Aggiornato al 19 settembre 2026 · versione 1
In breve: nell’atto pubblico è il notaio a scrivere l’atto, leggerlo alle parti e riceverne la volontà: fa piena prova fino a querela di falso (artt. 2699 e 2700 del codice civile). Nella scrittura privata autenticata il testo lo preparano le parti e il notaio certifica che le firme sono state messe davanti a lui, dopo averle identificate (art. 2703). Tutti e due si possono trascrivere nei registri immobiliari. Per alcuni atti, però, la legge vuole solo l’atto pubblico.
Cosa hanno in comune
- Tutti e due si possono trascrivere: per una compravendita vanno bene entrambi.
- In tutti e due il notaio controlla l’identità delle parti e la legalità dell’atto: non autentica firme sotto un contratto vietato dalla legge.
- Tutti e due valgono come titolo esecutivo per le somme di denaro che contengono (art. 474 del codice di procedura civile).
Quando serve l’atto pubblico
Per alcuni atti la legge non lascia scelta. Tra i più comuni: la donazione, le convenzioni matrimoniali (come la separazione dei beni o il fondo patrimoniale), il testamento pubblico, la costituzione di una s.r.l. o di una s.p.a. In questi casi una scrittura, anche autenticata, non basta.
Un esempio
Caso inventato. Due fratelli hanno già un preliminare scritto con l’aiuto dell’agenzia e vogliono trascriverlo. Portano il testo al notaio, che lo controlla e autentica le firme: è una scrittura privata autenticata e si può trascrivere. Se invece uno dei due volesse donare all’altro la sua quota, servirebbe un atto pubblico con due testimoni.
Cosa fare in pratica
- Se hai già un testo pronto, mandalo prima allo Studio: va controllato prima della firma.
- Chiedi quale forma serve per il tuo atto: a volte la scelta c’è, a volte no.
- Porta documenti d’identità validi: senza, il notaio non può né ricevere l’atto né autenticare le firme.
Domande frequenti
La scrittura privata autenticata costa meno?
Le imposte sono le stesse, perché dipendono dal tipo di atto e non dalla forma. Il preventivo tiene conto del lavoro richiesto.
Una scrittura privata senza notaio si può trascrivere?
No. Per la trascrizione serve un atto pubblico, una scrittura privata autenticata o una sentenza.
Fonti
Vedi anche: cosa fa personalmente il notaio, il verbale di constatazione e il Glossario dello Studio.
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Il presente articolo ha finalità informativa. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.
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