Pubblicato il 21 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20268 minuti di lettura
Guida rapida su Evitare le liti fra eredi prima che nascano: gli strumenti: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.
In breve: le liti fra eredi quasi sempre nascono molto prima della morte, e quasi sempre da due cose: conti non fatti e scelte non spiegate. Gli strumenti per prevenirle esistono e sono tutti notarili: il patto di famiglia per l’azienda e le quote societarie, la divisione fatta dal testatore per decidere chi prende che cosa, le donazioni con dispensa dalla collazione per favorire davvero qualcuno restando nei limiti di legge. Nessuno di questi toglie la legittima: servono a rendere chiaro ciò che altrimenti si scopre dopo.
Il patto di famiglia: l’azienda ai figli, senza causa dopo
Nel nostro ordinamento i patti sul futuro di un’eredità sono di regola vietati. Il patto di famiglia è l’eccezione più importante, ed è pensata esattamente per il problema di cui stiamo parlando: il passaggio dell’impresa alla generazione successiva.
La definizione è nell’art. 768-bis del codice civile: è il contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, a uno o più discendenti.
Il meccanismo che lo rende utile sta nell’art. 768-quater. Al contratto devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione si aprisse in quel momento. Chi riceve l’azienda o le quote deve liquidare gli altri, con una somma corrispondente al valore delle loro quote di legittima, salvo che questi vi rinuncino in tutto o in parte; la liquidazione può avvenire anche in natura. E la frase che chiude il cerchio: quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
È questo il punto: un’azienda passata con un patto di famiglia, alla morte dell’imprenditore, non torna nei conti. Nessuna collazione, nessuna riduzione. In cambio si chiede una cosa sola, ma impegnativa: che tutti si siedano allo stesso tavolo, oggi, e firmino.
La divisione fatta dal testatore
È lo strumento più semplice e il meno usato. Nella maggior parte dei testamenti si scrive soltanto in che quota ciascuno eredita. Ma l’art. 734 del codice civile permette al testatore di fare molto di più: può dividere i suoi beni fra gli eredi, dicendo chi prende l’appartamento, chi il box, chi i conti, e comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.
La differenza pratica è enorme. Con la sola indicazione delle quote, alla morte si apre una comunione che va sciolta con un atto di divisione, e per farlo servono l’accordo di tutti o una causa. Con la divisione fatta dal testatore, ciascun erede riceve direttamente i beni a lui destinati: la comunione non si forma nemmeno.
Due avvertenze da tenere presenti. La prima: se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al momento della morte, quelli non compresi si attribuiscono secondo la legge, se non risulta una diversa volontà. La seconda: il patrimonio cambia nel tempo, e un testamento scritto quindici anni fa può distribuire beni che non ci sono più. Un testamento che divide va riletto ogni pochi anni, ed è la cosa che si dice meno spesso a chi lo fa.
Le donazioni in vita, fatte bene
Donare in vita non è un errore: è un errore donare senza dire che cosa si sta facendo. Le domande a cui una donazione ben fatta risponde per iscritto sono tre:
- È un anticipo sulla futura eredità o un di più? Se è un anticipo, non serve nulla: il bene tornerà nei conti con la collazione. Se il genitore vuole davvero favorire quel figlio, serve la dispensa dalla collazione, che però opera solo nei limiti della quota disponibile.
- Gli altri figli lo sanno? Una donazione nota a tutti, spiegata e messa in prospettiva produce molte meno liti di una scoperta dieci anni dopo in una visura.
- Che cosa si fa per riequilibrare? Un testamento successivo, una seconda donazione, una polizza: la soluzione tecnica cambia, il principio no.
Va ricordata anche una novità che riguarda chi un domani vorrà vendere un bene ricevuto in donazione: dal 18 dicembre 2025, con la legge 2 dicembre 2025, n. 182, la riduzione della donazione non pregiudica più i terzi ai quali il donatario abbia alienato gli immobili donati, restando fermo l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari. È una ragione in più per parlare della donazione alla luce del sole, invece di evitarla.
La casa di famiglia: il nodo affettivo
Nella maggior parte delle famiglie napoletane il patrimonio è uno: la casa. Ed è il bene che fa litigare di più, perché non si divide e perché ci vive qualcuno. Le strade che si possono preparare prima, invece che scoprire dopo:
- Assegnare la casa nel testamento a chi ci abita, con l’obbligo di conguagliare gli altri e con l’indicazione di tempi e garanzie.
- Separare nuda proprietà e usufrutto fra i figli e il coniuge superstite, per proteggere chi resta senza bloccare chi verrà dopo.
- Dire nel testamento i valori, o almeno il criterio per determinarli: la metà delle liti nasce sulla stima, non sulla scelta.
- Ricordare il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare: chi lo scopre il giorno della divisione si sente ingannato.
Un esempio con i numeri
Esempio inventato, con importi e nomi di fantasia. Alessandro ha 68 anni e una piccola impresa di serramenti a Casoria. Il patrimonio: l’azienda, stimata 450.000 euro, un appartamento a Napoli da 270.000 euro e 80.000 euro di risparmi. Totale 800.000 euro. Ha due figli: Domenico, che lavora in azienda da quindici anni, e Ludovica, che fa tutt’altro. La moglie è premorta.
Senza far nulla, alla sua morte i due figli diventano comproprietari dell’azienda al 50%. Domenico non può più decidere da solo, Ludovica non sa che farsene: è il punto di partenza classico di una causa.
Con il patto di famiglia. Alessandro trasferisce l’azienda a Domenico con un contratto a cui partecipano sia Domenico sia Ludovica. Ludovica, quale legittimaria, va liquidata con una somma corrispondente al valore della sua quota di legittima calcolata sul bene trasferito. Con due figli e nessun coniuge la legittima complessiva è di due terzi, un terzo a testa: sui 450.000 euro dell’azienda la quota di Ludovica è di 150.000 euro. Le strade per liquidarla sono due, entrambe previste dalla legge: Domenico le versa 150.000 euro, magari con un finanziamento; oppure la liquidazione avviene in natura, con un contratto collegato in cui Alessandro assegna a Ludovica beni di pari valore, per esempio una quota dell’appartamento. In entrambi i casi vale la regola che chiude la partita: quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione né a riduzione. Alla morte di Alessandro, su quell’azienda non si torna.
Sono numeri di esempio: il valore dell’azienda, le quote e il modo di liquidare si stabiliscono nel caso concreto, con una perizia e con il consenso di tutti i partecipanti.
Cosa fare in pratica
- Metti su un foglio tutto il patrimonio, con i valori di oggi: immobili, azienda, quote, conti, polizze, debiti.
- Elenca le donazioni già fatte, anche quelle di cui non si parla mai.
- Calcola quota disponibile e legittima: è il perimetro dentro cui tutto il resto è possibile.
- Scegli lo strumento giusto: patto di famiglia se c’è un’azienda, divisione testamentaria se ci sono più beni, donazione con dispensa se si vuole favorire qualcuno.
- Parlane con i figli prima di firmare. È la parte più difficile e quella che funziona di più.
- Verifichi il conto fiscale: gli strumenti hanno costi diversi e conoscerli prima cambia le scelte.
- Rivedi tutto ogni tre o quattro anni, e ogni volta che il patrimonio o la famiglia cambiano.
I documenti che servono
- Documenti, codici fiscali, stato civile e regime patrimoniale di chi dispone e di tutti i legittimari.
- Stato di famiglia e, se ci sono state precedenti unioni, la documentazione relativa.
- Per il patto di famiglia: visura camerale aggiornata, statuto e libro soci, ultimi bilanci approvati, perizia di stima dell’azienda o delle partecipazioni; eventuali patti parasociali.
- Atti di provenienza di tutti gli immobili, visure catastali e planimetrie, visure ipotecarie.
- Per i fabbricati, i titoli edilizi completi; in caso di condono, la pratica edilizia con domanda, prova del pagamento dell’oblazione e degli oneri e il provvedimento di sanatoria o la certificazione del silenzio-assenso; attestato di prestazione energetica.
- Copia di tutte le donazioni già fatte, con nota di trascrizione, e prova delle liberalità indirette.
- Testamenti precedenti, se esistono, e documentazione di eventuali polizze vita.
- Elenco dei debiti e delle garanzie in essere.
- Se fra i partecipanti c’è una persona protetta: decreto di nomina e autorizzazione del giudice tutelare.
Domande frequenti
Il patto di famiglia si può usare per la casa?
No. Riguarda l’azienda e le partecipazioni societarie. Per gli immobili si usano altri strumenti: testamento che divide, donazione, usufrutto.
Serve che ci siano proprio tutti?
Sì. Al patto devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari in quel momento. È la condizione che gli dà la sua forza.
Posso diseredare un figlio?
No. La quota riservata ai legittimari non si può togliere. Si può però decidere in che cosa consiste quella quota, ed è già molto.
Un testamento fatto da solo a casa basta?
Può essere valido, ma è il tipo di documento che produce più contenzioso: date, interpretazioni, beni che non esistono più. Un testamento che divide beni ha bisogno di precisione.
Fonti
- Art. 768-bis del codice civile, nozione di patto di famiglia (Normattiva)
- Art. 768-quater del codice civile, partecipazione e liquidazione (Normattiva)
- Art. 734 del codice civile, divisione fatta dal testatore (Normattiva)
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025)
- Registro delle imprese
Chiude la serie sulla divisione ereditaria: il diritto di dividere, collazione e riduzione a confronto, le imposte da mettere in conto e la divisione quando c’è una persona da proteggere.
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Questo articolo ha finalità informativa e riguarda la disciplina generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto, che va sottoposto al Notaio con i documenti alla mano. Capire prima di firmare.
Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026, iscritto al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Studio in Via Cuma 6, 80132 Napoli (Santa Lucia). Chi è il Notaio e come lavora.
Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dal Notaio Marco Fiorentino. Aggiornato il 29 gennaio 2027.
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