Aggiornato al 22 settembre 2026 – versione 1

In breve: sì, quella casa entra nei conti. Quando si divide l’eredità fra figli, discendenti e coniuge, ciò che il defunto aveva già donato in vita a uno di loro torna nella massa da dividere: si chiama collazione ed è scritta nell’art. 737 del codice civile. Il fratello che ha ricevuto la casa non la deve necessariamente restituire: può tenerla e vedersela conteggiata nella sua quota. E la dispensa dalla collazione, se c’era, non vale oltre la quota disponibile.

Che cos’è la collazione

La collazione è un’operazione di conteggio, non una punizione. Serve a una cosa sola: fare in modo che i figli (e il coniuge) siano trattati allo stesso modo, perché la legge presume che ciò che il genitore dà in vita a un figlio sia un anticipo sull’eredità, non un regalo in più.

Quindi, al momento della divisione, il bene donato si conferisce: si rimette idealmente nel mucchio, si calcola la quota di ciascuno su quel mucchio più grande, e chi ha già avuto prende di meno da quello che resta.

Due precisazioni che evitano metà delle discussioni in Studio. La prima: la collazione opera solo se c’è una divisione fra coeredi e solo fra i soggetti indicati dalla legge. La seconda: vale anche per le donazioni indirette, cioè quando il genitore non ha firmato un atto di donazione ma ha pagato lui il prezzo della casa intestata al figlio. Il codice dice «direttamente o indirettamente», e quel «indirettamente» pesa.

Chi è tenuto a conferire

Non sono tenuti alla collazione i fratelli, i nipoti in linea collaterale e gli altri parenti: se il defunto non lascia figli né coniuge, e l’eredità va ai fratelli, ciò che aveva donato a uno di loro resta fuori dai conti della divisione (salvo, naturalmente, il diverso discorso della lesione della legittima, che non riguarda i fratelli).

In naturaIl bene torna nella massae si divide con gli altri.Sceglie chi ha ricevuto.Per imputazioneIl bene resta a chi lo ha avuto,ma il suo valore si contanella sua quota.

In natura o per imputazione: sceglie chi ha ricevuto

Per gli immobili la scelta spetta a chi ha ricevuto la donazione, e lo dice l’art. 746 del codice civile: può rendere il bene in natura oppure imputarne il valore alla propria porzione. Nella pratica quasi tutti scelgono la seconda strada: si tiene la casa e prende di meno dal resto.

La scelta viene meno in un caso preciso: se il donatario ha già venduto o ipotecato l’immobile, la collazione si fa soltanto per imputazione. Non si può restituire ciò che non si ha più o che è gravato.

Quanto vale il bene? Qui sta il punto che sorprende quasi tutti. Per l’art. 747 del codice civile la collazione per imputazione si fa guardando al valore dell’immobile al tempo dell’apertura della successione, cioè alla morte, non al valore che aveva quando fu donato. Una casa donata nel 2004 per 90.000 euro e che oggi ne vale 210.000 entra nei conti per 210.000.

Per i beni mobili la collazione si fa solo per imputazione, sempre sul valore al momento della morte. Per il denaro donato, il conferimento avviene prendendo una minore quantità del denaro che si trova nell’eredità; se non basta e il donatario non vuole aggiungerne, gli altri prelevano beni mobili o immobili in proporzione alle loro quote.

La dispensa dalla collazione, e il suo limite

Il genitore che vuole davvero favorire un figlio, e non anticipargli soltanto la sua parte, può scriverlo: nell’atto di donazione o in un testamento successivo inserisce la dispensa dalla collazione. Quel bene, allora, resta fuori dai conti della divisione.

Ma il codice mette subito un muro: la dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile. Tradotto: si può favorire un figlio solo con la parte di patrimonio di cui si può disporre liberamente. Oltre quella soglia, la dispensa non regge e gli altri legittimari possono reagire con un’azione diversa, che non va confusa con la collazione.

Collazione e azione di riduzione sono due cose distinte, con presupposti, soggetti e termini diversi: le mettiamo una accanto all’altra nel prossimo articolo della serie.

Un esempio con i numeri

Esempio inventato, con importi e nomi di fantasia. Il padre muore lasciando due figli, Andrea e Ludovica, eredi al 50% ciascuno. Nell’eredità ci sono un appartamento al Rione Alto da 190.000 euro e 30.000 euro sul conto: totale 220.000 euro. Dodici anni prima il padre aveva donato ad Andrea un appartamento a Soccavo che oggi vale 160.000 euro.

Senza collazione, Andrea e Ludovica si dividerebbero 220.000 euro, 110.000 a testa, e Andrea avrebbe in tutto 270.000 euro contro i 110.000 della sorella. Con la collazione si fa così:

Se invece nell’atto di donazione del 2014 ci fosse stata la dispensa dalla collazione, la casa di Soccavo resterebbe fuori: Andrea e Ludovica si dividerebbero i 220.000 euro. Ludovica potrebbe però verificare se quella liberalità, così ampia, ha intaccato la sua legittima.

Cosa fare in pratica

  1. Recupera le copie di tutte le donazioni fatte dal defunto: al notaio che le ha ricevute, oppure con una ispezione ipotecaria per nome.
  2. Cerca anche le donazioni «invisibili»: il prezzo di una casa pagato dal genitore, un bonifico importante, l’estinzione di un mutuo. Sono liberalità indirette e contano.
  3. Leggi l’atto riga per riga: c’è o non c’è la dispensa dalla collazione? È una frase sola, e cambia tutto.
  4. Fai stimare i beni donati al valore di oggi, non a quello di allora: è il criterio che conta.
  5. Metti i conti su un foglio, davanti a tutti. La collazione è aritmetica: quando i numeri sono visibili, le discussioni si accorciano.
  6. Verifica anche la legittima, non solo la collazione: sono due controlli diversi e vanno fatti entrambi.
  7. Porta tutto al notaio prima di fare proposte ai fratelli: una proposta fatta sui numeri sbagliati è difficile da ritirare.

I documenti che servono

Domande frequenti

Devo restituire la casa che mi ha donato papà?
Di regola no. Per gli immobili puoi scegliere di tenerla e imputarne il valore alla tua quota. Se l’hai già venduta o ipotecata, la collazione si fa comunque per imputazione.

Vale il prezzo della donazione o quello di oggi?
Quello al momento della morte. È il criterio dell’art. 747 del codice civile, e spesso è molto più alto di quello indicato nell’atto di donazione.

Anche i soldi dati in contanti si conferiscono?
Sì, se sono una donazione e non un mantenimento ordinario o una piccola liberalità d’uso. Il problema vero è la prova: senza tracce bancarie è difficile dimostrarlo.

Se siamo solo fratelli, senza figli né coniuge del defunto?
La collazione non si applica: sono tenuti a conferire solo figli, discendenti e coniuge.

Fonti

Continua con: che cos’è la divisione ereditaria e chi la può chiedere, la vendita fra padre e figlio che nascondeva una donazione, le parole del notaio spiegate una per una e l’elenco dei documenti da portare in Studio.


Studio Notarile Marco Fiorentino

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Marco Fiorentino, notaio in Napoli dal 2011, iscritto al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Studio in Viale Antonio Gramsci 19, 80122 Napoli (Mergellina). Chi è il Notaio e come lavora.

Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dal Notaio Marco Fiorentino. Aggiornato il 22 settembre 2026.


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