Pubblicato il 27 ottobre 20262 minuti di lettura
Situazione frequente: nomi e dati sono inventati.
In breve: Giuseppe ha diviso la villa di famiglia a Sorrento in due appartamenti e ne vuole vendere uno. Prima del rogito servono il titolo edilizio della divisione e il catasto aggiornato. Senza questi, l’atto non si può firmare.
La situazione
Giuseppe Coppola possiede una villa a Sorrento, costruita alla fine degli anni Ottanta. Qualche anno fa l’ha divisa in due appartamenti indipendenti. Ora vuole vendere quello al piano terra e tenere l’altro per sé.
Che cosa dice la legge sui titoli edilizi
Per gli edifici iniziati dopo il 17 marzo 1985, l’atto deve riportare gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Senza, è nullo (art. 46 del testo unico dell’edilizia). Anche la divisione in due unità è un intervento che richiede il suo titolo. Il notaio quindi chiede tutti i titoli: quello della villa e quello della divisione.
Che cosa dice la legge sul catasto
Per vendere un fabbricato l’atto deve citare la planimetria catastale e dichiarare che corrisponde alla casa. Senza, è nullo (art. 29 della legge 52 del 1985). Se in catasto la villa è ancora una sola unità, prima serve l’aggiornamento: due planimetrie, due unità.
Perché in penisola sorrentina serve più attenzione
In penisola sorrentina valgono le regole del piano urbanistico territoriale e i vincoli paesaggistici. Un intervento fatto senza i permessi giusti può essere difficile o impossibile da sanare. Per questo il controllo si fa prima del preliminare, non a ridosso della firma.
Che cosa preparare
I titoli edilizi della villa e della divisione. Le planimetrie catastali aggiornate delle due unità. L’atto di provenienza. Se ci sono parti comuni, come giardino o ingresso, una descrizione chiara di come si usano.
Il ruolo del notaio
Il notaio verifica titoli e catasto prima del preliminare e regola nell’atto le parti comuni fra i due appartamenti. Così la vendita parte su basi sicure.
Fonti
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 46 (Normattiva)
- Legge 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29 (Normattiva)
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Nomi e dati sono inventati. Informazione di carattere generale: non è un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto. Capire prima di firmare.
Contenuto elaborato con il supporto dell’intelligenza artificiale (IA) e verificato dal notaio.
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