Pubblicato il 13 ottobre 2026Aggiornato il 23 ottobre 20267 minuti di lettura

La risposta in due righe

Nella liquidazione dell’imposta sulle donazioni le liberalità anteriormente effettuate tra le medesime parti vanno sommate al valore della donazione attuale. La somma serve al solo fine di verificare l’erosione della franchigia. Il coacervo rileva pertanto per le donazioni, mentre per la successione non opera più: l’art. 8, comma 4, è stato abrogato dal D.Lgs. 139/2024. La distinzione va tenuta ferma, perché condiziona la liquidazione e le dichiarazioni da rendere in atto.

Il fondamento normativo

L’art. 57, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 è stato sostituito dal D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Nella formulazione vigente, il valore delle quote o dei beni attribuiti a ciascun donatario va maggiorato «ai soli fini delle franchigie di cui all’articolo 56»; la maggiorazione corrisponde al valore delle donazioni anteriormente effettuate dal donante in favore del medesimo donatario. L’operazione non amplia dunque la base imponibile della donazione attuale, ma risulta esclusivamente finalizzata alla verifica se la franchigia risulti già consumata in tutto o in parte.

La funzione della disposizione è dichiaratamente antielusiva. Essa impedisce il frazionamento artificioso di un’unica attribuzione liberale in più atti successivi, ciascuno contenuto entro la franchigia, con conseguente azzeramento del prelievo.

Testo del D.Lgs. 346/1990 su Normattiva

La distinzione rispetto al coacervo successorio

L’art. 8, comma 4, del medesimo decreto contemplava la maggiorazione del valore dell’asse ereditario con le donazioni effettuate in vita dal defunto. La disposizione era costruita in funzione di un sistema ad aliquote progressive, poi superato dalla riforma del 2006, che ha introdotto aliquote proporzionali articolate per grado di parentela.

La questione risulta oggi definitivamente chiusa su entrambi i versanti. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023, ha aderito all’orientamento della Corte di cassazione: il coacervo successorio non si applica né per determinare le aliquote, né ai fini del calcolo delle franchigie. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha poi abrogato espressamente l’art. 8, comma 4. Rimane invece operante il coacervo donativo, che l’art. 57 àncora espressamente alla verifica della franchigia.

La conseguenza pratica è netta. Le donazioni ricevute in vita dal de cuius non erodono la franchigia applicabile alla successione, mentre erodono quella applicabile alle donazioni successive tra le medesime parti.

Che cosa entra nel cumulo

Il perimetro del cumulo richiede alcune precisazioni, perché l’applicazione meccanica della norma conduce a errori ricorrenti.

Entrano nel cumulo le donazioni intervenute tra il medesimo donante e il medesimo donatario, con esclusione delle liberalità provenienti da altri soggetti. Entrano anche le liberalità indirette formalmente registrate, mentre restano fuori quelle non risultanti da atti soggetti a registrazione. Restano inoltre escluse le donazioni di beni che non concorrono a formare la base imponibile. È il caso delle aziende e delle partecipazioni di controllo trasferite con i requisiti dell’art. 3, comma 4-ter.

La valutazione dei beni già donati si effettua sul valore attuale, e non sul valore dichiarato nell’atto anteriore, come prevede espressamente l’art. 57, comma 1, nella formulazione attualmente vigente; la circolare n. 29/E del 2023 parla infatti di valore attualizzato delle donazioni. Questo profilo va chiarito al cliente, che tendenzialmente ragiona sulle cifre indicate negli atti precedentemente stipulati.

Un’ulteriore esclusione, spesso trascurata, riguarda un periodo preciso: dal 25 ottobre 2001 al 28 novembre 2006. In quell’arco di tempo la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata. L’imposta era stata soppressa dall’art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ed è stata reintrodotta a decorrere dal 29 novembre 2006. La Corte di cassazione, con la sentenza 19 gennaio 2021, n. 727, e successivamente la circolare n. 29/E del 2023 hanno chiarito che il cumulo non comprende tali attribuzioni; conseguentemente, quelle liberalità non concorrono all’erosione della franchigia disponibile fra le medesime parti. La ricostruzione delle donazioni pregresse richiede quindi l’esatta collocazione temporale di ciascun atto, e non soltanto l’individuazione delle parti e del valore dichiarato.

L’incidenza sulla pianificazione degli assetti familiari

La consapevolezza del meccanismo condiziona la programmazione delle attribuzioni liberali all’interno della famiglia, specialmente nelle situazioni caratterizzate da patrimoni immobiliari significativi. La franchigia si computa distintamente per ciascuna coppia donante-donatario. Da tale regola deriva l’opportunità di distribuire le attribuzioni tra i diversi componenti, anziché concentrarle nel rapporto tra un solo genitore e un solo discendente.

La medesima considerazione riguarda la scelta tra attribuzione immediata e attribuzione differita alla successione, posto che le franchigie operano su piani autonomi e non comunicanti. L’attribuzione effettuata in vita consuma la franchigia donativa tra quelle parti, senza incidere sulla franchigia successoria, che resterà integralmente disponibile all’apertura della successione.

Occorre tuttavia evitare la sopravvalutazione del profilo impositivo, che costituisce uno soltanto degli elementi della decisione. Rilevano in misura non inferiore la tutela della quota di legittima e l’eventuale esigenza di garantire al donante la permanenza nella disponibilità del bene. Va considerata inoltre la commerciabilità futura dell’immobile di provenienza donativa. La compressione di questi profili in funzione del risparmio impositivo costituisce un errore ricorrente, i cui effetti si manifestano a distanza di anni.

Il riflesso sulle dichiarazioni in atto

La verifica del coacervo si traduce in una dichiarazione che il donante e il donatario rendono in atto, relativa all’esistenza e all’entità delle donazioni anteriori tra le medesime parti. L’esattezza della dichiarazione condiziona la corretta liquidazione dell’imposta, e la sua carenza espone a rettifica.

L’indagine va svolta con metodo, perché il cliente ricorda frequentemente il solo atto notarile e dimentica le liberalità minori formalizzate negli anni precedenti. L’ispezione ipotecaria per nominativo consente di ricostruire le liberalità immobiliari, mentre per quelle mobiliari occorre affidarsi alla documentazione fornita dalle parti.

Le liberalità che sfuggono alla ricostruzione

Il punto di maggiore criticità operativa riguarda le liberalità non formalizzate in atto pubblico, che pure possono rilevare ai fini del cumulo quando risultino da atti soggetti a registrazione. L’ipotesi tipica è quella dell’acquisto intestato al figlio con denaro fornito dal genitore, con dichiarazione della provenienza delle somme resa nell’atto di compravendita. In tale evenienza la liberalità indiretta risulta documentata, e la sua rilevanza ai fini del coacervo va valutata insieme al cliente.

Diversa è la posizione delle elargizioni di modico valore e delle liberalità d’uso, che l’art. 742 del codice civile sottrae alla collazione e che non concorrono al cumulo. La linea di confine non è sempre netta, e la valutazione va condotta in relazione alle condizioni economiche del donante, secondo un criterio relativo e non assoluto.

Un’ulteriore avvertenza concerne le donazioni di aziende e di partecipazioni societarie di controllo, trasferite con i requisiti dell’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990. Tali liberalità non concorrono a formare la base imponibile, e pertanto restano estranee al cumulo, fermo restando l’obbligo di prosecuzione dell’attività o di mantenimento del controllo per il quinquennio.

Va infine considerato che il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 è intervenuto sulla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, con riflessi sull’assetto delle disposizioni richiamate. La verifica del testo vigente alla data dell’atto costituisce passaggio preliminare, e non va surrogata dalla consultazione di manuali risalenti.

Un caso concreto

Domenico ha donato al figlio nel 2015 un appartamento, restando entro la franchigia di un milione. Il valore attuale di quell’appartamento, da assumere per il cumulo, risulta pari a settecentomila euro. Nel 2026 intende donare al medesimo figlio un secondo immobile, del valore di cinquecentomila euro.

Il coacervo conduce a sommare le due liberalità, per un totale di un milione e duecentomila euro. La franchigia di un milione risulta pertanto superata di duecentomila euro, su cui si applica l’aliquota del quattro per cento prevista per il rapporto tra genitore e figlio. Restano dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale sul valore dell’immobile donato.

Se invece Domenico donasse il secondo immobile all’altro figlio, il cumulo non opererebbe, poiché il donatario sarebbe diverso e la franchigia si computa per ciascun beneficiario.

Nomi e importi sono inventati.

Stima indicativa, non è un preventivo: il preventivo di massima scritto arriva dopo aver visto i documenti (art. 37 dei Principi di deontologia professionale dei notai).

Che cosa chiedere al cliente prima dell’atto

Occorre l’elenco completo delle donazioni anteriori tra le medesime parti, con copia degli atti e indicazione dei valori dichiarati, oltre alla verifica delle liberalità indirette registrate. Particolare attenzione meritano i pagamenti effettuati dal donante in favore del donatario e formalizzati negli atti di acquisto dell’immobile. Per l’esame del fascicolo sono disponibili la Consulenza online e il parere scritto su carta intestata.

In breve

Il coacervo donativo dell’art. 57 somma le liberalità anteriori tra le medesime parti, al solo fine di verificare l’erosione della franchigia disponibile. Il coacervo successorio non risulta più operante: l’art. 8, comma 4, è stato abrogato dal D.Lgs. 139/2024. Il cumulo opera per coppia donante-donatario, con valorizzazione riferita al momento attuale. La ricostruzione delle liberalità pregresse va svolta prima dell’atto e trasfusa nelle dichiarazioni rese dalle parti.

Fonti

Questo articolo ha finalità informativa generale. Non costituisce un parere e non sostituisce l’esame del caso concreto.

Pagina dello Studio Notarile Marco Fiorentino, notaio a Napoli: notaio dal 2011, dal 2026 a Napoli; avvocato dal 2003.


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Marco Fiorentino, notaio in Napoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Partita IVA 00362508889. Scheda del Consiglio Nazionale del Notariato. Gli atti si firmano nello Studio a Napoli.

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