Pubblicato il 20 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20263 minuti di lettura
Guida rapida su Chiudere una causa sulla casa con una transazione dal notaio: come funziona: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.
In sintesi
- La transazione è il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, chiudono una lite già iniziata o la prevengono (art. 1965 c.c.).
- Se l’accordo trasferisce un immobile serve la forma scritta e, per trascriverlo, l’atto pubblico o la scrittura autenticata dal notaio.
- Nello stesso atto si decide come si estingue il giudizio e si consente la cancellazione della domanda giudiziale trascritta.
- Se passa una casa, si pagano le imposte del trasferimento: di regola registro al 9% con minimo di 1.000 euro, più 50 euro di ipotecaria e 50 di catastale. Le agevolazioni prima casa vanno verificate caso per caso.
Quando conviene
Una causa su un immobile (divisione, usucapione, confini, simulazione, preliminare non rispettato) può durare anni. Spesso a metà strada le parti capiscono che un accordo è meglio: uno cede la casa, l’altro rinuncia a una pretesa o paga una somma. Se l’accordo avviene in mediazione servono comunque le firme autenticate da un pubblico ufficiale autorizzato, di regola il notaio, per trascriverlo (art. 11 D.Lgs. 28/2010); se non c’è mediazione, la strada è l’atto notarile di transazione.
Cosa c’è nell’atto
- le premesse: quale causa, davanti a quale tribunale, con quale numero di ruolo e quale domanda trascritta;
- le reciproche concessioni: senza di esse non c’è transazione ma un altro contratto;
- il trasferimento, con tutte le garanzie di una compravendita: titoli edilizi, conformità catastale, attestato energetico;
- l’impegno a chiudere il giudizio, con rinuncia agli atti accettata dall’altra parte (art. 306 c.p.c.) o richiesta di cessazione della materia del contendere, e chi paga le spese legali;
- il consenso alla cancellazione della trascrizione della domanda (art. 2668 c.c.), che altrimenti resta sui registri e blocca le vendite future.
Due varianti da conoscere
La transazione può essere semplice, e allora il rapporto originario resta in piedi con le modifiche concordate, oppure novativa, se sostituisce del tutto il vecchio rapporto. La differenza conta se poi una parte non rispetta l’accordo: se il vecchio rapporto è stato sostituito, la risoluzione per inadempimento si può chiedere solo se è stata prevista espressamente (art. 1976 c.c.). Attenzione anche alla lite già decisa con sentenza definitiva: se una delle parti non ne sapeva nulla, la transazione è annullabile (art. 1974 c.c.); lo stesso vale se l’accordo si è basato su documenti poi riconosciuti falsi (art. 1973 c.c.).
Le imposte
Il Testo unico del registro detta una regola speciale solo per le transazioni che non trasferiscono diritti reali (art. 29 del D.P.R. 131/1986). Quando invece passa di mano una casa o un altro immobile, il trasferimento si tassa come tale: di regola imposta di registro del 9 per cento, con un minimo di 1.000 euro, più 50 euro di imposta ipotecaria e 50 di catastale (Agenzia delle Entrate, circolare 2/E del 2014). Se chi riceve una casa pensa di chiedere le agevolazioni prima casa o il prezzo-valore, va verificato prima dell’atto, caso per caso. Le somme pagate in aggiunta seguono il loro regime.
Hai una causa su un immobile e un accordo in vista? Chiedi un preventivo oppure prenota una consulenza online.
Fonti
- Codice civile, artt. 1965-1976, 1350, 2643 e 2668 (Normattiva)
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 29 (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 11 (Normattiva)
- Codice di procedura civile, art. 306 (Normattiva)
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale e verificato dal notaio, che lo ha riletto e corretto.
Approfondimento: gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione
Scopri di più da Notaio Marco Fiorentino | Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.