Pubblicato il 27 ottobre 20265 minuti di lettura

In breve: nella separazione la casa familiare si può sistemare in due modi diversi, che spesso vengono confusi. L’assegnazione è un diritto di abitarla, deciso tenendo conto soprattutto dell’interesse dei figli: non trasferisce la proprietà. Il trasferimento della casa, o di una quota, da un coniuge all’altro è un’altra cosa e si può inserire negli accordi. Gli atti relativi alla separazione e al divorzio sono esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. E tutto questo vale allo stesso modo a Milano e a Napoli.

L’assegnazione della casa: un diritto di abitare, non di proprietà

Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Del diritto di godimento si tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi (art. 337-sexies c.c.).

Che cosa significa in pratica: se la casa è intestata al marito ma assegnata alla moglie con i figli, il marito resta proprietario, ma non può rientrarci e chi comprasse quella casa se la troverebbe occupata, se l’assegnazione è trascritta. Per questo, quando si vende una casa già assegnata, la trascrizione va sempre verificata.

Due cose che non vanno confuseAssegnazionediritto di abitare la casala proprietà non cambiaTrasferimentola casa passa all’altro coniugeserve un titolo trascrivibile

Far passare la casa da un coniuge all’altro

Molte coppie preferiscono chiudere davvero: la casa va a uno dei due, magari a fronte della rinuncia a una parte dell’assegno o del conguaglio su altri beni. Le clausole di trasferimento immobiliare inserite negli accordi di separazione sono valide e possono essere trascritte, purché il titolo rispetti le regole della trascrizione e contenga le menzioni urbanistiche e la dichiarazione di conformità catastale (art. 29, comma 1-bis, legge 52/1985).

Nella negoziazione assistita la legge è esplicita: se l’accordo raggiunto dalle parti deve essere trascritto, la sottoscrizione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 5, comma 3, D.L. 132/2014). In pratica: l’accordo tra avvocati si porta dal notaio, che autentica le firme dopo i controlli e cura la trascrizione. Molte coppie scelgono questa strada anche quando non sarebbe obbligatoria, perché i controlli sull’immobile vanno fatti comunque e conviene farli prima, non dopo.

Un esempio

Caso inventato, nomi e numeri di fantasia. Federica e Andrea vivono a Milano, a Porta Romana, con due figli di 9 e 13 anni. La casa è intestata a metà a ciascuno, vale 420.000 euro, con un mutuo residuo di 90.000 euro. Si separano consensualmente.

Decidono così: la casa resta ai figli e a Federica, che ci abita; Andrea le cede la sua quota; in cambio Federica si accolla il mutuo residuo, con il consenso della banca, e rinuncia a una parte dell’assegno che le sarebbe spettato. L’accordo viene sottoscritto dagli avvocati e portato dal notaio per l’autentica e la trascrizione.

I genitori di Andrea vivono in Campania e la famiglia si è sempre appoggiata allo Studio di Napoli: l’atto viene firmato lì. Si può, perché la legge limita il luogo in cui il notaio riceve l’atto, non il luogo in cui si trova l’immobile (art. 27 legge 89/1913). Federica, che non può lasciare Milano nei giorni di scuola, firma per procura speciale.

Le imposte, in breve

  • Esenzione: tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19 legge 74/1987). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 154 del 1999, ha esteso l’esenzione agli atti della separazione.
  • Quindi il trasferimento della casa tra i coniugi, se funzionale alla sistemazione dei rapporti conseguenti alla crisi, non sconta registro, ipotecaria e catastale.
  • Attenzione: l’esenzione riguarda gli atti tra i coniugi e, nei limiti riconosciuti, in favore dei figli. Non copre atti verso terzi né operazioni estranee alla crisi coniugale.
  • Restano dovuti i tributi per le formalità tecniche di trascrizione e voltura nella misura prevista, oltre all’onorario notarile.
  • Prima casa e mutuo: l’accollo va concordato con la banca; l’agevolazione prima casa già fruita non si perde per effetto dell’assegnazione. Vedi le schede dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni prima casa.

Le imposte dipendono dal caso concreto: nel preventivo scritto le trovi voce per voce.

Cosa fare in pratica

  1. Metti per iscritto, con precisione, se la casa viene solo assegnata o se cambia proprietà: sono due cose diverse.
  2. Recupera prima visura, planimetria, atto di provenienza e titoli edilizi: senza conformità catastale e menzioni urbanistiche il trasferimento non si può fare.
  3. Se c’è un mutuo, parla con la banca prima di firmare: l’accollo va autorizzato, altrimenti chi esce resta obbligato.
  4. Fai trascrivere l’assegnazione: senza trascrizione il diritto rischia di non valere verso chi compra.
  5. Porta dal notaio l’accordo prima che sia definitivo: correggere una clausola dopo è molto più complicato.
  6. Chiedi un preventivo scritto: anche in regime di esenzione ci sono voci da conoscere in anticipo.

Domande frequenti

Se la casa è assegnata a me, ne divento proprietaria?
No. L’assegnazione dà il diritto di abitare la casa; la proprietà resta a chi ne è titolare, salvo un trasferimento espresso.

Si possono trasferire immobili negli accordi di separazione?
Sì. Le clausole di trasferimento sono valide; per la trascrizione serve un titolo idoneo, con le menzioni urbanistiche e la conformità catastale.

Quanto si paga di imposte?
Gli atti relativi alla separazione e al divorzio sono esenti da bollo, registro e ogni altra tassa nei limiti previsti dalla legge.

La casa è a Milano: posso firmare a Napoli?
Sì. Il limite riguarda il luogo in cui il notaio riceve l’atto, non il luogo dell’immobile; l’atto si trascrive poi a Milano.

Fonti

Vedi anche: un accordo che vale come un atto, con l’autentica del notaio, la planimetria che non corrisponde alla casa, atto pubblico o scrittura privata autenticata e il Glossario dello Studio.


Devi sistemare la casa familiare in una separazione, a Milano o in Campania? Chiedi un preventivo o prenota una Consulenza online per un primo chiarimento. Puoi scrivere a segreteria@notaiofiorentinomarco.com, chiamare il +39 352 273 7467 o fissare un appuntamento.

Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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