Pubblicato il 20 ottobre 2026Aggiornato il 24 ottobre 20263 minuti di lettura
Guida rapida su Newsletter per i professionisti n. 7 — 12 novembre 2026: immobile pignorato, eredità giacente, bene omesso in successione: In questa pagina trova i riferimenti di legge, i documenti necessari e le tutele operative per «Capire prima di firmare». Per ricevere senza impegno un preventivo di massima scritto suddiviso nelle 3 voci ex art. 147 L. Notarile, può utilizzare il calcolatore rapido dello Studio.
Questo numero esamina la vendita dell’immobile pignorato prima dell’asta, l’eredità giacente con l’alienazione da parte del curatore e la dichiarazione di successione modificativa per il bene omesso.
Immobile pignorato e soluzioni prima dell’asta
L’art. 2913 del codice civile rende inopponibili al creditore pignorante e ai creditori intervenuti le alienazioni successive al pignoramento. La vendita diventa praticabile soltanto se coordinata con la chiusura della procedura esecutiva, ottenuta con la rinuncia dei creditori soddisfatti attraverso il prezzo. Restano disponibili la conversione del pignoramento prevista dall’art. 495 del codice di procedura civile e la vendita diretta disciplinata dall’art. 568-bis. In quest’ultima l’offerta non può essere inferiore al valore indicato nella stima dell’esperto e va accompagnata da una cauzione. L’atto regola il pagamento diretto ai creditori, la relativa quietanza e il consenso alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
La scheda sulla casa pignorata →
Eredità giacente, curatore e alienazione dei beni
Se il chiamato non ha accettato e non possiede i beni ereditari, il tribunale del luogo di apertura della successione nomina un curatore ai sensi dell’art. 528 del codice civile. Il curatore amministra il patrimonio, paga i debiti ereditari e aliena i beni previa autorizzazione del giudice competente. Lo stesso curatore è tenuto alla presentazione della dichiarazione di successione, secondo l’art. 28 del D.Lgs. 346/1990. L’atto di vendita richiama il provvedimento autorizzativo, ferme le consuete verifiche ipotecarie, catastali e urbanistiche sull’immobile. In mancanza di successibili i beni sono devoluti allo Stato, che risponde dei debiti entro il valore dei beni acquisiti, come prevede l’art. 586.
La scheda sull’eredità giacente →
Per i commercialisti, il bene omesso nella dichiarazione di successione
L’omissione di un cespite nella dichiarazione di successione si corregge con una dichiarazione modificativa, nel quadro dell’art. 28 del D.Lgs. 346/1990. Sul bene aggiunto si liquidano le imposte ipotecaria e catastale e, oltre le franchigie, l’imposta di successione in autoliquidazione. Decorso il termine di dodici mesi, le sanzioni per il ritardo si riducono attraverso il ravvedimento operoso, purché la regolarizzazione preceda l’avvio di un controllo. In vista della vendita l’immobile omesso impedisce la verifica della continuità delle trascrizioni, perciò la regolarizzazione va completata prima dell’incarico al notaio.
La scheda sul bene dimenticato →
Fonti
- Art. 2913 del codice civile (Normattiva)
- Art. 495 del codice di procedura civile (Normattiva)
- Art. 568-bis del codice di procedura civile (Normattiva)
- Art. 528 del codice civile (Normattiva)
- Art. 586 del codice civile (Normattiva)
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 28 (Normattiva)
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