Pubblicato il 21 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20267 minuti di lettura

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Guida rapida su Dividere quando c’è un minore o un amministrato di sostegno: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.

In breve: se fra i condividenti c’è un minore, un interdetto o un beneficiario di amministrazione di sostegno, la divisione si può fare, ma serve prima l’autorizzazione del giudice tutelare. Non è un timbro: il giudice verifica che l’atto risponda a una necessità o a una utilità evidente per la persona protetta. Una novità utile: dopo la riforma del 2022 l’autorizzazione non si chiede più al tribunale in composizione collegiale, perché l’art. 375 del codice civile è stato abrogato e tutto è concentrato nel giudice tutelare.

Chi firma per la persona protetta

C’è un caso che si presenta spesso e che va visto subito: il conflitto di interessi. Se la madre è coerede insieme al figlio minore, non può rappresentarlo in un atto in cui i loro interessi sono contrapposti. Il giudice tutelare nomina allora un curatore speciale che firma per il minore.

MinoreFirmano i genitori.Serve necessità o utilitàevidente per il figlio.InterdettoFirma il tutore,autorizzato dal giudicetutelare.Amministrazionedi sostegnoVale ciò che diceil decreto di nomina.

Che cosa guarda il giudice

Il giudice tutelare non si limita a controllare che i conti tornino: verifica che la divisione non danneggi la persona che non può difendersi da sola. Nella pratica chiede quasi sempre le stesse cose:

Non c’è una regola scritta che vieti di assegnare al minore una quota di un immobile invece del denaro: ma un giudice guarda con favore le soluzioni che lasciano alla persona protetta beni liquidi o facilmente liquidabili, e con diffidenza quelle che le lasciano una quota indivisa di un bene difficile da vendere.

Quanto tempo serve

Dipende dal tribunale e dal periodo dell’anno. Indicativamente, fra deposito del ricorso, eventuale integrazione dei documenti, udienza o comparizione e decreto, servono alcune settimane, che possono diventare mesi nei periodi più carichi. Il decreto, inoltre, diventa efficace dopo il termine per il reclamo.

La conseguenza organizzativa è semplice e va detta subito alle famiglie: il ricorso al giudice tutelare si prepara per primo, non per ultimo. Chi fissa il rogito e poi si accorge che serve l’autorizzazione perde mesi e rischia che nel frattempo qualcuno cambi idea.

Che cosa prepara il notaio prima del ricorso

  1. La bozza completa dell’atto di divisione, da allegare al ricorso: il giudice autorizza un atto preciso, non un’intenzione.
  2. Il prospetto dei valori: massa, quote di diritto, porzioni assegnate, conguagli.
  3. La verifica catastale e urbanistica degli immobili, perché un’autorizzazione ottenuta su un bene poi non trasferibile è tempo buttato.
  4. L’indicazione del conto vincolato su cui affluirà l’eventuale conguaglio spettante alla persona protetta.
  5. La segnalazione dell’eventuale conflitto di interessi, con richiesta di nomina del curatore speciale.

Un esempio con i numeri

Esempio inventato, con nomi e importi di fantasia. Muore Renato lasciando la moglie Annamaria e due figli, Ludovica di 22 anni e Marco di 14. Nell’eredità: un appartamento a Santa Lucia stimato 280.000 euro e 90.000 euro su conti e titoli. Totale 370.000 euro.

Le quote di legge in questo caso sono un terzo ciascuno: 123.333 euro a testa. Il progetto è: l’appartamento ad Annamaria e Ludovica in comproprarietà, e a Marco la liquidità più un conguaglio. Marco riceve quindi 90.000 euro di conti e titoli più 33.333 euro di conguaglio versato dalle assegnatarie dell’immobile.

Annamaria, che è coerede e allo stesso tempo genitore di Marco, è in conflitto di interessi: il giudice tutelare nomina a Marco un curatore speciale. L’autorizzazione viene concessa con due condizioni: la stima peritale dell’appartamento e il vincolo di reimpiego dell’intera somma di 123.333 euro su un conto intestato a Marco, con prelievi solo previa autorizzazione fino alla maggiore età. Sono numeri di esempio: nel caso vero le quote vanno calcolate sulla situazione familiare effettiva.

Cosa fare in pratica

  1. Lo dica al notaio alla prima telefonata che fra gli eredi c’è un minore o una persona protetta: cambia il calendario di tutto.
  2. Recuperi il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno o del tutore e lo legga: dice esattamente che cosa si può fare.
  3. Faccia fare una perizia, non una stima a voce: il giudice la chiede quasi sempre.
  4. Individui subito il conflitto di interessi: se il genitore è anche coerede, serve il curatore speciale.
  5. Apra il conto vincolato prima dell’atto, non dopo.
  6. Metta in conto le settimane dell’autorizzazione quando promette una data a chi compra o a chi deve incassare.
  7. Non firmi nulla «in attesa»: un atto compiuto senza autorizzazione è annullabile e crea più problemi di quanti ne risolva.

I documenti che servono

Domande frequenti

Si può evitare l’autorizzazione aspettando la maggiore età?
Si può, se i tempi lo consentono e nessuno ha urgenza. Ma restare in comunione per anni ha un costo: spese, imposte e il rischio che le posizioni si irrigidiscano.

Il giudice può dire di no?
Sì. Può negare l’autorizzazione o concederla con prescrizioni, per esempio imponendo un conguaglio più alto o il vincolo di reimpiego.

L’autorizzazione si chiede al tribunale o al giudice tutelare?
Al giudice tutelare. L’art. 375 del codice civile, che prevedeva l’autorizzazione del tribunale per le divisioni, è stato abrogato dalla riforma del 2022.

Che cos’è il vincolo di reimpiego?
È l’obbligo di destinare le somme spettanti alla persona protetta a un impiego sicuro, su un conto a lei intestato, con prelievi consentiti solo dal giudice.

Fonti

Nella stessa serie: come si chiede e come si fa la divisione, che cosa fare se un coerede non si fa vivo, l’assegnazione della casa con conguaglio e la lista dei documenti da preparare.


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Questo articolo ha finalità informativa e riguarda la disciplina generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto, che va sottoposto al Notaio con i documenti alla mano. Capire prima di firmare.

Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026, iscritto al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Studio in Via Cuma 6, 80132 Napoli (Santa Lucia). Chi è il Notaio e come lavora.

Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dal Notaio Marco Fiorentino. Aggiornato il 25 gennaio 2027.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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