📅 Pubblicato il 4 ottobre 2026🔄 Aggiornato il 16 settembre 2026

In breve

  • Una donazione tra conviventi di valore rilevante deve avere la forma dell’atto pubblico notarile, con testimoni: senza, è nulla (art. 782 c.c.).
  • Sull’imposta si applica la stessa tabella vista per le successioni: 8%, senza franchigia, perché il convivente è tassato come “altro soggetto”.
  • I regali di modico valore, proporzionati al patrimonio di chi li fa, sono validi senza atto e senza imposta (art. 783 c.c.): la linea di confine non è scritta in un numero fisso.
  • Attenzione ai grandi bonifici o ai contributi per la casa dell’altro: se non chiariti, possono essere qualificati come donazioni indirette, con conseguenze fiscali e successorie.

Tra le domande più frequenti che arrivano in Studio da coppie conviventi c’è quella sui regali importanti: un’auto, un contributo per la ristrutturazione della casa dell’altro, un gioiello di valore, a volte perfino un immobile. La distinzione che il diritto traccia non è tra “regalo” e “donazione” nel linguaggio comune, ma tra donazione in senso tecnico e liberalità d’uso: due categorie con conseguenze molto diverse sulla forma e sulle imposte, e che vale la pena conoscere prima di fare (o ricevere) un regalo importante.

Cosa distingue una donazione da un semplice regalo?

L’art. 769 del codice civile definisce la donazione come il contratto con cui una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione, per spirito di liberalità. Quando il valore è significativo, l’art. 782 c.c. impone una forma rigorosa: atto pubblico, ricevuto dal notaio alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. Non basta un accordo verbale, non basta una scrittura privata tra le parti: senza queste forme, la donazione è nulla, e questo vale per chiunque, sposato o convivente.

Diverso è il caso dei regali di modico valore, disciplinati dall’art. 783 c.c.: sono le donazioni di modico valore che hanno per oggetto beni mobili, valide anche senza atto pubblico, purché ci sia stata la consegna del bene. La modicità, dice la norma, si valuta anche in rapporto alle condizioni economiche del donante: un orologio da qualche centinaio di euro può essere modico per chi ha un patrimonio importante, e non esserlo per chi vive con un reddito modesto. Non esiste una soglia fissa in euro: è una valutazione caso per caso.

Quanto costa, in imposte, una donazione tra conviventi?

Qui vale lo stesso principio già visto per le successioni: l’articolo 2, commi 48-49, del decreto-legge 262/2006 applica identiche aliquote e franchigie sia alle successioni sia alle donazioni. Il convivente di fatto, non essendo né coniuge né parente in linea retta, rientra nella categoria “altri soggetti”: l’imposta di donazione è dell’8% sul valore del bene donato, fin dal primo euro, senza alcuna franchigia. Una donazione di 50.000 euro tra conviventi comporta quindi un’imposta di 4.000 euro; la stessa somma donata tra coniugi, restando sotto il milione di euro di franchigia, sarebbe interamente esente.

Donazione formale contro liberalita d’uso tra conviventi Confronto tra la donazione formale, che richiede atto notarile e sconta l’8% di imposta senza franchigia, e la donazione di modico valore o liberalita d’uso, come un regalo proporzionato al patrimonio, che non richiede atto e non sconta imposta Un regalo, o una donazione? La differenza che conta Donazione formale Un valore importante: casa, auto, somme rilevanti rispetto al patrimonio. Richiede: atto notarile, testimoni Imposta: 8%, senza franchigia Nulla se fatta senza le forme di legge (art. 782 c.c.) Regalo di modico valore Un valore proporzionato al patrimonio di chi regala. Richiede: nessuna forma Imposta: nessuna Valida anche senza atto (art. 783 c.c.) · AI Claude
La linea di confine tra donazione formale e semplice regalo non è un numero fisso: dipende dal patrimonio di chi dona.

E se il regalo è per la casa dell’altro: ristrutturazioni, mobili, un contributo al mutuo?

È il caso più delicato, perché spesso non viene percepito come una donazione, ma lo è a tutti gli effetti se manca un corrispettivo. Un convivente che paga per intero la ristrutturazione della cucina in una casa di proprietà esclusiva dell’altro, o che verso mensilmente una somma per contribuire al mutuo intestato solo al partner, senza che questo risulti da un accordo chiaro, sta facendo (giuridicamente) una liberalità, con conseguenze sia fiscali sia, in caso di rottura, sulla possibilità di recuperare quanto versato.

La giurisprudenza, in questi casi, distingue tra ciò che rientra nel normale contributo alla vita comune (le spese quotidiane, gli alimenti, le utenze) — che non è donazione e non si restituisce — e ciò che invece arricchisce stabilmente il patrimonio dell’altro, come un contributo importante per l’acquisto o la ristrutturazione della sua casa: in questo secondo caso, chi ha contribuito può, secondo le circostanze, avere diritto a un’azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.) se la convivenza finisce. È un terreno di incertezza che un contratto di convivenza scritto in anticipo riduce sensibilmente, perché permette di chiarire, prima che sorga un problema, cosa è contributo alle spese e cosa è, invece, un investimento nella casa dell’altro.

Conviene di più donare in vita o lasciare per testamento?

L’aliquota fiscale, come detto, è identica: 8% senza franchigia, sia per la donazione sia per l’eredità. La differenza sta negli effetti pratici. La donazione produce effetti immediati: chi riceve diventa subito proprietario, ma chi dona perde immediatamente la disponibilità del bene, e una donazione di un immobile, in caso di futura vendita da parte di chi lo ha ricevuto, può richiedere accorgimenti particolari per tutelare l’acquirente, dopo la riforma degli artt. 561-563 c.c. (art. 44, legge 182/2025). Il testamento, invece, non produce alcun effetto finché il testatore è in vita, resta sempre revocabile, ma comporta l’incertezza di dover attendere l’apertura della successione. La scelta, quasi sempre, va ragionata insieme al notaio caso per caso, guardando anche alla presenza di eventuali legittimari.

Cosa fa il notaio, in concreto

Posso regalare un’auto al mio convivente senza atto notarile?

Se il valore è modico rispetto al tuo patrimonio, sì (art. 783 c.c.); se è un valore significativo, serve la forma dell’atto pubblico con testimoni, altrimenti la donazione è nulla.

Se ho pagato la ristrutturazione della casa del mio convivente e ci lasciamo, posso chiedere indietro qualcosa?

Dipende dalle circostanze: se si tratta di un contributo che ha arricchito stabilmente il patrimonio dell’altro, e non di una normale spesa della vita comune, può essere possibile un’azione di arricchimento senza causa. Va valutato caso per caso, meglio con prove scritte.

L’imposta di donazione è più alta se dono un immobile invece del denaro?

L’aliquota è la stessa (8%), ma la base imponibile cambia: per gli immobili si calcola sul valore catastale rivalutato, non sul prezzo di mercato, il che spesso comporta un’imposta più contenuta rispetto a una donazione della stessa somma in denaro.

Devo pagare anche l’imposta di registro o ipocatastale su una donazione di immobile?

Sì: oltre all’imposta di donazione, su una donazione immobiliare si applicano le imposte ipotecaria e catastale, con le aliquote ordinarie previste dalla legge; il calcolo esatto va fatto caso per caso in base al bene.

Stai pensando a un regalo importante o a una donazione per il tuo convivente? Chiedi un preventivo scritto per capire forma e imposte, oppure prenota una consulenza online. Vedi anche Agevolazioni fiscali.

Per organizzare tutta la successione, vedi anche Come preparare una successione.

Fonti per verificare

Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026 · verificato il 16 settembre 2026

© Studio Notarile Marco Fiorentino — Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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