il 4 per cento con franchigia di un milione di euro per il coniuge e i figli).
- Se nel frattempo cambiano le norme su aliquote e franchigie, si applicano quelle in vigore al momento del trasferimento finale, non quelle in vigore alla dotazione.
- Le imposte ipotecaria e catastale, quando il trust riguarda immobili, seguono regole proprie e vanno verificate caso per caso: non sempre seguono lo stesso principio di “tassazione in uscita” dell’imposta di donazione.
Un esempio con i numeri
Carla costituisce un trust e vi trasferisce un appartamento del valore di 400.000 euro, con beneficiario finale suo figlio Marco. Alla dotazione, il trust non paga l’imposta di donazione (restano da verificare, con il notaio, le imposte fisse dovute per l’atto). Dieci anni dopo, quando il trustee trasferisce l’appartamento a Marco, si calcola l’imposta di donazione fra genitore e figlio, con la franchigia e l’aliquota in vigore in quel momento.
Nomi e cifre sono inventati.
Cosa fare in pratica
- Prima di costituire un trust, fatevi spiegare dal notaio quando scatta davvero l’imposta di donazione nel vostro caso: dipende dal tipo di trust e da chi ne ha la disponibilità.
- Non date per scontato che “trust” voglia dire “niente imposte”: significa, di regola, imposte rinviate al momento giusto, non cancellate.
- Se avete già un trust costituito prima del 2022, quando l’Agenzia sosteneva la tesi opposta, fatevi rivedere la posizione: in alcuni casi è possibile valutare un rimborso di quanto versato in più.
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Domande frequenti
Se ho già pagato l’imposta alla dotazione, prima del 2022, posso chiedere indietro i soldi?
Dipende dai termini di decadenza e dal caso concreto: è una valutazione da fare con il notaio e con un fiscalista, perché i termini per il rimborso sono stretti.
Il trustee deve pagare qualcosa alla dotazione?
Di regola restano dovute le imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale per l’atto, da verificare caso per caso; non è dovuta, di regola, l’imposta proporzionale di donazione.
Vale lo stesso principio per tutti i tipi di trust?
No. Nei trust autodichiarati o in quelli dove il beneficiario ha già un diritto pieno e attuale sui beni, la valutazione può cambiare. Per questo ogni trust si esamina caso per caso, prima dell’atto.
Fonti
- Agenzia delle Entrate, comunicato stampa sulla circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022
- Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10076/2024
- Corte di cassazione, sezione V civile, ordinanza n. 7161 del 25 marzo 2026
- Corte di cassazione, ordinanza n. 26643, depositata il 12 ottobre 2026 — Il Sole 24 Ore, 13 ottobre 2026
- Articolo 53 della Costituzione (normattiva.it)
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Il contenuto ha finalità informativa: non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.
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