Sì, nella grande maggioranza dei casi. Dal 18 dicembre 2025 chi compra un immobile che il venditore aveva ricevuto in donazione non rischia più di vederselo portare via da un erede legittimario. Il legittimario leso ottiene una somma di denaro dal donatario, non la casa da chi l’ha comprata.

È una delle novità più rilevanti degli ultimi vent’anni per il mercato immobiliare. La introduce l’articolo 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182 (la legge “semplificazioni”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025), che ha riscritto gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile.

Com’era prima, e perché era un problema

Chi è leso nella quota di legittima può agire in riduzione contro le donazioni fatte in vita dal defunto. Fin qui nulla di nuovo. Il punto critico era il passo successivo: l’azione di restituzione aveva natura reale, cioè inseguiva il bene donato ovunque fosse finito. Anche in mano a chi l’aveva comprato in buona fede vent’anni dopo, pagandolo per intero.

Il risultato pratico lo conosce chiunque abbia provato a vendere una casa ricevuta in donazione: acquirenti diffidenti, banche riluttanti a concedere il mutuo, prezzo più basso. La riforma del 2005 aveva messo un limite di vent’anni dalla trascrizione della donazione, ma vent’anni sono tanti e il problema era rimasto quasi intatto. Il quadro descritto nel nostro articolo del 2022 su i rischi dell’acquisto di provenienza donativa oggi vale solo per i casi residui di cui diciamo più avanti.

Cosa dice oggi la legge

Il nuovo articolo 563 del codice civile è netto: la riduzione della donazione non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha venduto l’immobile donato, fermo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari nei limiti necessari a integrare la loro quota.

In parole povere: la casa non torna indietro. A rispondere è il donatario, con tutto il suo patrimonio. Cambiano anche altri due tasselli:

Un esempio con i numeri

Nel 2016 un padre dona al figlio Marco un appartamento. Nel 2024 Marco lo vende a Giulia per 250.000 euro. Il padre muore nel 2027 lasciando due figli, Marco e Anna, e altri beni per 20.000 euro.

Si ricostruisce l’asse: 20.000 euro di beni residui più 250.000 euro di valore della donazione fanno 270.000 euro. Con due figli la quota riservata è di due terzi, cioè 180.000 euro, novantamila a testa. Anna dai beni residui prende 10.000 euro: le mancano 80.000 euro.

Prima del dicembre 2025 Anna poteva, esaurito il patrimonio di Marco, agire contro Giulia per riprendersi l’appartamento. Oggi Anna chiede 80.000 euro a Marco. Giulia non è parte della vicenda: ha comprato e resta proprietaria.

Se Marco fosse insolvente, Anna non può rivalersi su Giulia. Il valore donato semplicemente non si conta nell’asse ereditario, e il sacrificio si ripartisce tra i legittimari. Discorso diverso solo se Marco avesse regalato la casa a qualcun altro invece di venderla: chi riceve a titolo gratuito, in caso di insolvenza del donatario, deve compensare il legittimario nei limiti del vantaggio ricevuto.

Cosa resta da controllare

Non è un liberi tutti. Restano due casi in cui l’acquisto può essere messo in discussione:

Fuori da queste due ipotesi, che le visure fanno emergere, l’immobile di provenienza donativa circola come qualunque altro. Termini come riunione fittizia, legittima e azione di riduzione sono spiegati nel glossario; sulle imposte della donazione trovi i conti in Quanto costa una donazione e nei calcolatori.

Cosa fare in pratica

  1. Se stai comprando un immobile di provenienza donativa, chiedi che le visure coprano anche le trascrizioni di domande di riduzione e di atti di opposizione. Sono l’unico vero punto critico rimasto.
  2. Se stai vendendo una casa ricevuta in donazione e ti era stato detto che “non si può vendere” o che “la banca non dà il mutuo”, il presupposto è cambiato: portalo all’attenzione dell’istituto, che spesso applica ancora le vecchie istruzioni interne.
  3. Se stai pensando di donare, questa riforma non tocca la legittima: i conti tra fratelli si fanno comunque. Cambia solo chi paga e come. Porta in Studio l’atto di provenienza e l’elenco degli eredi potenziali: trovi cosa serve nella pagina Documenti da portare in Studio e nelle domande frequenti.

Studio Notarile Marco Fiorentino — Napoli