Pubblicato il 24 settembre 2026 · Versione 1.0
In breve
Sì, si può vendere la casa di un figlio minorenne, ma serve un’autorizzazione. E dal 28 febbraio 2023 quell’autorizzazione può darla il notaio che riceverà l’atto, senza passare dal giudice tutelare. Non è un obbligo: è una strada in più, e la scelgono i genitori.
La norma è l’art. 21 del DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma del processo civile), che si legge qui: testo dell’art. 21 su Normattiva. Il Ministero della giustizia l’ha spiegata nella circolare del 2 maggio 2023.
Due strade, e si sceglie
Prima del 2023 la strada era una sola: ricorso al giudice tutelare. Oggi le strade sono due e sono alternative.
- Il giudice tutelare, come si è sempre fatto.
- Il notaio che riceverà l’atto, su richiesta scritta di chi rappresenta il minore.
Nessuna delle due è «migliore» in assoluto e nessuna delle due è automatica. Chi le presenta come un modo per fare prima dice una cosa che la legge non garantisce: il motivo è più avanti, nel paragrafo sui venti giorni.
Quando il notaio può autorizzare
Bastano una delle due condizioni:
- nell’atto interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno;
- oppure l’atto ha per oggetto beni di un’eredità.
Se ci sono tutte e due — il caso classico dell’eredità con un figlio minorenne — una sola autorizzazione tiene insieme le due tutele: quella del minore e quella di chi vanta crediti verso l’eredità.
Il punto che quasi nessuno spiega: l’autorizzazione è «di quel notaio»
L’autorizzazione vale per l’atto che riceverà lo stesso notaio che l’ha rilasciata. Se dopo averla ottenuta si cambia notaio, non si porta con sé: si ricomincia. È la cosa che crea più problemi, e conviene saperla prima di iniziare, non dopo.
C’è però un punto a favore: per l’autorizzazione non conta dove abita il minore. Il limite di territorio del notaio riguarda il luogo in cui l’atto viene firmato, non la provenienza delle persone.
Come si svolge, passo per passo
- Richiesta scritta. A voce non basta. La firmano i genitori, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno, anche tramite un avvocato.
- Istruttoria. Il notaio esamina i documenti e può farsi assistere da un tecnico.
- Ascolto. Il notaio può sentire le persone coinvolte e mettere a verbale quello che dicono. Il minore viene sentito quando è in grado di capire e di esprimersi.
- Provvedimento. Se autorizza, indica anche come va reimpiegato il ricavato. Se non autorizza, il rifiuto è scritto e motivato e resta aperta la strada del giudice.
- Comunicazione e attesa. L’autorizzazione si comunica alla cancelleria del tribunale e al pubblico ministero.
- Atto. Solo dopo si firma.
I venti giorni: perché non si fissa subito il rogito
Per questo lo Studio non promette tempi: ai venti giorni va aggiunta l’istruttoria, che dura quanto serve a mettere insieme i documenti. Chi le racconta come «giorni invece che mesi» sta vendendo una cosa che non dipende da lui.
Se i genitori sono anche dall’altra parte
Capita spesso: il padre vuole donare al figlio minorenne, e il padre è sia chi dona sia chi dovrebbe accettare per il figlio. È un conflitto di interessi, e si risolve con la nomina di un curatore speciale che rappresenta il minore soltanto per quell’atto. Non è un ostacolo: è un passaggio in più, da mettere in conto nei tempi.
Che fine fanno i soldi: il reimpiego
Il ricavato della vendita è del minore, non di chi lo rappresenta. L’autorizzazione dice come va impiegato, e poi chiede di dimostrare che è stato fatto davvero. Le strade più frequenti:
- conto vincolato fino alla maggiore età, con vincolo scritto dalla banca;
- acquisto di un altro bene intestato al minore;
- estinzione di debiti che gravano sul minore o sull’eredità.
Che cosa resta al giudice
Il notaio non autorizza tutto. Restano al giudice, per espressa previsione della norma, le decisioni su promuovere, rinunciare, transigere o compromettere una causa e sulla continuazione dell’impresa commerciale, e più in generale tutte le autorizzazioni che non servono a un atto notarile.
Un esempio con numeri inventati
I nomi e le cifre che seguono sono inventati e servono solo a far capire il meccanismo.
Alla morte del padre, Lucia resta proprietaria di metà di un appartamento a Napoli; l’altra metà è del figlio Andrea, undici anni. Arriva un acquirente a 210.000 euro. La quota di Andrea vale 105.000 euro.
Lucia presenta al notaio una richiesta scritta. Il notaio esamina la provenienza, i dati catastali e la situazione urbanistica, sente Lucia e ascolta Andrea. Autorizza la vendita e prescrive che i 105.000 euro siano versati su un conto intestato ad Andrea e vincolato fino ai diciotto anni. L’autorizzazione viene comunicata; passati i venti giorni senza reclami, si firma. Alla firma la banca consegna l’attestazione del vincolo, che resta allegata.
Come funziona, in un colpo d’occhio
Cosa fare in pratica
- Scegliere il notaio prima, non dopo: l’autorizzazione è legata a lui.
- Mettere per iscritto la richiesta, spiegando perché l’atto conviene al minore.
- Preparare i documenti del bene e della famiglia: l’elenco completo è nella pagina i documenti che servono per ogni atto.
- Decidere il reimpiego e parlarne con la banca prima della firma.
- Non fissare il rogito prima che siano passati i venti giorni.
Domande frequenti
Posso chiedere l’autorizzazione al notaio e poi firmare da un altro?
No. L’autorizzazione riguarda l’atto che riceverà lo stesso notaio che l’ha rilasciata. Cambiando notaio si ricomincia.
Il notaio è più veloce del giudice tutelare?
Non si può promettere. L’autorizzazione notarile ha comunque venti giorni di attesa dopo la comunicazione, ai quali si aggiunge l’istruttoria. È una strada in più, non una scorciatoia garantita.
Mio figlio vive in un’altra Regione: cambia qualcosa?
Per l’autorizzazione no. Il limite di territorio riguarda il luogo in cui l’atto viene firmato.
Se il notaio dice di no?
Il rifiuto è scritto e motivato, e resta sempre possibile rivolgersi al giudice tutelare.
Vale anche per un beneficiario di amministrazione di sostegno?
Sì, la norma lo dice espressamente. Il tema è approfondito nella guida l’amministratore di sostegno può comprare casa o accettare un’eredità.
Da leggere anche
- Regalare soldi, un’auto o dei titoli a un nipote minorenne
- L’amministratore di sostegno può comprare casa o accettare un’eredità?
- Il glossario dei termini del notaio
Fonti
- Art. 21 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 — Normattiva
- Ministero della giustizia — circolare del 2 maggio 2023
- Consiglio Nazionale del Notariato
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Questo articolo dà informazioni generali e non è un parere sul caso concreto.
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