Versione 1 del 28/09/2026
Sì, su alcuni terreni l’Ente parco può comprare al posto dell’acquirente. La prelazione riguarda i trasferimenti a titolo oneroso di proprietà e diritti reali sui terreni che stanno dentro le riserve e in alcune aree del piano del parco.
Il termine è di tre mesi dalla notifica della proposta. Se la notifica non viene fatta, o se il prezzo notificato è più alto di quello poi praticato, l’Ente può riscattare entro un anno dalla trascrizione: il rischio ricade su chi ha comprato.
Dove si applica
La prelazione riguarda i terreni situati all’interno delle riserve e delle aree indicate dall’art. 12, comma 2, lettere a) e b), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette). Resta salva la precedenza del coltivatore confinante prevista dalla legge sulla prelazione agraria.
Che cosa deve contenere la proposta
- la descrizione catastale dei beni;
- la data della trasmissione del possesso;
- il prezzo e le modalità di pagamento.
Sono gli elementi che la legge chiede: una proposta incompleta equivale a una proposta mancata, con il rischio del riscatto che resta aperto per un anno dopo la trascrizione dell’atto.
Art. 15, commi 5 e 6, della legge quadro sulle aree protette
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette». Testo in vigore dal 15 settembre 2020.
«L’Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all’interno delle riserve e delle aree di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. […] L’Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l’indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l’Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell’atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell’acquirente».
E il nulla osta dell’Ente parco?
È un’altra cosa, e riguarda i lavori, non la vendita: il rilascio di concessioni o autorizzazioni per interventi, impianti e opere dentro il parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco, che verifica la conformità al piano e al regolamento del parco (art. 13 della legge 394/1991).
Art. 13 della legge 394/1991 — il nulla osta
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13, nel testo in vigore dal 28 dicembre 1991: il nulla osta dell’Ente parco è preventivo rispetto a concessioni e autorizzazioni per interventi, impianti e opere all’interno del parco, e verifica la conformità alle disposizioni del piano e del regolamento.
Cosa fare in pratica
- Verificare se il terreno sta dentro una riserva o in una delle aree indicate dalla legge.
- Se sì, notificare la proposta con tutti gli elementi richiesti.
- Attendere i tre mesi, oppure la risposta dell’Ente.
- Conservare la prova della notifica e allegarla all’atto.
Se vuole sapere come stanno le cose nel suo caso, può chiedere un preventivo di massima oppure una Consulenza online. Sulla regolarità urbanistica in generale c’è la guida su agibilità, regolarità urbanistica e commerciabilità.
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