Pubblicato il 22 settembre 2026 · Aggiornato il 28 settembre 2026

Nei film americani si firma prima delle nozze, davanti a due avvocati, e dentro c’è scritto tutto: chi tiene la casa, chi non prende niente, quanto vale ogni anno di matrimonio. In Italia quel foglio, così com’è, non vale. Ma la risposta «non si può fare» è sbrigativa e falsa: si possono fare parecchie cose, e sono le cose che contano davvero.

Questo articolo mette in fila tre piani diversi che spesso vengono confusi: il regime patrimoniale (che si sceglie liberamente), i diritti e doveri del matrimonio (che non si toccano) e gli accordi in vista della crisi (che vivono in una zona grigia, dove la Cassazione ha messo qualche paletto e qualche apertura).

In breve

  • L’art. 160 del codice civile è la norma che blocca il prenup all’italiana: «gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio». È una norma imperativa: ciò che la viola è nullo.
  • Quello che si può fare dal notaio: scegliere la separazione dei beni, modellare una comunione convenzionale (art. 210 c.c.), costituire un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), regolare acquisti e quote, prevedere restituzioni di somme e beni. Tutto con convenzione matrimoniale per atto pubblico e due testimoni (art. 162 c.c.).
  • Quello che resta nullo: rinunciare in anticipo all’assegno divorzile o al mantenimento, «pattuire» che il matrimonio finisca a certe condizioni, decidere oggi e per sempre l’affidamento dei figli. A settembre 2026 in Italia non esiste una legge sui patti prematrimoniali: sono state depositate proposte in Parlamento, nessuna è diventata legge.

Che cosa dice davvero l’art. 160 del codice civile?

Dice una frase sola, e pesantissima: «Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio». Tradotto: il matrimonio è un contenitore con regole fissate dallo Stato, non dalle parti. L’assistenza morale e materiale, la contribuzione ai bisogni della famiglia (art. 143 c.c.), il concorso al mantenimento dei figli: queste cose non si negoziano al ribasso prima di sposarsi.

Attenzione però a non allargare la norma oltre il suo perimetro. L’art. 160 c.c. vieta di derogare ai diritti e doveri, non di organizzare il patrimonio. Il legislatore stesso, subito dopo, dedica un intero capo alle convenzioni matrimoniali: se tutto fosse vietato, quegli articoli non esisterebbero.

Allora i patti prematrimoniali sono tutti nulli?

No: dipende da che cosa ci scrivi dentro. La giurisprudenza ha tenuto ferma una linea, con qualche movimento negli ultimi anni.

Il punto di riferimento classico è Cassazione, 21 dicembre 2012, n. 23713: un accordo stipulato prima del matrimonio, con cui un futuro coniuge si impegnava a trasferire all’altro un immobile a titolo di indennizzo per le spese sostenute in caso di fallimento dell’unione, è stato ritenuto valido. Perché? Perché non condizionava lo status di coniuge, non «comprava» il divorzio e non toccava diritti indisponibili: era un contratto atipico sottoposto a condizione sospensiva lecita, meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.

La stessa impostazione è tornata più di recente: con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025 la Cassazione ha riconosciuto validità a un accordo con cui un coniuge si impegnava a corrispondere somme all’altro nell’eventualità della separazione, leggendolo come contratto atipico con funzione di riequilibrio patrimoniale, non come rinuncia mascherata a diritti indisponibili.

Quello che continua a cadere è invece la rinuncia preventiva all’assegno: né l’assegno di mantenimento in separazione né l’assegno divorzile si possono abdicare in anticipo, perché rispondono a una funzione che la legge sottrae alla disponibilità delle parti. E cade ogni pattuizione che, nella sostanza, renda più conveniente o più oneroso sciogliere il matrimonio: lì si tocca lo status, e lo status non è merce.

Che cosa si può pattuire prima del matrimonio e che cosa no Due colonne a confronto. A sinistra, in verde maiolica, ciò che è valido: separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, restituzione di somme e beni, regole sugli acquisti. A destra, in terracotta, ciò che è nullo: rinuncia preventiva all’assegno divorzile, patti che condizionano lo status, accordi definitivi sull’affidamento dei figli, deroghe ai doveri dell’articolo 143 del codice civile. Prima delle nozze: la linea di confine Si può (dal notaio) • Separazione dei beni • Comunione convenzionale (art. 210) • Fondo patrimoniale (art. 167) • Restituzione di somme e beni • Regole su acquisti e quote • Chi paga che cosa, con prova scritta Forma: atto pubblico, due testimoni Non si può (è nullo) • Rinunciare all’assegno divorzile • Rinunciare al mantenimento • Condizionare lo status di coniuge • Fissare per sempre l’affidamento • Derogare ai doveri dell’art. 143 • «Penali» per chi lascia l’altro Limite: art. 160 c.c., norma imperativa Schema originale dello Studio · settembre 2026
La domanda giusta non è «posso fare un prenup?», ma «che cosa voglio mettere al riparo?».

Che cosa si può fare, invece, davanti al notaio?

Quasi tutto quello che serve davvero a due persone che stanno per sposarsi. Lo strumento si chiama convenzione matrimoniale: si stipula per atto pubblico con l’assistenza di due testimoni (art. 162 c.c.), prima delle nozze o anche dopo, e si annota a margine dell’atto di matrimonio, altrimenti non è opponibile ai terzi.

StrumentoA che cosa serveNorma
Separazione dei beniOgni coniuge resta titolare esclusivo di ciò che acquista. Si può dichiarare anche nell’atto di matrimonio.artt. 215-219 c.c.
Comunione convenzionaleSi resta in comunione, ma se ne cambia il perimetro: si escludono beni, si includono beni personali, si modificano le regole di amministrazione, entro i limiti di legge.art. 210 c.c.
Fondo patrimonialeSi destinano beni determinati ai bisogni della famiglia: i creditori estranei a quei bisogni non possono aggredirli.artt. 167-171 c.c.
Accordi sugli apportiMettere per iscritto chi ha versato che cosa per la casa, con obbligo di restituzione se l’unione finisce. Qui si muove il filone di Cass. 23713/2012.art. 1322 c.c.
Donazione obnuzialeDonazione fatta in vista del matrimonio, che produce effetti solo se il matrimonio viene celebrato.art. 785 c.c.

Il fondo patrimoniale è lo strumento più frainteso: non è una cassaforte contro tutti i creditori, protegge solo rispetto ai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e solo se il creditore lo sapeva. Se ti interessa il tema della protezione del patrimonio, ne parliamo per esteso nella guida Famiglia e patrimonio.

E se invece conviviamo e non ci sposiamo?

Cambia tutto, e in meglio quanto a libertà contrattuale: la legge 76/2016 ha previsto il contratto di convivenza, che permette di regolare i rapporti patrimoniali con molta più autonomia di quanta ne abbiano due coniugi. Il prezzo di quella libertà è che i conviventi hanno meno tutele automatiche: nessun diritto successorio, per esempio. Ne parliamo nel dettaglio in Convivenza di fatto e contratto di convivenza e nella guida Convivenza e unioni civili.

Il caso: due ristoranti, una casa a Posillipo e una domanda sbagliata

Rosaria ha due locali a Napoli, ereditati dal padre. Si sposa con Pietro, che fa tutt’altro mestiere. Arrivano in Studio con una richiesta netta: «vogliamo scrivere che, se ci separiamo, lui non prende niente dei ristoranti e non chiede l’assegno».

La seconda metà della frase non si può scrivere: la rinuncia preventiva all’assegno è nulla, e un atto che la contenesse sarebbe carta. La prima metà, invece, non serviva nemmeno scriverla in quei termini: i ristoranti sono arrivati per successione, quindi restano beni personali anche in comunione legale (art. 179 c.c.), e per gli acquisti futuri bastava la separazione dei beni.

Abbiamo fatto tre cose: convenzione di separazione dei beni prima delle nozze; un atto ricognitivo che dà data certa a chi ha versato che cosa per la casa di Posillipo, con obbligo di restituzione della somma in caso di crisi; e un fondo patrimoniale sulla casa, per metterla al riparo dai rischi d’impresa. Nessuno dei tre atti tocca l’art. 160 c.c.

(Caso di Studio, nomi e dettagli inventati: qualsiasi somiglianza con persone reali è casuale.)

C’è una legge in arrivo sui patti prematrimoniali?

Da anni circolano proposte per introdurre in Italia accordi prematrimoniali tipizzati, sul modello di altri ordinamenti europei, spesso legandoli all’intervento obbligatorio di un notaio o di due avvocati. A settembre 2026 nessuna di queste proposte è diventata legge: la disciplina in vigore resta quella del codice civile, con il limite dell’art. 160. Se dovesse cambiare, aggiorneremo questa pagina — trovi sempre le novità raccolte in Novità: leggi e sentenze spiegate semplici.

Nel frattempo, la strada praticabile è quella descritta sopra: costruire con gli strumenti che ci sono, senza promettere quello che la legge non consente.

Cosa fa il notaio

Quanto costa

L’onorario del notaio è libero (le tariffe sono state abrogate dal D.L. 223/2006, convertito nella legge 248/2006); i parametri del D.M. 140/2012 servono solo come riferimento per la stima, e resta ferma la disciplina dell’equo compenso (legge 49/2023) nei rapporti con banche, assicurazioni e grandi imprese. Le imposte, invece, sono calcolate sulle norme: la convenzione matrimoniale che non trasferisce beni sconta imposte in misura fissa, mentre il fondo patrimoniale segue regole proprie a seconda di chi lo costituisce e su quali beni. Le stime indicative sono aggiornate a settembre 2026: il preventivo di massima, scritto e senza impegno, lo dà lo Studio. Puoi farti un’idea dei soli tributi fissi con lo strumento imposte fisse e bolli.

Domande frequenti

Posso firmare un accordo prematrimoniale fatto all’estero e farlo valere in Italia?

Dipende dalla legge applicabile ai rapporti patrimoniali e dai limiti dell’ordine pubblico italiano. Anche quando la legge straniera è richiamabile, le clausole che rinunciano in anticipo all’assegno difficilmente superano il vaglio del giudice italiano. Prima di firmare qualcosa fuori dall’Italia, conviene farlo leggere qui: la correzione costa molto meno della lite.

La separazione dei beni si può scegliere anche dopo il matrimonio?

Sì. Il regime patrimoniale si può cambiare in qualsiasi momento con una convenzione matrimoniale per atto pubblico e due testimoni (art. 162 c.c.), da annotare a margine dell’atto di matrimonio. Il cambio non ha effetto retroattivo: quello che è già entrato in comunione resta comune, salvo scioglierla e dividerla.

Se metto io tutti i soldi per la casa, posso scrivere che è solo mia?

Puoi comprarla da solo in regime di separazione dei beni, e allora è tua. In comunione legale, l’acquisto fatto durante il matrimonio cade in comunione salvo le eccezioni dell’art. 179 c.c., che richiedono dichiarazioni precise in atto e, in alcuni casi, l’intervento dell’altro coniuge. Sono dichiarazioni che si scrivono al momento dell’acquisto: dopo non si recuperano.

Un accordo sui figli firmato prima del matrimonio vale?

No, non come accordo definitivo. Le decisioni su affidamento, collocamento e mantenimento dei figli seguono l’interesse del minore al momento in cui si decide (art. 337-ter c.c.) e restano sempre modificabili. Si possono scrivere intese di indirizzo, ma nessuna vincola il giudice.

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Vedi anche: guida Famiglia e patrimonio · strumento imposte fisse e bolli · Casi concreti · glossario · domande frequenti.

Fonti per verificare.
Codice civile, artt. 143, 159, 160, 162, 179, 210, 215-219, 167-171, 785, 1322, 337-ter ·
Corte di cassazione, sentenza 21 dicembre 2012 n. 23713 (accordo in vista della crisi come contratto atipico sotto condizione) e ordinanza 21 luglio 2025 n. 20415 ·
Consiglio Nazionale del Notariato, Guide per il cittadino e studi del Settore studi civilistici in materia di convenzioni matrimoniali e fondo patrimoniale ·
Legge 20 maggio 2016 n. 76, art. 1, commi 36-65 (convivenze di fatto e contratto di convivenza) ·
Consiglio Nazionale Forense, materiali sulla negoziazione assistita in materia familiare ·
Ministero della Giustizia, sezione famiglia e stato civile.

Contenuto divulgativo: non sostituisce l’esame del caso concreto.

Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.


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