Pubblicato il 4 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20263 minuti di lettura
In breve. Dipende dal tipo di errore. Se è un errore materiale su un dato che esisteva già prima dell’atto (un subalterno, un codice fiscale, una data di nascita, gli estremi di una licenza edilizia), il notaio può correggerlo da solo con una certificazione in atto pubblico, che poi si trascrive (art. 59-bis della legge notarile). Se invece l’errore tocca ciò che le parti hanno voluto (che cosa si vende, il prezzo, a chi), serve un nuovo atto firmato dalle parti.
Da dove nasce la domanda
Nei forum sulla casa è frequente: «nel rogito c’è il subalterno sbagliato», «il mio codice fiscale ha una lettera diversa», «la banca dice che i dati catastali non corrispondono». Spesso ci si accorge dell’errore anni dopo, quando si vende o si chiede un mutuo. La buona notizia è che molti errori si correggono senza dover richiamare tutti dal notaio.
La certificazione del notaio: quando basta
- Che cosa si può correggere. Errori o omissioni materiali su dati preesistenti all’atto: dati catastali, dati anagrafici, estremi di provvedimenti amministrativi o di altri atti richiamati.
- Chi la fa. Il notaio, con una propria certificazione, «fatti salvi i diritti dei terzi».
- Su quali atti. Atti pubblici e scritture private autenticate.
- Come si fa. Il notaio verifica i documenti che provano il dato giusto (visura, certificato, provvedimento) e redige una certificazione in forma di atto pubblico. Poi la trascrive nei registri immobiliari, così chi consulta i registri trova il dato corretto.
La regola è l’art. 59-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotto dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110.
Quando servono di nuovo le parti
La certificazione non può cambiare la volontà delle parti. Servono le firme di tutti, con un atto di rettifica, se per esempio:
- nell’atto è indicato un immobile diverso da quello voluto, o manca una pertinenza che si voleva vendere (box, cantina);
- il prezzo o le quote di proprietà sono diversi da quelli concordati;
- l’errore riguarda un dato nato durante la stipula, non un dato che esisteva prima.
Rischio da segnalare: se nel frattempo un terzo ha acquistato diritti contando sul dato sbagliato, la correzione non può danneggiarlo. Per questo conviene correggere appena ci si accorge dell’errore.
Prima del rogito, il controllo
Molti errori nascono da dati vecchi: visure non aggiornate, variazioni catastali non registrate, codici fiscali copiati a mano. Il controllo dei registri e del catasto prima dell’atto serve proprio a questo. Prima di firmare legga la bozza che lo Studio le manda e segnali subito ogni dato che non le torna.
Documenti che servono per la correzione
- Copia dell’atto con l’errore.
- Il documento che prova il dato giusto: visura catastale storica, planimetria, certificato anagrafico, tessera sanitaria, copia del titolo edilizio.
- Se l’errore tocca la volontà delle parti: i documenti di identità di tutti e la loro disponibilità a firmare.
Link utili
Ha trovato un errore in un suo atto? Ci mandi la copia: le diremo se basta la certificazione del notaio o serve un nuovo atto. Chieda il preventivo di massima o prenoti una Consulenza online (agenda: calendar.app.google/9HHLD48jcFYP8ReK8).
Fonti
- L. 16 febbraio 1913, n. 89, art. 59-bis – normattiva.it
- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, atto notarile informatico – normattiva.it
- Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 618-2010/C, Osservazioni sulla rettifica degli atti «certificata» dal notaio – Fondazione Italiana del Notariato
Informazione generale, non un parere: per il suo atto servono i documenti.
Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.
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