Pubblicato il 20 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20263 minuti di lettura
Guida rapida su Newsletter per i professionisti n. 6 — 5 novembre 2026: acquisto personale in comunione, accollo, APE: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.
Questo numero esamina l’acquisto personale del coniuge in comunione legale, l’accollo del mutuo nella compravendita e l’attestato di prestazione energetica dopo la direttiva europea sugli edifici.
Acquisto personale del coniuge in comunione legale
Per escludere l’immobile dalla comunione legale ai sensi dell’art. 179, lettera f, del codice civile non basta la dichiarazione dell’acquirente sull’impiego del ricavato di beni personali. Il secondo comma della norma richiede anche la partecipazione all’atto dell’altro coniuge, chiamato a confermare la provenienza personale del corrispettivo. In mancanza l’immobile acquistato durante il matrimonio rientra nella comunione secondo la regola generale dell’art. 177. Occorre quindi documentare preventivamente il titolo di provenienza del bene personale alienato e la tracciabilità dei relativi pagamenti. L’intervento del coniuge non acquirente è ammesso anche tramite procuratore speciale.
Accollo del mutuo e liberazione del venditore
Nell’accollo del mutuo il compratore assume il debito residuo e il prezzo corrisposto al venditore si riduce dell’importo accollato. Secondo l’art. 1273 del codice civile il debitore originario non è liberato, salvo espressa dichiarazione del creditore oppure adesione della banca a una convenzione che ponga la liberazione come condizione. Senza tale liberazione il venditore resta obbligato verso la banca accanto al compratore accollante. Prima della stipula occorrono il conteggio aggiornato del debito residuo, le condizioni contrattuali del finanziamento e la dichiarazione liberatoria della banca.
Per i tecnici, attestato energetico e direttiva europea sugli edifici
Nei trasferimenti a titolo oneroso l’art. 6 del D.Lgs. 192/2005 prevede la consegna dell’attestato di prestazione energetica all’acquirente e la sua allegazione all’atto, sanzionando amministrativamente le parti inadempienti. La direttiva (UE) 2024/1275, con termine di recepimento fissato al 29 maggio 2026, non introduce divieti di vendita né di locazione per gli immobili delle classi energetiche inferiori. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento resta applicabile la disciplina vigente. Ai fini dell’atto rilevano la validità dell’attestato e la sua corretta riferibilità all’unità immobiliare trasferita.
Fonti
- Art. 179 del codice civile (Normattiva)
- Art. 1273 del codice civile (Normattiva)
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 6 (Normattiva)
- Direttiva (UE) 2024/1275 (EUR-Lex)
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