Pubblicato il 18 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20265 minuti di lettura

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Guida rapida su Accettazione tacita di eredità e trascrizione: il nodo che blocca le vendite: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.

In breve: chi ha ereditato una casa spesso scopre, al momento di venderla, che nei registri immobiliari manca un passaggio: la trascrizione dell’accettazione dell’eredità. Non è un capriccio del notaio né della banca: senza quella trascrizione la catena delle formalità resta interrotta e le trascrizioni successive non producono l’effetto che dovrebbero. Il problema si risolve, ma va affrontato prima del preliminare, non il giorno del rogito. Vale a Roma, all’Ostiense, come a Napoli.

Accettazione espressa e accettazione tacita

L’eredità si acquista con l’accettazione (art. 459 c.c.). L’accettazione è espressa quando l’erede dichiara di accettare in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 c.c.); è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).

Vendere l’immobile ereditato, darlo in ipoteca, concedere una procura a venderlo: sono i casi tipici di accettazione tacita. Non lo sono, invece, il pagamento delle spese funerarie, la presentazione della dichiarazione di successione o il pagamento dell’IMU, che restano adempimenti fiscali o atti conservativi.

Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.): è un termine che conviene non perdere di vista.

Perché la vendita si bloccaIl defuntorisulta ancoranei registrila voltura non bastaManca un anellol’accettazionenon è trascrittacatena interrottaLa soluzionesi trascrivel’accettazioneprima del rogito

Perché la trascrizione conta

Gli acquisti a causa di morte vanno trascritti (art. 2648 c.c.). La ragione sta nella regola della continuità delle trascrizioni: se un atto di acquisto non è trascritto, le trascrizioni degli atti successivi non producono effetto rispetto ai terzi (art. 2650 c.c.).

Tradotto: nei registri immobiliari l’ultimo proprietario risulta ancora il defunto. La voltura catastale fatta con la dichiarazione di successione aggiorna il catasto, che è un archivio fiscale, ma non i registri immobiliari. Finché la catena non si chiude, chi compra resta esposto e la banca non concede il mutuo.

Come si risolve

Anche qui vale la regola sul luogo della firma: l’atto si riceve in Campania (art. 27 legge 89/1913), mentre la trascrizione si esegue dove si trova l’immobile, quindi a Roma. Un erede che vive all’Ostiense può venire a Napoli per la firma o dare una procura speciale.

Un esempio

Caso inventato, nomi e numeri di fantasia. Nel 2019 muore il signor Cataldo, che lasciava un appartamento all’Ostiense ai figli Serena e Matteo. I figli presentano la dichiarazione di successione e fanno le volture; nessuno parla di accettazione.

Nel 2026 trovano un acquirente e firmano un preliminare. Alle ispezioni ipotecarie emerge che l’ultimo titolo trascritto è l’acquisto fatto dal padre nel 1988: dell’eredità non c’è traccia nei registri. La banca dell’acquirente sospende la delibera.

Si rimedia con un atto di accettazione espressa firmato da Serena e Matteo, trascritto a Roma; Matteo, che lavora all’estero, dà procura speciale alla sorella. Tre settimane dopo la catena è in ordine, la banca delibera e il rogito si firma. Se ci si fosse accorti del problema il giorno del rogito, si sarebbe perso un mese.

Le imposte, in breve

  • Atto di accettazione espressa: imposta di registro in misura fissa, 200 euro, e imposta ipotecaria in misura fissa, 200 euro, per la trascrizione.
  • Tassa ipotecaria per la formalità: 35 euro, più l’imposta di bollo.
  • Non si ripagano le imposte già assolte con la dichiarazione di successione: ipotecaria del 2% e catastale dell’1% sono state versate allora.
  • Trascrizione dell’accettazione tacita sulla base di un atto già esistente: si paga la formalità, non un nuovo atto.
  • Fonti: D.Lgs. 347/1990, imposte ipotecaria e catastale e Agenzia delle Entrate.

Le imposte dipendono dal caso concreto: nel preventivo scritto le trovi voce per voce.

Cosa fare in pratica

  1. Prima di mettere in vendita una casa ereditata, chieda un’ispezione ipotecaria: si vede subito se la catena è interrotta.
  2. Recuperi l’atto di provenienza del defunto, la dichiarazione di successione e l’eventuale testamento.
  3. Verifichi se qualche erede ha già compiuto atti che valgono come accettazione tacita.
  4. Con il notaio, scegli la strada: trascrizione dell’accettazione tacita o accettazione espressa.
  5. Organizzi le firme: chi viene a Napoli e chi dà procura speciale.
  6. Solo dopo, fissa il rogito e comunica alla banca dell’acquirente che la posizione è in ordine.

Domande frequenti

Ho fatto la successione e la voltura: non basta?
No. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale e la voltura aggiorna il catasto; nei registri immobiliari serve la trascrizione dell’accettazione.

Che cos’è l’accettazione tacita?
È il comportamento di chi compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non come erede: per esempio vendere l’immobile ereditato.

Entro quando devo accettare l’eredità?
Entro dieci anni dall’apertura della successione.

Posso firmare l’accettazione a Napoli se la casa è a Roma?
Sì. Il notaio riceve l’atto in Campania e la trascrizione viene eseguita a Roma.

Fonti

Vedi anche: l’accettazione espressa dell’eredità, eredità con immobili a Roma, la procura speciale e il Glossario dello Studio.


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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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