In breve
- Il trust esiste, è valido in Italia e serve a cose serie: proteggere un figlio fragile, tenere unita un’azienda, gestire un patrimonio per anni. Non è una scatola magica.
- Se lo usi per sfuggire a un debito che hai già, non funziona: le Sezioni Unite hanno confermato che il giudice italiano decide lo stesso e che il creditore può farlo dichiarare inefficace.
- Sul fisco c’è una buona notizia: istituire il trust e metterci dentro i beni oggi non paga l’imposta di donazione. Si paga quando i beni arrivano davvero al beneficiario.
Ogni due o tre mesi qualcuno entra in studio e dice la stessa frase: «Notaio, mettiamo la casa in un trust così nessuno me la tocca». La domanda è legittima, la risposta è più lunga di un sì o di un no. Il trust è uno strumento vero, riconosciuto dal nostro ordinamento, e in certe situazioni è l’unico che fa quello che serve. In altre, invece, è una spesa inutile che finisce davanti a un giudice. Ad aprile 2026 il Consiglio Nazionale del Notariato ha dedicato al tema un intero notiziario del Settore Internazionale, partendo da un’ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione che mette tre paletti molto chiari. Vale la pena raccontarli in italiano.
Che cos’è un trust, detto senza latino?
Immagina tre ruoli. C’è chi mette i beni (il disponente), chi li amministra con l’obbligo di rispettare un programma scritto (il trustee) e chi alla fine ne beneficia (il beneficiario). I beni conferiti escono dal patrimonio personale di tutti e tre e formano una massa separata, destinata soltanto a quello scopo: è il famoso effetto segregativo. L’Italia non ha una legge propria sul trust, ma ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985 con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, e da allora riconosce i trust regolati da una legge straniera scelta dal disponente. Anche quando tutto il resto è italiano: le persone, i beni, il notaio. Si chiama trust interno ed è ormai pacificamente ammesso.
Fin qui la libertà. Il punto è che la libertà finisce dove cominciano le norme che in Italia non si possono derogare nemmeno mettendosi d’accordo. E quelle, dice la Convenzione stessa, restano in piedi.
Perché un trust regolato dalla legge di Jersey finisce davanti a un giudice italiano?
Il caso deciso dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 26471 del 2025 è di quelli che si spiegano da soli. Un signore aveva contro un decreto ingiuntivo da 345.000 euro, già esecutivo. Dopo, costituisce due trust regolati dalla legge dell’isola di Jersey: nel primo è contemporaneamente disponente, trustee e beneficiario; nel secondo una società a lui riconducibile ci mette dentro tutto quello che ha. Nell’atto c’era anche una clausola che rimandava ogni controversia alle corti di Jersey. Il creditore fa causa in Italia. Il debitore eccepisce: «qui il giudice italiano non c’entra nulla».
La Cassazione risponde di no, e il ragionamento è semplice: la clausola sulla giurisdizione vincola chi ha firmato il programma del trust, cioè disponente, trustee e beneficiari. Non vincola il terzo, cioè il creditore, che quel patto non l’ha mai sottoscritto e anzi lo subisce. E soprattutto entra in gioco l’articolo 15 della Convenzione dell’Aja, una specie di valvola di sicurezza: la Convenzione non impedisce l’applicazione delle norme imperative individuate dalle regole del foro, in particolare in materia di «protezione di creditori in casi di insolvibilità» e di «protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede». Tradotto: la legge straniera scelta dal disponente non cancella le regole italiane che stanno lì a proteggere chi ha un credito.
Quali armi ha il creditore se il trust è fatto per fregarlo?
Due, soprattutto. La prima è l’azione revocatoria dell’art. 2901 del codice civile: il giudice non annulla il trust, lo dichiara inefficace nei confronti di quel creditore, che quindi può pignorare i beni come se il trust non ci fosse. La Cassazione ha chiarito che la revocatoria può colpire non solo l’atto con cui i beni passano al trustee, ma anche l’atto istitutivo del trust, perché i due atti sono strettamente collegati. La seconda arma è l’art. 2929-bis c.c., che in certi casi permette al creditore di pignorare direttamente, senza nemmeno fare la causa revocatoria, se agisce entro un anno dalla trascrizione.
Che cosa fa scattare l’allarme? Il notiziario del Notariato elenca gli indizi che i giudici guardano: la coincidenza perfetta fra disponente, trustee e beneficiario (cioè: comando io, gestisco io, incasso io); l’assenza di un vero trasferimento dei beni; e soprattutto la coincidenza temporale fra la nascita del debito e la nascita del trust. Se il trust arriva il mese dopo il decreto ingiuntivo, nessuno crede alla storia del passaggio generazionale.
Un caso a parte è il trust liquidatorio, quello con cui un imprenditore insolvente prova a liquidare da solo l’azienda invece di passare dalla procedura concorsuale. La Cassazione lo considera non riconoscibile proprio in base all’art. 15, lett. e), della Convenzione: impedisce ai creditori il normale svolgimento della procedura. Attenzione però a non fare di ogni erba un fascio: il trust liquidatorio non è illegittimo in sé, lo diventa quando serve ad aggirare le norme concorsuali.
Quanto costa oggi, in imposte, istituire un trust?
Qui la giurisprudenza ha lavorato per anni e nel 2026 è arrivata a un punto fermo. Con l’ordinanza n. 10361 del 20 aprile 2026 la Cassazione ha ribadito che l’istituzione del trust e il conferimento dei beni sono operazioni fiscalmente neutre: non c’è un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, quindi non si applicano l’imposta di donazione né le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale. L’imposta si paga dopo, quando i beni arrivano davvero al beneficiario finale, perché solo allora c’è un arricchimento e quindi una capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 della Costituzione. Nello stesso senso, ad aprile 2026, anche le ordinanze n. 30343 del 2025 e n. 7161 del 2026.
È la stessa linea dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/E del 2022 e, ormai, del legislatore: il testo unico riordinato prevede un regime opzionale che consente, se si vuole, di anticipare il pagamento al momento di ciascun conferimento. Opzionale, appunto: è una scelta, non un obbligo, e va valutata caso per caso, perché anticipare conviene quando aliquote e franchigie di oggi sono più favorevoli di quelle che ci saranno domani. Su questo ti rimandiamo anche al nostro approfondimento su imposte su donazioni e successioni.
Un caso napoletano: la ditta, il capannone e il figlio
Signor Gennaro, 68 anni, officina meccanica a Poggioreale e un capannone di proprietà. Due figli: uno lavora con lui, l’altro fa l’insegnante a Milano. Gennaro ha anche un contenzioso aperto con un fornitore, non ancora definito, per una fattura contestata da 80.000 euro. Viene in studio con l’idea di mettere capannone e officina in un trust «per i figli».
La conversazione che serve è questa. Il trust per la continuità dell’impresa è un’idea sensata: un trustee terzo che tiene insieme l’azienda finché il figlio che lavora in officina non è pronto, con l’altro figlio tutelato sul valore. Ma costituirlo adesso, con una lite aperta, significa regalare al fornitore un argomento perfetto: trust nato mentre il debito era in discussione, beni sottratti alla garanzia. Il risultato più probabile sarebbe una revocatoria, spese legali e nessuna protezione. La strada corretta è definire prima il contenzioso, anche con una transazione, e poi costruire il trust con calma, con un trustee vero, un atto istitutivo che dice cose verificabili e un passaggio dei beni reale. Oppure, se l’obiettivo è solo il passaggio generazionale, valutare strumenti più semplici come il patto di famiglia, che in molte situazioni costa meno e litiga meno.
Cosa fa il notaio
- Ti chiede perché. Prima ancora della legge regolatrice, serve capire lo scopo: protezione di una persona fragile, continuità d’impresa, gestione di un patrimonio per minori. Se lo scopo non regge, il trust non regge.
- Controlla la fotografia dei debiti. Verifica se ci sono creditori, cause pendenti, ipoteche, pignoramenti. È il controllo che evita la revocatoria, non un’indiscrezione.
- Sceglie e scrive. Legge regolatrice, poteri e limiti del trustee, guardiano, durata, criteri di attribuzione ai beneficiari, uscita. Un trust scritto male è peggio di nessun trust.
- Fa i conti col fisco. Imposte all’istituzione, eventuale regime opzionale, imposte sull’attribuzione finale, dichiarazioni e trascrizioni.
- Ti dice anche di no. Se il trust serve solo a mettere al riparo beni da un creditore che bussa, il notaio non lo riceve. È un pubblico ufficiale, non un consulente di parte.
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Domande frequenti
Il trust protegge la casa dai creditori?
Dai creditori futuri, se il trust nasce quando sei in bonis e ha uno scopo serio, sì: i beni in trust non rispondono dei tuoi debiti personali successivi. Dai creditori che hai già, no: possono chiedere la revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. o, in certi casi, pignorare direttamente ai sensi dell’art. 2929-bis c.c. La differenza sta tutta nel momento in cui il trust viene istituito.
Posso essere io stesso il trustee dei miei beni?
Il cosiddetto trust autodichiarato è ammesso, ma è il più esposto alle contestazioni, perché non c’è un vero trasferimento e chi comanda resta la stessa persona. Se poi coincidono anche disponente e beneficiario, il trust rischia di essere considerato nullo per mancanza di un soggetto che possa davvero controllare l’operato del trustee. Quando serve protezione vera, meglio un trustee terzo.
Quanto si paga di imposte quando si istituisce un trust?
Secondo la giurisprudenza confermata nel 2026, l’atto istitutivo e il conferimento dei beni scontano l’imposta di registro in misura fissa, non l’imposta di donazione: quella si applica al momento del trasferimento finale ai beneficiari. Esiste un regime opzionale che consente di anticipare il pagamento a ogni conferimento. Restano dovuti onorario notarile e imposte fisse sugli immobili conferiti.
Un trust straniero mi mette al riparo dai giudici italiani?
No. Le Sezioni Unite hanno confermato che la clausola che rimanda a un tribunale estero vincola disponente, trustee e beneficiari, ma non i terzi come i creditori, e che l’art. 15 della Convenzione dell’Aja fa salve le norme imperative italiane. Se i beni e le persone sono in Italia, la causa si fa in Italia.
Fonti per verificare
- Legge 16 ottobre 1989, n. 364 (ratifica della Convenzione dell’Aja del 1º luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento), in particolare artt. 4, 6 e 15 — normattiva.it
- Codice civile, artt. 2740 (responsabilità patrimoniale), 2901 (azione revocatoria) e 2929-bis (espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità) — normattiva.it
- Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza n. 26471 del 2025 (giurisdizione italiana sulle azioni dei creditori contro trust regolati da legge straniera) — banca dati italgiure.giustizia.it
- Corte di cassazione, sez. V civile, ordinanza 20 aprile 2026, n. 10361 e ordinanza 17 novembre 2025, n. 30343 (neutralità fiscale di istituzione e dotazione del trust) — cortedicassazione.it
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 (disciplina fiscale dei trust) — agenziaentrate.gov.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Settore Internazionale, notiziario “Il cannocchiale sull’internazionale – L’angolo del trust. Trust e principi inderogabili dell’ordinamento italiano”, 2 aprile 2026 — notariato.it
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