Aggiornato al 19/09/2026 – versione 1
In breve: l’accettazione espressa è la dichiarazione scritta con cui il chiamato all’eredità dice “accetto” o assume il titolo di erede. Fatta dal notaio, si trascrive subito nei registri immobiliari: conviene quando si vuole mettere in ordine la provenienza di un immobile ereditato prima di venderlo, di chiedere un mutuo o di dividerlo.
Chi eredita un immobile non ne diventa proprietario solo perché il parente è morto: occorre accettare l’eredità. Si può accettare in due modi: l’accettazione può essere espressa o tacita (art. 474 del codice civile). In molti casi basta la tacita; in altri, farla espressa dal notaio evita ritardi e sorprese. Vediamo quando.
Che cos’è l’accettazione espressa
L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato dichiara di accettare l’eredità oppure assume il titolo di erede; è nulla se sottoposta a condizione o a termine, o se riguarda solo una parte dell’eredità (art. 475 del codice civile). Si accetta l’eredità tutta intera, non “la casa sì e il resto no”.
Una scrittura privata qualsiasi basta perché l’accettazione sia valida, ma non basta per farla risultare nei registri immobiliari. Per la trascrizione serve una dichiarazione contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con firma autenticata o accertata dal giudice (art. 2648 del codice civile). Per questo, quando nell’eredità ci sono immobili, l’accettazione espressa si fa dal notaio.
E l’accettazione tacita?
L’accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non come erede (art. 476 del codice civile). L’esempio tipico è la vendita della casa ereditata: chi vende si comporta da proprietario, quindi ha accettato. Il notaio, al momento della vendita, trascrive anche l’accettazione tacita.
Attenzione a un equivoco frequente: la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle Entrate è un adempimento fiscale e di per sé non basta come accettazione. Ne parliamo in due articoli: l’accettazione tacita che blocca la vendita e la trascrizione più semplice introdotta di recente.
Quando conviene l’accettazione espressa
- Prima di un preliminare o di un mutuo. La banca di chi compra e il notaio controllano la continuità delle trascrizioni: se l’accettazione è già trascritta, la provenienza è in ordine fin dall’inizio.
- Quando la vendita non è vicina. Se si vuole affittare, dividere o semplicemente tenere l’immobile, la trascrizione dell’accettazione mette subito in chiaro chi è il proprietario.
- Quando ci sono più eredi. Chi accetta può farlo da solo, con un proprio atto, senza aspettare gli altri; ciascuno risponde per sé.
- Quando il tempo passa. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 del codice civile): chi vuole accettare non deve lasciar scadere il termine.
Che cosa c’è nell’atto
L’atto di accettazione espressa è breve, ma deve essere preciso, perché servirà a chiunque in futuro controllerà i registri immobiliari. Contiene i dati di chi accetta e del defunto, la data e il luogo della morte, il titolo della chiamata (la legge, se non c’è testamento, oppure il testamento, con gli estremi della sua pubblicazione), la dichiarazione di accettare l’eredità e l’elenco degli immobili con i dati catastali, necessari per la trascrizione. Se l’immobile era a sua volta arrivato al defunto per eredità, il notaio controlla anche quel passaggio: una provenienza è in ordine solo se lo è ogni anello della catena.
Chi accetta non assume obblighi verso gli altri eredi e non decide nulla sulla divisione: l’atto dice soltanto “sono erede”. La divisione, la vendita o l’assegnazione dei beni a uno degli eredi sono atti successivi, che si possono fare subito dopo o anche anni dopo. Gli altri chiamati che non intendono accettare non firmano: possono rinunciare nelle forme di legge, e in ogni caso il loro diritto di accettare non dura per sempre. Per questo, quando gli eredi sono più di uno, conviene parlarne insieme prima di fissare l’atto.
Attenzione ai debiti
Accettare “puramente e semplicemente” significa unire il patrimonio del defunto al proprio: se il defunto aveva debiti, l’erede ne risponde anche con i suoi beni. Se non si è sicuri della situazione, prima di firmare si valuta l’accettazione con beneficio d’inventario, che tiene separati i due patrimoni, oppure la rinuncia. È un passaggio da chiarire con il notaio prima dell’atto, non dopo.
Un esempio
Caso inventato. Maria e Giovanna ereditano dal padre, senza testamento, una casa ad Arzano. Hanno presentato la dichiarazione di successione e vogliono vendere entro l’anno. Hanno già un acquirente, che però deve chiedere un mutuo di 150.000 euro. Per non bloccare l’istruttoria della banca, le sorelle firmano dal notaio un atto di accettazione espressa, che viene subito trascritto. Tre mesi dopo si firma il rogito, con una provenienza già in ordine.
Se avessero atteso la vendita, il notaio avrebbe trascritto l’accettazione tacita insieme all’atto di vendita: soluzione pienamente valida. La differenza sta nei tempi: con l’accettazione espressa il quadro è chiaro prima, e la banca dell’acquirente lavora su registri già aggiornati.
Se vivi in un’altra città
Chi eredita un immobile in Campania ma vive altrove può firmare l’accettazione espressa davanti a un notaio della propria città, che la trascrive nella Conservatoria competente, oppure rilasciare una procura. Se l’atto si fa con il nostro Studio, la firma è a Napoli, di persona o tramite procuratore; la verifica dei documenti si fa a distanza, anche con la Consulenza online.
Cosa fare in pratica
- Procura il certificato di morte e verifica se esiste un testamento; se non c’è, individua gli eredi per legge.
- Controlla se la dichiarazione di successione è già stata presentata e recupera la ricevuta e le visure catastali aggiornate.
- Fai il punto sui possibili debiti del defunto: se ci sono dubbi, parlane con il notaio prima di accettare.
- Decidi con gli altri eredi i tempi: accettazione espressa subito o tacita al momento della vendita.
- Fissa l’atto; chi vive lontano prepara la procura o si rivolge a un notaio della sua città.
- Dopo la firma, il notaio cura registrazione e trascrizione; chiedi copia della nota di trascrizione.
Per saperne di più
Il quadro completo, dalla dichiarazione di successione alla divisione, è nella guida alla successione.
Domande frequenti
La dichiarazione di successione vale come accettazione?
Di per sé no: è un adempimento fiscale. Per l’accettazione serve una dichiarazione espressa o un comportamento da erede, e per gli immobili la trascrizione.
Posso accettare solo la casa e non il resto?
No. L’accettazione parziale è nulla: si accetta l’eredità nel suo insieme.
Entro quando devo accettare?
Il diritto di accettare si prescrive in dieci anni dall’apertura della successione, salvi i casi particolari previsti dalla legge.
Serve per forza il notaio?
Per la validità basta una scrittura; per trascrivere l’accettazione nei registri immobiliari serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.
Fonti
- Art. 474 del codice civile (Normattiva)
- Art. 475 del codice civile (Normattiva)
- Art. 476 del codice civile (Normattiva)
- Art. 480 del codice civile (Normattiva)
- Art. 2648 del codice civile (Normattiva)
Hai ereditato un immobile e vuoi mettere in ordine la provenienza? Chiedi un preventivo scritto oppure prenota una Consulenza online: la prima parte della pratica si può impostare a distanza. Puoi scrivere a segreteria@notaiofiorentinomarco.com o chiamare il +39 352 273 7467.
Questo articolo ha finalità informativa generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto da parte del Notaio.
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