Aggiornato al 23 settembre 2026 – versione 1
In breve: sono due strumenti diversi e si usano in momenti diversi. La collazione serve a far tornare i conti fra coeredi quando si divide l’eredità, e si può evitare con una dispensa. L’azione di riduzione serve a chi è legittimario e ha ricevuto meno della quota che la legge gli riserva: si esercita in giudizio, entro dieci anni, e nessuna dispensa la può togliere.
Il punto di partenza: due domande diverse
Chi arriva in Studio dopo una successione fa quasi sempre una di queste due domande, e non sa che sono due domande diverse.
«Mio fratello ha già avuto la casa: nella divisione deve prendere di meno?» — questa è collazione. Si risolve con l’aritmetica, in sede di divisione, senza bisogno di un giudice se tutti sono d’accordo.
«Papà ha dato tutto a mio fratello e a me non resta niente: posso fare qualcosa?» — questa è riduzione. È un’azione giudiziale che attacca donazioni e disposizioni testamentarie perché hanno superato il limite che la legge pone alla libertà di disporre.
La tabella delle differenze
- Quando si applica. Collazione: solo se c’è una divisione ereditaria in corso. Riduzione: quando la quota riservata dalla legge è stata intaccata, anche senza divisione.
- Chi è coinvolto. Collazione: figli, discendenti e coniuge che concorrono alla successione. Riduzione: i legittimari, cioè coniuge, figli e, in mancanza di figli, gli ascendenti.
- Che cosa entra nei conti. Collazione: le donazioni, dirette e indirette, ricevute dai coeredi. Riduzione: tutte le donazioni e le disposizioni testamentarie, anche a favore di estranei.
- Si può evitare? Collazione: sì, con la dispensa, che però vale solo nei limiti della quota disponibile. Riduzione: no. Il diritto alla legittima non si può togliere e nemmeno rinunciarvi finché il donante è vivo.
- Serve un giudice? Collazione: no, se c’è accordo si fa nell’atto di divisione. Riduzione: sì, è un’azione giudiziale.
- Quanto tempo c’è? Collazione: si fa quando si divide. Riduzione: dieci anni.
Come si calcola la legittima
Il metodo è scritto nell’art. 556 del codice civile e si fa in tre mosse, sempre nello stesso ordine:
- Si mettono insieme tutti i beni che appartenevano al defunto al momento della morte (il cosiddetto relictum).
- Si tolgono i debiti.
- Si riuniscono fittiziamente le donazioni fatte in vita, secondo i criteri di valutazione degli articoli da 747 a 750, cioè al valore che i beni avevano all’apertura della successione.
Su questo totale si calcola la quota disponibile e, di conseguenza, la quota riservata. Le quote base: se c’è un solo figlio gli spetta la metà del patrimonio; se i figli sono più di uno, ai figli spettano complessivamente i due terzi, da dividere fra loro in parti uguali (art. 537 del codice civile). Se c’è anche il coniuge le quote cambiano e vanno calcolate caso per caso.
L’ordine delle riduzioni
La legge non colpisce tutto insieme. Prima si riducono le disposizioni testamentarie; solo dopo, se non basta, si toccano le donazioni, cominciando dall’ultima e risalendo nel tempo verso le più antiche. È la regola dell’art. 555 del codice civile: chi ha ricevuto per primo è l’ultimo a essere toccato.
C’è poi una condizione che blocca molte azioni sul nascere: il legittimario che non ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati fatti a persone diverse dai chiamati come coeredi. E in ogni caso deve imputare alla propria legittima quanto ha già ricevuto per donazione o legato, salvo dispensa espressa. È l’art. 564 del codice civile, ed è la norma che più spesso fa cambiare idea a chi voleva fare causa.
Entro quando si può agire
L’azione di riduzione si prescrive nel termine ordinario di dieci anni. Sul momento da cui contarli si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 20644 del 25 ottobre 2004: quando la lesione deriva da disposizioni testamentarie, il termine decorre dalla data di accettazione dell’eredità da parte del chiamato in forza di quelle disposizioni. Quando la lesione deriva da donazioni, il riferimento è l’apertura della successione.
Dieci anni sembrano tanti. Non lo sono: fra dolore, documenti da recuperare e tentativi di accordo, capita spesso che passino sei o sette anni prima che qualcuno si decida a contare davvero.
Un esempio con i numeri
Esempio inventato, con importi e nomi di fantasia. Muore la madre lasciando due figlie, Lucia e Annamaria. Nell’eredità restano 60.000 euro. Otto anni prima la madre aveva donato a Lucia un appartamento all’Arenella che oggi vale 240.000 euro, con dispensa dalla collazione.
- Con la collazione: la dispensa c’è, quindi la casa resta fuori dalla divisione. Lucia e Annamaria si dividono i 60.000 euro: 30.000 a testa.
- Con la riduzione: la massa di calcolo è 60.000 + 240.000 = 300.000 euro. Ai due figli spettano i due terzi, cioè 200.000 euro, 100.000 a testa. Annamaria ha ricevuto 30.000: le mancano 70.000 euro.
- Conclusione: la dispensa ha salvato la donazione nella divisione, ma non oltre il limite della quota disponibile, che qui è un terzo di 300.000, cioè 100.000 euro. La parte eccedente è riducibile.
Cosa fare in pratica
- Decidi qual è la tua domanda: vuoi solo riequilibrare la divisione, o ritieni di aver ricevuto meno della legittima? Sono due strade.
- Ricostruisci tutte le donazioni, comprese quelle a favore di estranei: nella riduzione contano anche quelle.
- Fai il conto dell’art. 556 con valori stimati seriamente, non a occhio.
- Controlla se hai accettato con beneficio d’inventario e se puoi ancora farlo: può essere la condizione per agire.
- Segna la data da cui corrono i dieci anni e mettila in agenda.
- Prova prima l’accordo. Un atto di divisione che riconosca a tutti il dovuto chiude la partita in un pomeriggio.
- Se l’accordo non c’è, rivolgiti a un avvocato: la riduzione è azione giudiziale e il notaio non la esercita.
I documenti che servono
- Certificato di morte e stato di famiglia storico; documenti e codici fiscali di tutti i legittimari.
- Testamento pubblicato e verbale di pubblicazione; eventuali testamenti precedenti.
- Copia autentica di ogni donazione fatta dal defunto, con nota di trascrizione, anche a favore di persone estranee alla famiglia.
- Prova delle donazioni indirette: rogiti in cui il prezzo fu pagato da altri, contabili bancarie, atti di estinzione di mutuo.
- Dichiarazione di successione presentata, con ricevuta, prospetto dell’attivo e del passivo e volture catastali.
- Elenco dei debiti del defunto con la documentazione: si tolgono prima di calcolare la legittima.
- Perizia di stima di tutti i beni, relitti e donati, al valore dell’apertura della successione.
- Visure catastali, planimetrie e visure ipotecarie; atti di provenienza; per i fabbricati i titoli edilizi e, in caso di condono, la pratica edilizia completa con domanda, prova dell’oblazione e provvedimento finale.
- Verbale di accettazione con beneficio d’inventario, se c’è stata.
Domande frequenti
Posso rinunciare alla legittima adesso, finché mio padre è vivo?
No. La rinuncia all’azione di riduzione non è ammessa finché il donante è in vita. Dopo l’apertura della successione, invece, la rinuncia è possibile.
La dispensa dalla collazione mi mette al riparo da tutto?
No. Protegge la donazione nella divisione, ma non oltre la quota disponibile. Oltre quel limite resta esposta alla riduzione.
Serve un avvocato o basta il notaio?
Per la collazione, se c’è accordo, basta il notaio e si fa tutto nell’atto di divisione. Per la riduzione serve una causa e quindi un avvocato.
E se la casa donata è stata rivenduta?
Dal 18 dicembre 2025 il quadro è cambiato: la riduzione non pregiudica più i terzi acquirenti e il donatario deve compensare in denaro i legittimari.
Fonti
- Art. 556 del codice civile, determinazione della porzione disponibile (Normattiva)
- Art. 555 del codice civile, riduzione delle donazioni (Normattiva)
- Art. 564 del codice civile, condizioni per l’azione di riduzione (Normattiva)
- Art. 537 del codice civile, riserva a favore dei figli (Normattiva)
- Corte di cassazione
Leggi anche: che cos’è la collazione e chi vi è tenuto, come si esce dalla comunione ereditaria, quando la compravendita nascondeva un regalo e il glossario con legittima, disponibile e riunione fittizia.
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Questo articolo ha finalità informativa e riguarda la disciplina generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto, che va sottoposto al Notaio con i documenti alla mano. Capire prima di firmare.
Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011, iscritto al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Studio in Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli (Mergellina). Chi è il Notaio e come lavora.
Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dal Notaio Marco Fiorentino. Aggiornato il 23 settembre 2026.
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