Pubblicato il 27 ottobre 20267 minuti di lettura

In breve: i debiti del defunto si dividono fra gli eredi in proporzione alle quote, salvo diversa volontà del testatore (art. 752 del codice civile). Chi ha abitato da solo la casa comune non deve automaticamente un affitto agli altri, ma deve rendere il conto di ciò che ha incassato e di ciò che ha speso. Spese, migliorie, affitti riscossi e prelievi dal conto si conteggiano tutti nello stesso momento: prima di formare le porzioni.

I debiti: due regole diverse, e non si confondono

Fra gli eredi, la regola è la proporzione: ciascuno contribuisce al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in misura della propria quota, salvo che il testatore abbia disposto altrimenti.

Verso i creditori, la regola cambia e lo dice l’art. 754 del codice civile: gli eredi rispondono personalmente in proporzione alla quota, ma ipotecariamente per l’intero. Tradotto: la banca non può chiedere a un erede il debito intero come obbligazione personale, ma se c’è un’ipoteca su un bene ereditario quella ipoteca resta intera sul bene, chiunque lo riceva nella divisione. Il coerede che ha pagato più della sua parte può rivalersi sugli altri, ma solo per la parte che a loro compete.

Conseguenza pratica che conviene ricordare: assegnare a un erede la casa gravata da ipoteca non lo libera dal resto, e non libera gli altri dall’ipoteca. Se il mutuo resta aperto, nell’atto di divisione bisogna dire chiaramente chi lo paga, con quali garanzie, e se la banca ha dato il suo assenso.

Fra gli erediCiascuno contribuiscein proporzione alla sua quota.Salvo diversa volontà del testatore.Verso i creditoriPersonalmente in proporzionealla quota, ma per l’interose c’è un’ipoteca sul bene.

Il rendiconto: la fase che nessuno vuole fare

Prima di formare le porzioni bisogna mettere in ordine i conti fra i condividenti. Lo dice l’art. 723 del codice civile: si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni e dei conguagli o rimborsi reciproci.

Nel rendiconto entrano, in colonne opposte:

Chi ha abitato la casa deve un affitto agli altri?

È la domanda più frequente e la risposta non è quella che molti si aspettano: non automaticamente.

Il punto di partenza è l’art. 1102 del codice civile: ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Se gli altri coeredi non hanno mai chiesto di usare la casa, e nessuno è stato escluso, il semplice fatto che uno ci abbia abitato non fa nascere da solo un debito.

Le cose cambiano quando l’uso diventa esclusivo e impeditivo: gli altri chiedono di entrare, di usare l’immobile o di affittarlo e non possono, perché chi ci abita non lo consente o ha cambiato la serratura. Da quel momento si discute di un’indennità per il godimento esclusivo. Ed è diverso ancora il caso in cui il bene sia stato affittato a terzi: i canoni sono frutti civili e vanno divisi fra tutti in proporzione alle quote, a prescindere da chi li abbia materialmente incassati.

Il consiglio pratico è sempre lo stesso: mettere per iscritto una richiesta. Una raccomandata o una PEC in cui si chiede di poter usare il bene, o di metterlo a reddito dividendone i frutti, sposta la situazione dal terreno delle intenzioni a quello delle prove.

Un esempio con i numeri

Esempio inventato, con importi e nomi di fantasia. Il padre muore nel 2023 lasciando due figli, Luca e Annamaria, metà ciascuno. Nell’eredità: un appartamento al Vomero da 240.000 euro e un piccolo locale a Fuorigrotta affittato a 500 euro al mese. Restano da pagare 18.000 euro di debiti del defunto.

Nei tre anni prima della divisione:

Conti: a credito di Luca 9.000 + 2.100 + 2.000 = 13.100 euro; a debito di Luca 10.000 euro di prestito. Saldo netto: Annamaria deve a Luca 3.100 euro. I 18.000 euro di debiti del defunto si dividono a metà, 9.000 a testa, e vanno indicati nell’atto insieme a chi li paga. Sono cifre di esempio: nel caso vero ogni voce va documentata.

Cosa fare in pratica

  1. Apri un foglio con due colonne, entrate e uscite, dalla data della morte a oggi. Senza questo foglio nessuna divisione si chiude.
  2. Raccogli le ricevute: IMU, condominio, utenze, lavori, assicurazioni, onorari. Ciò che non è documentato, in una trattativa, vale poco.
  3. Ricostruisci i movimenti dei conti del defunto dal giorno della morte: i prelievi successivi vanno spiegati.
  4. Metti per iscritto le richieste sull’uso dei beni comuni: è ciò che distingue una tolleranza da un’esclusione.
  5. Distingui le migliorie dalla manutenzione: si riconosce l’aumento di valore, non lo scontrino.
  6. Non dimenticare i debiti verso il defunto: prestiti, anticipi, somme mai restituite. Si imputano alla quota.
  7. Chiudi il rendiconto prima di parlare di chi prende che cosa: invertire l’ordine è il modo più sicuro per non trovare l’accordo.

I documenti che servono

Domande frequenti

Mio fratello vive nella casa di papà da cinque anni: gli posso chiedere l’affitto arretrato?
Solo se l’uso è stato esclusivo e ti ha impedito di usare il bene. Se non hai mai chiesto nulla, la richiesta è difficile da sostenere. Metti per iscritto la richiesta da oggi.

Ho pagato io tutte le spese: le recupero?
Sì, nel rendiconto, per la parte che compete agli altri. Servono le ricevute.

I canoni di affitto riscossi da un solo erede vanno divisi?
Sì. Sono frutti della cosa comune e spettano a tutti in proporzione alle quote, indipendentemente da chi li ha incassati.

La banca può chiedere a me tutto il mutuo del defunto?
Come obbligazione personale, solo in proporzione alla tua quota. Ma l’ipoteca sul bene resta intera: se il bene è tuo, il problema è tuo.

Fonti

Nella stessa serie: che cosa si fa quando la casa non si può dividere, come si chiede e come si svolge la divisione, le donazioni che tornano nella massa e gli strumenti di calcolo dello Studio.


Avete conti aperti fra fratelli da chiudere prima di dividere? Chiedi un preventivo scritto e gratuito oppure prenota una Consulenza online con il Notaio. Ti rispondiamo in tempi brevi e comunque nel più breve tempo possibile: se hai già caricato tutti i documenti, la risposta arriva prima.

Questo articolo ha finalità informativa e riguarda la disciplina generale. Non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto, che va sottoposto al Notaio con i documenti alla mano. Capire prima di firmare.

Marco Fiorentino, notaio dal 2011 e a Napoli dal 2026, iscritto al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Studio in Via Cuma 6, 80132 Napoli (Santa Lucia). Chi è il Notaio e come lavora.

Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato dal Notaio Marco Fiorentino. Aggiornato il 20 gennaio 2027.


Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lo Studio

Studio Notarile Marco Fiorentino
Via Cuma n. 6, Santa Lucia, 80132 Napoli
Lunedi-venerdi, 9-18

Telefono +39 352 273 7467 · segreteria@notaiofiorentinomarco.com

Chiedere allo Studio

Gli atti

Strumenti e guide

Capire prima di firmare.

Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

Chi è il Notaio · Informativa privacy · Cookie policy

Italiano · English · Français · Deutsch · Español