Pubblicato il 18 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20265 minuti di lettura
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In breve: chi ha ereditato una casa spesso scopre, al momento di venderla, che nei registri immobiliari manca un passaggio: la trascrizione dell’accettazione dell’eredità. Non è un capriccio del notaio né della banca: senza quella trascrizione la catena delle formalità resta interrotta e le trascrizioni successive non producono l’effetto che dovrebbero. Il problema si risolve, ma va affrontato prima del preliminare, non il giorno del rogito. Vale a Roma, all’Ostiense, come a Napoli.
Accettazione espressa e accettazione tacita
L’eredità si acquista con l’accettazione (art. 459 c.c.). L’accettazione è espressa quando l’erede dichiara di accettare in un atto pubblico o in una scrittura privata (art. 475 c.c.); è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede (art. 476 c.c.).
Vendere l’immobile ereditato, darlo in ipoteca, concedere una procura a venderlo: sono i casi tipici di accettazione tacita. Non lo sono, invece, il pagamento delle spese funerarie, la presentazione della dichiarazione di successione o il pagamento dell’IMU, che restano adempimenti fiscali o atti conservativi.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.): è un termine che conviene non perdere di vista.
Perché la trascrizione conta
Gli acquisti a causa di morte vanno trascritti (art. 2648 c.c.). La ragione sta nella regola della continuità delle trascrizioni: se un atto di acquisto non è trascritto, le trascrizioni degli atti successivi non producono effetto rispetto ai terzi (art. 2650 c.c.).
Tradotto: nei registri immobiliari l’ultimo proprietario risulta ancora il defunto. La voltura catastale fatta con la dichiarazione di successione aggiorna il catasto, che è un archivio fiscale, ma non i registri immobiliari. Finché la catena non si chiude, chi compra resta esposto e la banca non concede il mutuo.
Come si risolve
- Se esiste già un atto dell’erede che presuppone l’accettazione – per esempio una procura a vendere, la concessione di un’ipoteca, la vendita di una quota – la trascrizione dell’accettazione tacita si esegue sulla base di quell’atto.
- Se non esiste nulla del genere, la strada più lineare è l’accettazione espressa davanti al notaio, che si trascrive subito.
- Se l’erede vende, la vendita stessa è accettazione tacita: il notaio cura la trascrizione dell’accettazione insieme a quella dell’atto. Molte banche, però, chiedono che la posizione risulti ordinata già prima.
- Se gli eredi sono più d’uno, serve l’accettazione di ciascuno, per la sua quota.
Anche qui vale la regola sul luogo della firma: l’atto si riceve in Campania (art. 27 legge 89/1913), mentre la trascrizione si esegue dove si trova l’immobile, quindi a Roma. Un erede che vive all’Ostiense può venire a Napoli per la firma o dare una procura speciale.
Un esempio
Caso inventato, nomi e numeri di fantasia. Nel 2019 muore il signor Cataldo, che lasciava un appartamento all’Ostiense ai figli Serena e Matteo. I figli presentano la dichiarazione di successione e fanno le volture; nessuno parla di accettazione.
Nel 2026 trovano un acquirente e firmano un preliminare. Alle ispezioni ipotecarie emerge che l’ultimo titolo trascritto è l’acquisto fatto dal padre nel 1988: dell’eredità non c’è traccia nei registri. La banca dell’acquirente sospende la delibera.
Si rimedia con un atto di accettazione espressa firmato da Serena e Matteo, trascritto a Roma; Matteo, che lavora all’estero, dà procura speciale alla sorella. Tre settimane dopo la catena è in ordine, la banca delibera e il rogito si firma. Se ci si fosse accorti del problema il giorno del rogito, si sarebbe perso un mese.
Le imposte, in breve
- Atto di accettazione espressa: imposta di registro in misura fissa, 200 euro, e imposta ipotecaria in misura fissa, 200 euro, per la trascrizione.
- Tassa ipotecaria per la formalità: 35 euro, più l’imposta di bollo.
- Non si ripagano le imposte già assolte con la dichiarazione di successione: ipotecaria del 2% e catastale dell’1% sono state versate allora.
- Trascrizione dell’accettazione tacita sulla base di un atto già esistente: si paga la formalità, non un nuovo atto.
- Fonti: D.Lgs. 347/1990, imposte ipotecaria e catastale e Agenzia delle Entrate.
Le imposte dipendono dal caso concreto: nel preventivo scritto le trovi voce per voce.
Cosa fare in pratica
- Prima di mettere in vendita una casa ereditata, chieda un’ispezione ipotecaria: si vede subito se la catena è interrotta.
- Recuperi l’atto di provenienza del defunto, la dichiarazione di successione e l’eventuale testamento.
- Verifichi se qualche erede ha già compiuto atti che valgono come accettazione tacita.
- Con il notaio, scegli la strada: trascrizione dell’accettazione tacita o accettazione espressa.
- Organizzi le firme: chi viene a Napoli e chi dà procura speciale.
- Solo dopo, fissa il rogito e comunica alla banca dell’acquirente che la posizione è in ordine.
Domande frequenti
Ho fatto la successione e la voltura: non basta?
No. La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale e la voltura aggiorna il catasto; nei registri immobiliari serve la trascrizione dell’accettazione.
Che cos’è l’accettazione tacita?
È il comportamento di chi compie un atto che presuppone la volontà di accettare e che non potrebbe compiere se non come erede: per esempio vendere l’immobile ereditato.
Entro quando devo accettare l’eredità?
Entro dieci anni dall’apertura della successione.
Posso firmare l’accettazione a Napoli se la casa è a Roma?
Sì. Il notaio riceve l’atto in Campania e la trascrizione viene eseguita a Roma.
Fonti
- Art. 476 c.c., accettazione tacita (Normattiva)
- Art. 2648 c.c., trascrizione degli acquisti a causa di morte (Normattiva)
- Art. 2650 c.c., continuità delle trascrizioni (Normattiva)
- Art. 480 c.c., prescrizione del diritto di accettare (Normattiva)
- Art. 27 legge 89/1913, legge notarile (Normattiva)
Vedi anche: l’accettazione espressa dell’eredità, eredità con immobili a Roma, la procura speciale e il Glossario dello Studio.
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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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