Pubblicato il 20 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20266 minuti di lettura
Guida rapida su Rinunciare all’azione di riduzione: quando si può e perché sblocca la vendita: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.
In breve: finché il genitore è vivo, alla futura azione di riduzione non si può rinunciare, né con una dichiarazione né dando il proprio assenso alla donazione (art. 557 c.c.). Dopo la sua morte sì: il legittimario può rinunciare, gratis o in cambio di una somma, e se lo fa con atto notarile dà certezza agli eredi, a chi compra e alla banca.
È una delle situazioni più frequenti quando un testamento lascia fuori un figlio o il coniuge. Finché c’è il rischio di una causa, l’erede fatica a vendere; una rinuncia ben scritta chiude la questione. Vediamo quando è possibile, che differenza c’è con la conferma di un testamento nullo e che cosa è cambiato dopo la legge 182/2025.
Chi sono i legittimari e che cos’è l’azione di riduzione
I legittimari sono i familiari a cui la legge riserva una quota del patrimonio anche contro la volontà del defunto: il coniuge, i figli e, in mancanza di figli, i genitori. Se chi muore lascia il coniuge e un solo figlio, per l’art. 542 c.c. al figlio è riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al coniuge.
Se un testamento o delle donazioni hanno intaccato questa quota, il legittimario può chiedere al giudice di «ridurre» le disposizioni lesive quanto basta per reintegrarla: è l’azione di riduzione. Il testamento non è nullo, è valido ma lesivo; la riduzione lo corregge solo nella misura necessaria.
Perché il rischio di una causa blocca la vendita
Chi compra da un erede testamentario vuole sapere che nessuno gli toglierà la casa. Oggi la regola è nell’art. 2652, n. 8, c.c., come modificato dalla legge 182/2025: se il legittimario trascrive la domanda di riduzione entro tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che gli dà ragione può colpire anche chi ha comprato dall’erede; se la trascrive dopo i tre anni, chi ha comprato e trascritto prima è al sicuro. Prima della riforma i tre anni erano dieci.
Per le donazioni, invece, la stessa legge ha eliminato la restituzione del bene da parte di chi lo ha comprato dal donatario: il legittimario ottiene un compenso in denaro dal donatario. Ne parliamo nella guida sulla provenienza donativa dopo la riforma e in quella su come comprare una casa donata. Le nuove regole valgono pienamente per le successioni aperte dopo l’entrata in vigore della legge, il 18 dicembre 2025; per quelle precedenti c’è un regime transitorio da verificare caso per caso.
Nei primi tre anni dalla morte, quindi, la rinuncia del legittimario è ciò che rende sicura la vendita dei beni ricevuti per testamento.
Quando e come si rinuncia
Il momento è uno solo: dopo la morte. Qualsiasi rinuncia «preventiva», anche firmata davanti a un notaio mentre il genitore è vivo, non ha valore. Dopo l’apertura della successione, invece, il diritto di chiedere la riduzione è nella piena disponibilità del legittimario, che può esercitarlo, lasciarlo cadere o rinunciarvi.
La giurisprudenza ammette anche una rinuncia tacita, ricavata da comportamenti inequivocabili. Ma a chi compra e alla banca una rinuncia «dedotta» non basta: serve un documento chiaro. Per questo si fa con atto notarile, in cui il legittimario dichiara di conoscere il testamento, di sapere che lede la sua quota e di rinunciare all’azione, eventualmente contro il pagamento di una somma.
Se c’è un pagamento, l’accordo va costruito con cura: quanto si paga, chi paga, quando, e che cosa succede se il pagamento non arriva. Anche le imposte dipendono dalla struttura scelta (rinuncia pura, rinuncia con somma, accordo più ampio sulla divisione): si valutano sul caso concreto prima di firmare.
Acquiescenza e conferma: quando il problema è la nullità
Diverso è il caso in cui il testamento o la donazione sono proprio nulli, per esempio per un difetto di forma. Qui la legge offre un altro strumento. Per l’art. 590 c.c. la nullità di una disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendone la causa, dopo la morte del testatore l’ha confermata o le ha dato volontaria esecuzione. L’art. 799 c.c. dice lo stesso per le donazioni nulle, confermate o eseguite dagli eredi del donante dopo la sua morte.
La conferma deve essere consapevole: chi conferma deve sapere qual è il vizio. Nell’atto notarile il vizio si descrive con precisione. Spesso, negli atti, conferma e rinuncia alla riduzione vanno insieme: l’erede escluso dichiara di accettare il testamento così com’è (si parla di «acquiescenza al testamento») e chiude ogni possibile contestazione.
Un esempio con numeri inventati
Caso inventato. Vincenzo muore a Napoli nel gennaio 2026. Con testamento olografo lascia tutto alla seconda moglie Anna: un appartamento al Vomero del valore di 120.000 euro, senza altri beni né debiti. Marco, figlio del primo matrimonio, è legittimario: semplificando, gli spetta un terzo del patrimonio, cioè 40.000 euro.
Anna vuole vendere subito per trasferirsi vicino alla sorella, ma nessun compratore vuole firmare con il rischio che Marco trascriva una domanda di riduzione nei tre anni. Marco, che vive a Torino, accetta 40.000 euro e rinuncia all’azione di riduzione con atto notarile, firmato con procura. Il testamento resta fermo, Anna è l’unica erede e la casa si può vendere senza riserve.
Se vive in un’altra città
Succede spesso che il legittimario viva lontano e preferisca chiudere subito. Non serve viaggiare più volte: la trattativa e la bozza si preparano a distanza, anche con una Consulenza online; l’atto si firma in Campania, dove il Notaio può ricevere atti, di regola nello Studio a Napoli. Chi non può venire rilascia una procura davanti a un notaio della sua città o, dall’estero, al consolato.
Cosa fare in pratica
- Recuperi il testamento pubblicato, il certificato di morte e l’elenco dei beni e delle donazioni fatte in vita.
- Faccia calcolare la quota di legittima: serve a capire se c’è davvero una lesione e di quanto.
- Se c’è un accordo economico, fissi importo, tempi e garanzie del pagamento prima dell’atto.
- Chieda al notaio di verificare nei registri immobiliari che non siano già trascritte domande di riduzione.
- Firmi la rinuncia con atto notarile, di persona o con procura, prima di fissare la vendita.
Per le regole generali sulla quota riservata ai figli legga anche donazioni ai figli e legittima.
Domande frequenti
Posso rinunciare all’azione di riduzione mentre mio padre è vivo?
No. Finché vive il donante i legittimari non possono rinunciare né con una dichiarazione espressa né dando il loro assenso alla donazione (art. 557 c.c.).
Dopo la morte la rinuncia va fatta dal notaio?
La legge non impone sempre una forma, ma per dare certezza a chi compra e alla banca si fa con atto notarile, che descrive testamento, lesione ed eventuale somma pagata.
Per quanto tempo chi compra da un erede testamentario è esposto al rischio?
Dopo la legge 182/2025, se la domanda di riduzione è trascritta oltre tre anni dall’apertura della successione, non pregiudica chi ha comprato dall’erede con atto trascritto prima (art. 2652, n. 8, c.c.).
Che differenza c’è tra rinuncia alla riduzione e conferma del testamento?
La rinuncia riguarda un testamento valido ma lesivo della legittima; la conferma riguarda una disposizione nulla, che chi conosce il vizio decide di confermare o eseguire dopo la morte (artt. 590 e 799 c.c.).
Fonti
- Art. 557 c.c. – Soggetti che possono chiedere la riduzione (Normattiva)
- Art. 542 c.c. – Concorso di coniuge e figli (Normattiva)
- Art. 590 c.c. – Conferma di disposizioni testamentarie nulle (Normattiva)
- Art. 799 c.c. – Conferma di donazioni nulle (Normattiva)
- Art. 2652 c.c. – Domande soggette a trascrizione (Normattiva)
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (Normattiva)
Deve vendere un bene ricevuto per testamento o chiudere una questione di legittima? Chieda un preventivo oppure prenoti una Consulenza online. Può scrivere a segreteria@notaiofiorentinomarco.com o chiamare il +39 352 273 7467.
Questo articolo ha finalità informativa generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto da parte del Notaio.
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